Cassazione Civile, Ordinanza n. 21470/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il fallimento di una società aveva agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere l’inefficacia di un atto con cui, tramite l’amministratore, la società aveva ceduto a due soggetti le quote di una società partecipata di sua proprietà. La società cedente aveva acquistato quella partecipazione per 650.000 euro e l’aveva poi venduta per 150.000 euro. Il curatore sosteneva che il prezzo fosse vile e che la vendita avesse pregiudicato le ragioni dei creditori. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello, invece, la corte territoriale aveva accolto la revocatoria valorizzando una CTU che stimava il valore della società in 650.000 euro, in sostanziale corrispondenza con il valore di un capannone di proprietà della società stessa. I soccombenti ricorrevano per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 2901 c.c. e 116 c.p.c. per avere la corte aderito alla CTU nonostante la mancanza di base documentale sufficiente per la stima; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la corte avrebbe recepito acriticamente la consulenza e avrebbe fatto propria la contraddizione interna della CTU circa la necessità di documentazione contabile non disponibile; 3) violazione degli artt. 2967 c.c., 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere attribuito rilevanza decisiva ai criteri OMI, ritenuti inattendibili o comunque non sufficienti da soli; 4) omesso esame della circostanza che il valore di 650.000 euro indicato nel contratto di locazione del capannone serviva solo ai fini della responsabilità per perimento e non come stima del bene; 5) omesso esame del dato del libro dei beni ammortizzabili, che indicava per il capannone un valore di 100.000 euro; 6) violazione degli artt. 228 e 229 c.c. perché la corte avrebbe erroneamente qualificato come confessione l’affermazione, contenuta nella comparsa, secondo cui non vi erano ingenti debiti della società; 7) violazione dell’art. 2901 c.c. e omesso esame perché non si sarebbe considerata l’assoluzione penale dell’amministratore per difetto dell’elemento soggettivo nei reati fiscali, da cui i ricorrenti facevano discendere l’assenza di consapevolezza di arrecare danno ai creditori. La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, ritenendo che tutti i motivi mirassero in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito e della CTU, non consentita in sede di legittimità, e che alcune censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata o fossero prive di decisività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi si risolvevano in una contestazione della consulenza tecnica d’ufficio e in una richiesta di nuovo accertamento in fatto; ha affermato che il giudice di merito può aderire alla CTU quando dia conto delle ragioni del proprio convincimento e che le critiche di parte restano mere argomentazioni difensive se mirano a riesaminare elementi già valutati dal consulente. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché prospettavano come omesso esame ciò che, invece, era stato esaminato e interpretato dal giudice di merito in modo difforme dalle tesi dei ricorrenti; il sesto è stato ritenuto non pertinente alla ratio decidendi, poiché la corte territoriale non aveva fatto applicazione delle norme sulla confessione, ma aveva usato l’assenza di grandi debiti solo come elemento ulteriore di valutazione; il settimo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità e di decisività, essendo l’eventuale assoluzione penale dell’amministratore su un diverso reato irrilevante per escludere la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori nell’ambito dell’atto revocato. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Disciplina l’azione revocatoria ordinaria; la decisione ribadisce che, in cassazione, non è consentito trasformare la censura sulla revocatoria in una richiesta di nuova valutazione del merito o della prova.
art. 116 c.p.c.
È richiamato per contestare la valutazione delle prove e della CTU; la Corte ne esclude la violazione quando la doglianza mira solo a un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova è evocato dai ricorrenti, ma la Corte considera la censura inammissibile perché sostanzialmente diretta a rimettere in discussione l’accertamento di fatto.
art. 2967 c.c.
È indicato nel ricorso, ma la Corte non vi attribuisce rilievo decisivo, trattando la doglianza come una critica al giudizio di merito sulla stima del bene.
art. 228 c.c.
Le norme sulla confessione sono richiamate per contestare la qualificazione di alcune difese come ammissione; la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia realmente fondato la decisione su una confessione in senso tecnico.
art. 229 c.c.
Richiamato insieme all’art. 228 c.c. sul tema della confessione; la Corte ritiene la censura non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o della consulenza tecnica d’ufficio.
- Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico quando dia conto delle ragioni del proprio convincimento; non è necessario confutare singolarmente tutte le critiche dei consulenti di parte se esse sono incompatibili con la ricostruzione accolta.
- La deduzione di omesso esame è inammissibile quando il fatto storico risulta in realtà considerato dal giudice, ancorché interpretato in modo difforme rispetto alla prospettazione della parte.
- Per censurare utilmente una sentenza è necessario colpire la ratio decidendi effettiva: doglianze dirette contro argomentazioni secondarie o obiter non sono idonee a determinare la cassazione.
- L’eventuale assoluzione in sede penale per un fatto o per un diverso elemento soggettivo non esclude di per sé la consapevolezza del pregiudizio ai creditori richiesta per l’azione revocatoria, se il comportamento civilisticamente rilevante è diverso dal fatto penale esaminato.
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