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Sentenza

Sentenza del 25/02/2020 n. 4988 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sul recupero fiscale relativo alla riquantificazione degli ammortamenti e del costo non ammortizzato dei beni ceduti connessi al credito d'imposta previsto dalla L. n. 388/2000, art. 8, fruito per le annualità 2001-2005. In primo grado la societa ricorse contro l'avviso di recupero e prospettò anche un istanza di condono tombale (L. n. 289/2002, art. 9) per l'anno 2001; la CTP accolse il ricorso e la CTR confermò. L'Ufficio impugnò in Cassazione deducendo principalmente: 1) vizio di motivazione della sentenza di appello per mera adesione pedissequa alla motivazione di primo grado (art. 360 c.p.c., n. 4); 2) errata applicazione della L. n. 289/2002, art. 9 in relazione alle garanzie sul mantenimento degli effetti delle liquidazioni e del controllo formale (D.P.R. n. 600/1973, artt. 36-bis e 36-ter); 3) omissione di pronuncia circa l'agevolabilita del costo di un bene accessorio installato su un bene principale non di proprietà della societa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la CTR si sia limitata a trascrivere integralmente la sentenza di primo grado senza fornire una autonoma e sintetica valutazione critica delle censure di appello, con conseguente carenza della motivazione. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché attengono a valutazioni di merito non sindacabili in questa sede. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8

    Disciplina il credito d'imposta per investimenti; oggetto della controversia in relazione alla spettanza del credito per gli investimenti 2001-2005

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    Norma sul condono tombale che la contribuente invocava per l'anno 2001; il motivo di merito sulla portata degli effetti del condono rispetto alle liquidazioni e al controllo formale e sul mantenimento del credito e stato ritenuto questione di merito non decisa in Cassazione

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter

    Prevedono la possibilita per l'Ufficio di determinare il maggior tributo e di effettuare controlli formali e sostanziali sui dati dichiarati; il ricorso dell'Ufficio sosteneva che tali disposizioni consentono di determinare i crediti d'imposta sulla base dei documenti e delle dichiarazioni

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 36

    Richiamati con riferimento alla regolamentazione del processo tributario e ai principi di motivazione delle decisioni; usati dall'Ufficio per contestare la nullita della sentenza di merito per difetto di motivazione

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 4 e 5

    Fondamento dei motivi di cassazione: n.4 relativo a vizio di motivazione e n.5 relativo a omesso esame di questioni decisive per la controversia

Massime di principio

  • La sentenza d'appello puo aderire alla motivazione di primo grado ma deve comunque contenere una autonoma e sintetica valutazione critica delle censure di impugnazione; la mera riproduzione testuale della sentenza di primo grado e vizio di motivazione che comporta cassazione e rinvio
  • Le questioni attinenti all'interpretazione e agli effetti del condono tombale (L. 289/2002, art. 9) rispetto a liquidazioni e controlli formali rientrano spesso nel merito e pertanto, se non adeguatamente trattate in grado d'appello, possono risultare inammissibili in Cassazione
  • Quando l'Amministrazione fa leva sui poteri previsti dal D.P.R. 600/1973 (artt. 36-bis, 36-ter) per determinare i crediti d'imposta, la relativa valutazione documentale e fattuale e tipicamente questione di merito che richiede istruttoria e motivazione adeguata in sede di merito
  • La valutazione se costi relativi a beni accessori siano agevolabili quando l'accessorio insiste su un bene principale non di proprieta dell'investitore e una questione fattuale/giuridica che il giudice di merito deve esaminare esplicitamente; la mancata pronuncia su tale punto puo determinare cassazione per omesso esame
  • In sede di cassazione il sindacato e limitato: i vizi di motivazione, l'omesso esame di questioni decisive e gli errori di diritto possono determinare cassazione, mentre le ricostruzioni di fatto e le valutazioni sull'ammissibilita dell'agevolazione sono in genere materie di merito da rinnovare in sede di rinvio

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