Sentenza del 08/05/2015 n. 1918 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Decreto ingiuntivo - Principio di alternatività - Canoni di leasing - Soggettività IVA - Sussiste - Interessi moratori - Natura risarcitoria - Esclusione da IVA - Registro - Imposta proporzionale - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la corretta misura dell'imposta di registro dovuta su un decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni di leasing scaduti e interessi moratori. Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta proporzionale, sostenendo che le somme derivanti dai canoni di leasing fossero soggette a IVA e dovessero quindi beneficiare del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Occorreva inoltre stabilire se gli interessi moratori fossero soggetti a IVA oppure avessero natura risarcitoria e, quindi, fossero fuori campo IVA.
La decisione
La sentenza ha distinto le due componenti del credito. I canoni di leasing, in quanto corrispettivi di una prestazione soggetta a IVA, sono assoggettati all'imposta di registro in misura fissa in applicazione del principio di alternatività tra IVA e registro. Gli interessi moratori, invece, hanno natura risarcitoria e non costituiscono corrispettivo di una prestazione: ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 633/1972 sono fuori campo IVA e non concorrono alla formazione della base imponibile IVA. Su tali interessi è pertanto legittima l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale nella misura del 3%. La pretesa impositiva è quindi legittima limitatamente alla componente degli interessi moratori, mentre per i canoni di leasing trova applicazione l'imposta di registro fissa.
Norme richiamate
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Quando l'atto contiene operazioni soggette a IVA, l'imposta di registro si applica normalmente in misura fissa anziché proporzionale.
Art. 15 del d.P.R. 633/1972
Gli interessi moratori, avendo funzione risarcitoria e non costituendo il corrispettivo di una prestazione, sono considerati somme escluse dal campo IVA e non concorrono alla formazione della relativa base imponibile.
Disciplina dell'imposta di registro sui decreti ingiuntivi
Per determinare l'imposta dovuta occorre esaminare separatamente le diverse componenti economiche riconosciute nel decreto ingiuntivo, applicando a ciascuna il regime tributario proprio.
Massime di principio
- Quando un decreto ingiuntivo comprende sia corrispettivi soggetti a IVA sia somme di natura diversa, le componenti devono essere analizzate separatamente ai fini dell'imposta di registro.
- I canoni di leasing rappresentano corrispettivi di una prestazione e, se soggetti a IVA, scontano l'imposta di registro in misura fissa per effetto del principio di alternatività.
- Gli interessi moratori hanno normalmente funzione risarcitoria e non remunerativa; perciò sono fuori campo IVA e possono essere assoggettati all'imposta di registro proporzionale.
- La qualificazione economico-giuridica delle singole somme è decisiva: non è sufficiente considerare l'importo complessivo indicato nel decreto ingiuntivo.
- In situazioni analoghe occorre verificare il titolo di ciascuna voce, la sua eventuale soggettività IVA e la disciplina dell'imposta di registro applicabile alla specifica componente.
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