Sentenza del 03/02/2017 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Irap - Lavoro autonomo - Autonoma organizzazione - Requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non indica l'esito concreto del giudizio né identifica formalmente le parti. Riporta tuttavia il principio secondo cui l'attività di lavoro autonomo non è autonomamente organizzata quando il professionista utilizza soltanto beni strumentali essenziali e un unico collaboratore addetto a compiti di segreteria o esecutivi. In tale situazione, l'IRAP non dovrebbe essere dovuta per mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'IRAP al lavoro autonomo e, in particolare, la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione. Per il lavoro autonomo tale elemento non è connaturato all'attività, a differenza dell'impresa, e deve quindi essere verificata in concreto la presenza di un'organizzazione di capitali e lavoro altrui idonea a produrre un valore aggiunto autonomo rispetto all'attività personale del professionista. Secondo il principio richiamato dalla Cassazione, l'impiego di beni strumentali minimamente indispensabili e di un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive e generiche non integra, di per sé, un'autonoma organizzazione.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
La Cassazione sent. n. 9451/2016 stabilisce che è attività autonoma non organizzata quando vi sia l'impiego di beni strumentali minimamente indispensabili per l'esercizio dell'attività e l'impiego di un unico collaboratore esplicante mansioni di segreteria e/o esecutive ossia generiche.
Nel lavoro autonomo, la soggezione all'IRAP richiede un'organizzazione autonoma ulteriore rispetto all'attività personale del professionista. Non bastano strumenti essenziali né, normalmente, un solo collaboratore con funzioni ausiliarie, di segreteria o meramente esecutive.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre valutare concretamente se l'organizzazione sia autonoma e produca valore aggiunto indipendentemente dal solo lavoro personale.
- L'uso di beni strumentali ordinari e indispensabili all'esercizio dell'attività, da solo, non dimostra l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- La presenza di un unico dipendente o collaboratore con mansioni generiche, esecutive o di segreteria non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP.
- La valutazione può cambiare se il personale svolge mansioni qualificate, se il numero dei collaboratori è significativo, se gli investimenti sono rilevanti o se l'organizzazione consente una produzione di reddito significativamente autonoma dall'attività personale del professionista.
- L'esito concreto dipende comunque dalla prova delle modalità effettive di svolgimento dell'attività e dall'analisi delle circostanze specifiche del caso.
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