Cassazione Penale, Ordinanza n. 16826/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda riguarda un imputato nei cui confronti era stata emessa sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto, in cassazione, la violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 192 e 533 c.p.p. La Corte ha però rilevato che il ricorso investiva profili non deducibili contro la sentenza di patteggiamento, perché il rimedio ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è limitato ai casi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare la sentenza di patteggiamento. Ha inoltre rilevato che, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione di legge, ma non rientrante nei motivi proponibili contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione, in un procedimento concernente reati in materia di stupefacenti.
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova, ma non deducibile nei limiti del ricorso avverso patteggiamento.
art. 533 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente in relazione al giudizio di responsabilità, ma non utilizzabile per censurare nel merito la sentenza di applicazione della pena.
art. 444 cod. proc. pen.
fonte della sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti impugnata dal ricorrente.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
prevede in modo tassativo i soli motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 cod. proc. pen.
consente la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di inammissibilità senza assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata quale precedente a fondamento del principio per cui, in caso di inammissibilità non esente da colpa, consegue la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure che attengano al merito della responsabilità o alla motivazione sulla prova.
- La violazione di legge e il vizio di motivazione riferiti alla ricostruzione del fatto, alla valutazione probatoria o alla sussistenza del reato non sono deducibili contro il patteggiamento, salvo che si traducano in erronea qualificazione giuridica del fatto o in illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- In caso di ricorso inammissibile e in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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