Ordinanza n. 1419/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Ordinanza dirigenziale n. 111 del 03.06.2024 di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis DPR n. 380/01, notificata in data 04.03.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per abuso edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, un'ordinanza dirigenziale con cui il Comune gli ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Le censure contestano, secondo quanto emerge dall'ordinanza cautelare, la ritenuta integrazione di un abuso ulteriore rispetto a quello già sanzionato nel 2004, con riferimento alla consistenza delle rifiniture contestate, nonché i profili connessi alla data di entrata in vigore del regolamento urbanistico edilizio comunale e alla sua applicabilità alla data dell'ordinanza impugnata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza sanzionatoria. Il Collegio ha ritenuto che le censure necessitassero di un adeguato approfondimento nella fase di merito e ha disposto, a tal fine, il deposito da parte del Comune di una relazione articolata, diretta a chiarire la consistenza delle rifiniture che avrebbero determinato un abuso ulteriore rispetto a quello sanzionato nel 2004 e la data di entrata in vigore del regolamento urbanistico edilizio comunale, anche in rapporto alla data dell'ordinanza impugnata. È stato inoltre ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile nell'immediato esborso della somma sanzionatoria. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria
La disposizione costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria edilizia impugnata; la legittimità della sua applicazione deve essere verificata anche alla luce della consistenza dell'abuso ulteriore contestato.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Il TAR ha applicato la disciplina della tutela cautelare, ravvisando esigenze di approfondimento e un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'immediato pagamento della sanzione.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di una sanzione amministrativa pecuniaria può essere concessa quando le censure richiedano un approfondimento incompatibile con la decisione immediata e l'immediato esborso della somma determini un pregiudizio grave e irreparabile.
- Quando la legittimità di una sanzione edilizia dipende dalla distinzione tra un abuso già sanzionato e un abuso ulteriore, l'amministrazione deve fornire elementi istruttori puntuali sulla consistenza delle opere o rifiniture contestate.
- Ai fini della verifica della legittimità di una sanzione edilizia, assume rilievo l'accertamento della data di entrata in vigore della disciplina urbanistico-edilizia comunale e della sua applicabilità alla data del provvedimento sanzionatorio.
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