Sentenza del 01/06/2016 n. 3439 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Motivazione - Obbligo - Esclusione - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella esattoriale sostenendo che fosse priva di adeguata motivazione. La questione riguardava in particolare l’obbligo di motivare la cartella quando essa deriva da un precedente atto impositivo, come un avviso di accertamento, già notificato e non impugnato.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la cartella di pagamento non necessita di un’autonoma motivazione quando si limita a dare esecuzione a un precedente atto impositivo regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale situazione, il contribuente conosce già la pretesa tributaria e i relativi presupposti. Sono sufficienti i contenuti minimi prescritti dalla normativa, tra cui il tributo, il periodo d’imposta, l’imponibile e l’aliquota applicata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 25
La norma individua i contenuti obbligatori minimi della cartella di pagamento. Quando la cartella segue un precedente atto impositivo già notificato e non impugnato, non è richiesta una nuova e autonoma motivazione della pretesa.
Cassazione n. 25158/2007
Conferma il principio secondo cui la cartella fondata su un atto presupposto già conosciuto dal contribuente non deve riprodurre una motivazione autonoma, purché consenta di identificare chiaramente la pretesa.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento che costituisce mera riscossione di un avviso di accertamento già notificato e non impugnato, di regola, non deve contenere una nuova motivazione dettagliata.
- La cartella deve comunque riportare gli elementi minimi necessari a identificare il debito, tra cui tributo, periodo d’imposta, imponibile e aliquota, oltre agli altri dati richiesti dalla legge.
- Se l’atto presupposto non è stato notificato, è invalido o la cartella introduce una pretesa diversa o ulteriore, l’amministrazione non può fare affidamento sulla motivazione dell’atto precedente e possono sorgere profili di illegittimità.
- La mancata impugnazione dell’avviso di accertamento normalmente rende definitiva la pretesa tributaria; le contestazioni successive alla cartella non possono, in linea generale, riguardare nuovamente il merito dell’accertamento.
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