Sentenza del 24/03/2016 n. 5859 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava l'applicazione del regime di non imponibilità IVA alle cessioni effettuate nel 2003 verso operatori sammarinesi. Le fatture non riportavano il codice identificativo dei cessionari e non erano corredate dalla marca e dal timbro a secco dell'Ufficio tributario sammarinese. Secondo l'Agenzia, tali omissioni impedivano di provare in modo certo l'effettiva esportazione dei beni e rendevano applicabile l'IVA. La società sosteneva invece che si trattasse di mere irregolarità formali e aveva prodotto documentazione fotografica, fatture, bolle di accompagnamento e prove dei pagamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che le cessioni verso San Marino sono assimilate alle esportazioni e che la non imponibilità richiede una prova documentale certa dell'uscita dei beni dal territorio italiano. In questo regime, la fattura restituita dal cessionario sammarinese con la marca e il timbro a secco dell'Ufficio tributario sammarinese svolge la funzione della documentazione doganale. La documentazione privata, come bonifici, fotografie delle sedi e dei magazzini o mezzi di trasporto, non è sufficiente da sola a dimostrare l'esportazione. L'omissione del timbro e degli altri elementi richiesti non è quindi una semplice irregolarità formale quando impedisce tale prova.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 71
le disposizioni degli artt. 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino
Le cessioni dall'Italia verso San Marino sono assoggettate al regime previsto per le esportazioni e possono beneficiare della non imponibilità solo se sono rispettate le modalità probatorie previste dalla disciplina applicabile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8
La non imponibilità delle cessioni all'esportazione presuppone la prova dell'effettiva destinazione dei beni fuori dal territorio nazionale mediante documentazione doganale o documentazione equipollente prevista dalla legge.
D.M. 24 dicembre 1993, artt. 3 e 4
Per le cessioni verso San Marino, la fattura restituita dal cessionario con la marca e il timbro a secco dell'Ufficio tributario sammarinese costituisce il documento idoneo a comprovare l'operazione e l'uscita dei beni, sostituendo la documentazione doganale ordinaria.
Accordo di Cooperazione ed Unione Doganale tra Comunità Economica Europea e Repubblica di San Marino del 16 dicembre 1991, artt. 2 e 6
L'accordo elimina i dazi negli scambi tra Comunità e San Marino, ma non ricomprende San Marino nel territorio doganale comunitario; ai fini IVA, le cessioni dall'Italia verso San Marino restano assimilate a cessioni all'esportazione.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 346
La disciplina doganale richiede una prova documentale dell'effettiva esportazione; elementi meramente privati o indiretti non sostituiscono la documentazione ufficiale.
Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, artt. 792, 793 e 795
Le disposizioni confermano la necessità di una documentazione o attestazione doganale idonea a comprovare l'uscita delle merci dal territorio doganale.
D.L. n. 331 del 1993, art. 58, convertito dalla L. n. 427 del 1993
La norma è richiamata nel contesto della disciplina delle operazioni non imponibili e delle cessioni assimilate alle esportazioni.
Massime di principio
- Quando un regime IVA agevolato o di non imponibilità dipende dall'effettiva esportazione dei beni, il contribuente deve fornire una prova documentale ufficiale e specificamente prevista dalla normativa.
- Gli adempimenti documentali non sono sempre meri formalismi: se servono a dimostrare in modo certo l'uscita dei beni dal territorio nazionale, la loro omissione può far perdere il beneficio fiscale.
- Fatture, pagamenti bancari, fotografie, documenti di trasporto o altri elementi privati possono corroborare l'operazione, ma non sostituiscono necessariamente la documentazione doganale o l'attestazione dell'autorità competente.
- Per le cessioni verso San Marino, occorre verificare puntualmente gli adempimenti previsti dal D.M. 24 dicembre 1993, inclusi gli elementi identificativi del cessionario e la marca o il timbro a secco dell'Ufficio tributario sammarinese.
- L'esistenza reale e l'operatività del cliente estero non dimostrano automaticamente che la specifica merce fatturata abbia effettivamente lasciato l'Italia.
- In caso di contestazione, la valutazione deve concentrarsi sulla prova dell'esportazione della singola operazione, non soltanto sulla regolarità commerciale generale dei rapporti tra le imprese.
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