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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10353/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il primo motivo sulla pena e sulle attenuanti generiche e generico il secondo motivo sulla motivazione e sulla valutazione delle prove. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 15/04/2025. Nel primo motivo ha censurato la pena ritenendola eccessiva e ha lamentato il diniego delle attenuanti generiche. Nel secondo motivo ha dedotto asserite carenze motivazionali della decisione di appello, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato alcune doglianze formulate con l'impugnazione e proponendo una lettura alternativa del materiale probatorio, senza però confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata né indicare specifici vizi logici. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure manifestamente infondate o generiche: la determinazione della pena e la valutazione sulle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorrette da motivazione congrua, e la motivazione della Corte di appello era ritenuta adeguata; inoltre la responsabilità era stata affermata sulla base di prove dichiarative e documentali valutate in modo esaustivo e persuasivo.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena, incluse le variazioni connesse a circostanze aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La discrezionalità nella commisurazione della pena deve essere esercitata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • La determinazione della pena e la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti: è sufficiente valorizzare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo implicitamente superati gli altri.
  • Il vizio motivazionale non può essere dedotto in modo generico o tramite la mera prospettazione di una lettura alternativa delle prove: è necessario il puntuale confronto con la motivazione impugnata e l'indicazione specifica dei vizi logici denunciati.
  • Quando la sentenza di merito dia conto in modo esaustivo e coerente della responsabilità sulla base di prove dichiarative e documentali, la diversa ricostruzione proposta dal ricorrente non è di per sé idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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