Ordinanza del 23/05/2016 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione della sentenza di primo grado richiede una valutazione sommaria della fondatezza dell'appello e la prova di un concreto periculum in mora. La sproporzione tra gli importi dovuti e la situazione economica del contribuente, desunta dal bilancio, non è di per sé sufficiente: devono essere dimostrati effetti negativi ulteriori e più gravi rispetto alla semplice esecuzione forzata della decisione impugnata.
Sospensione cautelare della sentenza di primo grado: insussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora
Sospensione cautelare della sentenza di primo grado
Il documento riguarda i presupposti per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nell'ambito dell'impugnazione. La concessione della misura cautelare presuppone la verifica, sia pure sommaria, della fondatezza dell'appello e la sussistenza di un concreto pericolo derivante dall'attesa della decisione di merito.
Fumus boni iuris
Ai fini della sospensione, il giudice deve procedere a una delibazione sommaria della fondatezza delle ragioni prospettate nell'appello. Il fumus boni iuris costituisce quindi uno dei presupposti necessari per accogliere l'istanza cautelare, attraverso una prima valutazione della plausibile fondatezza dell'impugnazione, senza anticipare l'esame pieno e definitivo del merito.
Periculum in mora
Il periculum in mora non può essere considerato sussistente per il solo fatto che gli importi da versare risultino sproporzionati rispetto alla situazione economica del contribuente, anche quando tale situazione emerga dai dati del bilancio. La mera difficoltà economica o l'entità rilevante dell'obbligazione non sono sufficienti, da sole, a giustificare la sospensione.
È necessario dimostrare l'esistenza di conseguenze negative concrete, ulteriori e più gravi rispetto a quelle normalmente derivanti dalla semplice esecuzione forzata della decisione impugnata. L'istanza cautelare deve quindi evidenziare specifici effetti pregiudizievoli che rendano urgente la sospensione e che non si esauriscano nella generica esposizione alle procedure esecutive.
Esito interpretativo
In assenza di una dimostrazione sia della plausibile fondatezza dell'appello sia di un pregiudizio ulteriore, concreto e grave, non risultano integrati i presupposti per la concessione della sospensione della sentenza di primo grado. La sproporzione tra debito e capacità economica del contribuente, considerata isolatamente, non è pertanto sufficiente a fondare il periculum in mora.
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