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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10457/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna alla pena di sei mesi di arresto per la violazione dell'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per tale reato. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento del minimo edittale e delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi riproducessero quelli già proposti in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e fossero dunque generici e manifestamente infondati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello aveva motivato in modo puntuale ed esaustivo sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, evidenziando che l'imputato non aveva dimostrato una situazione di indigenza né si era attivato per ottenere riduzioni dell'importo o la rateizzazione dei pagamenti. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, fondato sui plurimi precedenti penali anche per reati contro la persona e contro il patrimonio e sull'assenza di elementi positivi di meritevolezza. Infine, ha ritenuto congruo il diniego dell'art. 131-bis c.p. in ragione della particolare pericolosità del ricorrente, soggetto ricondotto alla categoria di cui all'art. 4, lett. i-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, e della condotta concreta, non avendo egli corrisposto neppure una minima parte della cauzione. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011

    È la norma incriminatrice contestata; la Corte conferma che in concreto erano integrati i relativi elementi costitutivi, in particolare in relazione all'inosservanza degli obblighi economici previsti dal provvedimento applicativo.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità non è applicabile quando, avuto riguardo alla particolare pericolosità del soggetto e alla condotta concretamente tenuta, il fatto non risulta di particolare tenuità.

  • art. 4, lett. i-ter, d.lgs. n. 159 del 2011

    La collocazione del ricorrente in tale categoria è valorizzata come indice della sua particolare pericolosità, ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

  • artt. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di plurimi precedenti penali e in assenza di elementi positivi di meritevolezza.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo pedissequo i motivi di appello già disattesi, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre specifici vizi di legittimità.
  • La doglianza sulla responsabilità penale deve misurarsi con gli argomenti della decisione impugnata; la mera allegazione di carenze o illogicità motivazionali, in termini generici, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi precedenti penali plurimi e l'assenza di elementi favorevoli alla concessione del beneficio.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta concreta e la personalità dell'agente evidenzino una significativa pericolosità, nonché una persistente inosservanza degli obblighi posti a suo carico.
  • In sede di legittimità non è consentita una richiesta di rivalutazione alternativa del merito probatorio o della discrezionalità sanzionatoria, se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure di prevenzioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro la PAParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

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