Regolamento (UE) 2017/1123
Regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio, del 20 giugno 2017, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per rafforzare la capacità del bilancio dell’Unione di rispondere a circostanze impreviste e a nuove sfide, in particolare in materia umanitaria, sicurezza, migrazione e occupazione giovanile. Aumenta i massimali di adeguamento degli stanziamenti di pagamento per il triennio 2018-2020, amplia e rafforza alcuni strumenti speciali e consente di riversare nello strumento di flessibilità gli importi non utilizzati del Fondo di solidarietà dell’Unione europea e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Rivede anche il margine globale per gli impegni, eliminando limitazioni temporali e ampliandone la portata.
Modifica del regolamento sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020 per rafforzare la flessibilità di bilancio e adeguare i massimali di pagamento e alcuni strumenti speciali.
Ambito di applicazione
Si applica al quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea per il periodo 2014-2020, incidendo sulla disciplina degli stanziamenti di impegno e di pagamento del bilancio generale dell’Unione. Riguarda le istituzioni dell’UE nella procedura di bilancio, in particolare Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, e la gestione di strumenti speciali quali riserva per gli aiuti d’urgenza, Fondo di solidarietà dell’Unione europea, strumento di flessibilità, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, margine per imprevisti, flessibilità specifica per disoccupazione giovanile e ricerca, e margine globale per gli impegni. Opera nell’ambito territoriale dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del quadro finanziario pluriennale 2014-2020
Il regolamento interviene sul regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, che disciplina il quadro finanziario pluriennale 2014-2020. La ratio è aumentare la flessibilità del bilancio dell’Unione per far fronte a circostanze impreviste e a esigenze persistenti legate, in particolare, ai paesi del vicinato europeo, alla gestione di crisi umanitarie e di sicurezza, nonché a priorità politiche quali occupazione giovanile, migrazione e sicurezza.
Contesto e finalità
Nei considerando si evidenzia che, nei primi anni di attuazione del QFP 2014-2020, gli strumenti speciali sono stati ampiamente utilizzati per rispondere rapidamente a nuove sfide. Poiché tali circostanze e la conseguente pressione sul bilancio persistono, il regolamento mira ad assicurare risorse sufficienti e a preservare la capacità dell’Unione di adempiere ai propri obblighi, anche ai sensi dell’articolo 323 TFUE.
Rafforzamento della flessibilità di bilancio
L’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito per confermare che gli strumenti speciali del QFP consentono il corretto svolgimento della procedura di bilancio e possono autorizzare stanziamenti di impegno oltre i massimali del QFP. Il nuovo testo menziona espressamente la riserva per gli aiuti d’urgenza, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il margine per imprevisti, la flessibilità specifica per la disoccupazione giovanile e la ricerca, nonché il margine globale per gli impegni.
Adeguamenti dei massimali di pagamento
L’articolo 5, paragrafo 2, ridetermina gli importi massimi degli adeguamenti annuali, a prezzi 2011, per gli anni 2018-2020 rispetto al massimale di pagamento originario:
- 2018: 7 miliardi di EUR;
- 2019: 11 miliardi di EUR;
- 2020: 13 miliardi di EUR. Tale intervento è funzionale a garantire che gli stanziamenti di pagamento siano sufficienti per l’esecuzione degli obblighi dell’Unione.
Riserva per gli aiuti d’urgenza e strumento di flessibilità
La riserva per gli aiuti d’urgenza è fissata a 300 milioni di EUR annui (a prezzi 2011), utilizzabili fino all’anno n+1; la parte non utilizzata entro tale termine viene annullata. Lo strumento di flessibilità ha un massimale annuo di 600 milioni di EUR (a prezzi 2011) ed è destinato a finanziare spese chiaramente identificate che non possono essere coperte entro i massimali di bilancio. Dal 2017 il suo importo annuo viene incrementato delle quote annullate, nell’anno precedente, del Fondo di solidarietà dell’Unione europea e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Le somme non utilizzate possono essere riportate fino all’anno n+3, seguendo un criterio cronologico di impiego.
Margine globale per gli impegni
L’articolo 14 viene riscritto per ampliare il margine globale per gli impegni: i margini ancora disponibili sotto i massimali del QFP possono essere resi disponibili oltre i massimali per gli anni dal 2016 al 2020, per obiettivi legati a crescita e occupazione, in particolare occupazione giovanile, migrazione e sicurezza. La Commissione calcola ogni anno l’importo disponibile nell’ambito dell’adeguamento tecnico e il Parlamento europeo e il Consiglio possono mobilitarlo nel quadro della procedura di bilancio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Rafforzamento degli strumenti speciali del QFP
L’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito per chiarire che gli strumenti speciali di cui agli articoli da 9 a 15 garantiscono la flessibilità del QFP e possono consentire stanziamenti di impegno oltre i massimali delle rubriche. Il testo richiama, tra gli strumenti utilizzabili, la riserva per gli aiuti d’urgenza, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il margine per imprevisti, la flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca, nonché il margine globale per gli impegni per la crescita e l’occupazione, in particolare l’occupazione giovanile, la migrazione e la sicurezza.
Adeguamento dei massimali di pagamento 2018-2020
L’articolo 5, paragrafo 2, stabilisce nuovi importi massimi degli adeguamenti annuali, a prezzi 2011, rispetto al massimale di pagamento originario: 7 miliardi di EUR per il 2018, 11 miliardi di EUR per il 2019 e 13 miliardi di EUR per il 2020.
Calcolo degli importi da destinare allo strumento di flessibilità
All’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera f), che attribuisce alla Commissione il calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma.
Riserva per gli aiuti d’urgenza
L’articolo 9, paragrafo 2, fissa la riserva annuale a 300 milioni di EUR (a prezzi 2011), utilizzabile fino all’anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale come stanziamento accantonato, con priorità di utilizzo per la quota proveniente dall’esercizio precedente e annullamento della quota dell’anno n non utilizzata entro l’anno n+1.
Strumento di flessibilità
L’articolo 11 è riscritto: lo strumento è destinato a finanziare spese chiaramente identificate che non possono essere coperte entro i massimali di una o più rubriche. Il massimale annuo disponibile è fissato a 600 milioni di EUR (a prezzi 2011) e, dal 2017, si incrementa degli importi corrispondenti alle quote annullate del Fondo di solidarietà dell’Unione europea e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nell’esercizio precedente. Le quote non utilizzate possono essere riportate fino all’anno n+3, con utilizzo secondo ordine cronologico e annullamento della quota dell’anno n non utilizzata entro tale termine.
Margine globale per gli impegni
L’articolo 14 è sostituito per prevedere che i margini ancora disponibili sotto i massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno costituiscano un margine globale da rendere disponibile oltre i massimali per gli anni 2016-2020, per obiettivi specifici legati a crescita e occupazione, in particolare occupazione giovanile, migrazione e sicurezza. La Commissione calcola annualmente l’importo disponibile nell’ambito dell’adeguamento tecnico e il Parlamento europeo e il Consiglio possono mobilitare tutto o parte del margine nel quadro della procedura di bilancio ex articolo 314 TFUE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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