Sentenza n. 16299/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza PER L’ESATTA OTTEMPERANZA della sentenza n. 11800/2024 pubblicata il 21.11.2024 , dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 26254/2024 del ruolo generale lavoro dell’anno 2024, promosso nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito - in persona del Ministro pro tempore, che ha accolto il ricorso e, per l’effetto ha accertato e dichiarato il diritto della sig.ra IONESCU ALINA, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, all’attribuzione, della “Carta Elettronica” di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, del valore pari a euro 500, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero presso la sede reale con le formalità previste per il titolo esecutivo. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto della docente a tempo determinato all'attribuzione della Carta elettronica del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione, e aveva condannato il Ministero all'attivazione della carta e al pagamento delle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 18 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, essendo stata notificata la sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione ed essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché la mancata esecuzione del giudicato non era controversa, ha ordinato al Ministero di adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo le somme dovute in base al titolo. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi 60 giorni; nessun compenso è dovuto per l'attività commissariale, in quanto compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Il giudizio è proposto e definito come azione di ottemperanza ai sensi della disposizione, ma la sentenza non espone una specifica interpretazione del suo contenuto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997
Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti: - nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione; - nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Per l'azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria dell'Amministrazione, il TAR ha verificato quale condizione la notifica del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della notifica del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione di ottemperanza nei confronti di un'Amministrazione per l'esecuzione di un titolo giudiziale, occorre che la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e che, prima della notifica del ricorso, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Quando è pacifica la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina all'Amministrazione di adempiere entro il termine fissato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1376/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 7570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1773/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1114/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1120/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1122/2026 - Bari, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →