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Sentenza

Sentenza del 23/06/2016 n. 5557 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Agevolazione "prima casa" - Abitazione di categoria A/7 - Possibile ricomprensione nell'ambito delle abitazioni di lusso - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stato ritenuto che un immobile di categoria A/7 non possa essere qualificato come abitazione di lusso ai fini dell’agevolazione "prima casa" sulla sola base della categoria catastale. Di conseguenza, l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva negato il beneficio è stato dichiarato nullo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il diniego dell’agevolazione "prima casa" fondato esclusivamente sulla classificazione catastale dell’immobile nella categoria A/7, ritenuta dall’Ufficio indicativa di un’abitazione di lusso. La questione riguardava l’applicazione retroattiva dell’art. 33 del d.lgs. n. 175/2014, secondo cui, ai fini dell’esclusione dall’agevolazione, rilevano soltanto gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Norme richiamate

  • Art. 33 del d.lgs. n. 175/2014

    Le abitazioni di lusso sono individuate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    La norma è stata applicata retroattivamente e interpretata nel senso che la categoria A/7 non rientra tra quelle che escludono automaticamente l’agevolazione "prima casa".

  • Disciplina dell’agevolazione "prima casa" in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale

    L’agevolazione non può essere negata quando l’immobile appartiene alla categoria A/7, poiché tale categoria non è compresa tra quelle considerate abitazioni di lusso dalla disciplina vigente.

Massime di principio

  • Ai fini dell’agevolazione "prima casa", la classificazione catastale A/7 non comporta di per sé l’esclusione dal beneficio.
  • Le categorie catastali che, in via automatica, individuano gli immobili esclusi dall’agevolazione sono A/1, A/8 e A/9.
  • Un diniego fondato esclusivamente sulla categoria A/7, senza ulteriori elementi giuridicamente rilevanti, può essere contestato e dichiarato nullo.
  • Quando una norma successiva individua in modo tassativo le categorie catastali rilevanti, occorre verificare se essa sia applicabile retroattivamente ai rapporti ancora oggetto di accertamento o contenzioso.
  • La qualificazione catastale prevale, in questo ambito, sui precedenti criteri basati sulle caratteristiche dimensionali o qualitative dell’immobile, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.

Testo integrale

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