Ordinanza n. 1829/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione n. 25 del 6/02/2026 – Registro generale Determinazioni n. 787 del 12/02/2026, comunicato con nota prot. di partenza n. 28862/2026 del 12/02/2026, con cui il Comune di Fiumicino, Area Pianificazione Economica – Attività Produttive e SUAP ha disposto la rimozione degli effetti prodotti dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito nel locale sito in Via delle Meduse, n. 154 presentata in data 23.01.2025 dal sig. PETRILLI Gianfranco quale titolare della ditta individuale NON SOLO TABACCHI DI PETRILLI GIANFRANCO registrata al protocollo generale dell'Ente n. 14151 del 23.01.2025; - della nota prot. n. 17116 del 28/01/2026 con la quale il SUAP del Comune di Fiumicino ha trasmesso al Corpo della Polizia Locale la SCIA registrata al prot. n. 14151 del 23.01.2026, presentata dal ricorrente, per verificare il rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. Lazio n. 5 del 2013, in materia di distanza minima dai luoghi sensibili; - della nota prot.n. 18727 del 29/01/2026, con la quale il Corpo della Polizia Locale ha comunicato che i locali ivi indicati sono a circa 245 mt dalla scuola dell’infanzia “Il Faro incantato” e a circa 225 mt dalla parrocchia “Santa Maria Stella Maris”; nonché di ogni altro atto, precedente, coevo o successivo presupposto, dipendente o, comunque, connesso a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di rimozione degli effetti della SCIA per l’installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito, nonché gli atti relativi alla verifica delle distanze dai luoghi sensibili
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comune di Fiumicino ha rimosso gli effetti della SCIA relativa all’installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito in un locale sito in Via delle Meduse n. 154. Il provvedimento si fondava sulla ritenuta distanza inferiore a 250 metri tra i locali e due luoghi sensibili: una scuola dell’infanzia e una parrocchia. La ricorrente ha contestato, tra l’altro, l’illegittimità della misurazione amministrativa, rilevando che il provvedimento non indicava i criteri tecnici utilizzati e producendo documentazione secondo cui la simulazione del percorso pedonale avrebbe evidenziato distanze superiori a 250 metri. Il verbale della Polizia Locale indicava infatti distanze soltanto approssimative, pari a circa 245 metri e circa 225 metri.
La decisione
Il TAR ha sospeso allo stato ogni decisione sulla domanda cautelare e ha disposto un adempimento istruttorio a carico del Comune. Ha rilevato che la determinazione impugnata si fonda sul mancato rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili, ma che la misurazione risultante dal verbale di sopralluogo è approssimativa e non consente di verificare con precisione il presupposto dell’atto. Il Comune deve effettuare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, una nuova e rigorosa misurazione delle distanze tra il locale e ciascuno dei due luoghi sensibili, indicando puntualmente il criterio tecnico adottato, i punti di partenza e arrivo — inclusi l’ingresso del locale e il civico dei luoghi sensibili — e allegando documentazione fotografica e/o planimetrica idonea. Gli esiti, corredati da relazione, devono essere depositati telematicamente entro i successivi 5 giorni. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 maggio 2026. Non è stata ancora definita la domanda di annullamento né adottata una decisione definitiva sulla sospensione.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 5/2013
La norma è richiamata quale base della distanza minima dai luoghi sensibili per l’installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda e della trattazione cautelare incidentale.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un provvedimento di rimozione degli effetti di una SCIA per attività soggetta a distanza minima da luoghi sensibili dipende dalla misurazione della distanza, l’amministrazione deve indicare il criterio tecnico concretamente adottato e i punti di partenza e arrivo della misurazione.
- Una misurazione meramente approssimativa, espressa mediante l’indicazione di distanze come “circa” e priva di adeguata documentazione tecnica, non è sufficiente, in sede cautelare, a dimostrare il presupposto fattuale del mancato rispetto della distanza minima quando il privato contesti puntualmente il calcolo e produca elementi idonei a prospettare una distanza diversa.
- Ai fini della verifica della distanza minima prevista dalla normativa regionale, la misurazione deve essere effettuata secondo criteri coerenti con la disciplina regionale e con il Codice della Strada, eventualmente mediante il percorso pedonale, specificando i punti di misurazione e corredando il risultato con documentazione fotografica o planimetrica.
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