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Ordinanza

Ordinanza del 23/05/2016 n. 713 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Irrilevanza - Periculum in mora - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento afferma che, ai fini della sospensione, il fumus boni iuris è irrilevante. Occorre invece bilanciare l’interesse del contribuente a evitare un danno irreparabile con l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi. Il periculum in mora sussiste quando vi è sproporzione tra l’importo richiesto e la grave crisi economico-finanziaria della società ricorrente.

Sospensione dell’esecuzione tributaria per periculum in mora e crisi finanziaria del contribuente

Sospensione dell’esecuzione tributaria

Il documento esamina i presupposti per la concessione della sospensione in materia tributaria, concentrandosi sulla valutazione dei gravi e fondati motivi e, in particolare, sul periculum in mora.

Irrilevanza del fumus boni iuris

In sede cautelare di sospensione, la sussistenza del fumus boni iuris viene considerata irrilevante. La decisione non deve quindi fondarsi sulla prognosi circa la fondatezza della pretesa o del ricorso, ma sulla concreta possibilità che l’esecuzione determini un pregiudizio grave e irreparabile.

Bilanciamento degli interessi

Ai fini della valutazione dei gravi e fondati motivi, occorre effettuare un bilanciamento tra:

  • l’interesse del contribuente a non subire un danno irreparabile derivante dal pagamento di un tributo eventualmente non dovuto;
  • l’interesse dello Stato a ottenere il regolare e tempestivo pagamento dei tributi.

Il principio del bilanciamento è richiamato in riferimento a Cassazione, sentenza n. 2845/2012.

Nozione di danno irreparabile

L’irreparabilità del danno deve essere intesa come sussistenza di uno scarto intollerabile tra il pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza e le concrete possibilità di risarcimento. Il riferimento interpretativo indicato è Corte costituzionale, sentenza n. 217/2010.

Periculum in mora

Nel caso considerato, il periculum in mora è ravvisato nella sproporzione tra l’entità dell’importo richiesto e la grave crisi economico-finanziaria in cui versa la società ricorrente. Tale sproporzione costituisce l’elemento concreto dal quale desumere il rischio di un pregiudizio non adeguatamente compensabile mediante un successivo risarcimento.

Principio conclusivo

La sospensione può essere giustificata non dalla dimostrazione del fumus boni iuris, ma dall’accertamento di un periculum in mora effettivo, valutato attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti e la verifica della sproporzione tra la pretesa tributaria e la situazione economico-finanziaria del contribuente.

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