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Sentenza

Sentenza n. 14400/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emessa in data 08.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0264724.08-05-2025-U, notificata in data 09.05.2025, mediante la quale, ha disposto che “la sig.ra (…) è esclusa dal concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell’Area Assistenti, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68”; - della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0653163.23-10-2024-U, mediante la quale ha indetto, anche statuendone regole e condizioni, il bando di “concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell’Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM), riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti”; - della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emessa in data 26.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0296777.26-05-2025.U, mediante la quale, con riguardo al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell’Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti – e per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 1 della Determinazione Direttoriale n. 653163/RU del 23.10.2024 (e per quanto riguarda la ricorrente - che ne è stata esclusa - relativamente ai posti messi a concorso nell’ambito di Reggio Calabria) - sono state approvate le graduatorie di merito, e sono stati dichiarati i candidati vincitori; - della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, 24.06.2019, n. 1, “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 – Legge 12.3.1999, n. 68 – Legge 23.11.1998, n. 407 – Legge 11.03.2011, n. 25″ pubblicata nella G.U. 11.09.2019, n. 213; - di ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo, ovvero in violazione del dovere-potere di chi spetti di indirizzo e controllo sull’operato dell’Agenzia, nonché, ogni atto presupposto, connesso o conseguente - agli atti specificamente impugnati (contraddistinti come “A-1, A-2, A-3, A-4) - anche se allo stato incognito, ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli eventuali ulteriori verbali e atti, della commissione esaminatrice relativi all’espletamento della procedura concorsuale codice ADM/L68, nonché, gli atti di verifica della regolarità della procedura concorsuale, gli atti applicativi delle disposizioni sui titoli di preferenza (ex art. 5, comma 4, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, ed art. 3, comma 7, legge n. 127/1997, come modificato dall’art. 2, comma 9, legge n. 191/1998), gli atti relativi al computo delle riserve e dei titoli di riserva (ex art. 2, comma 3, del bando di concorso), gli atti di approvazione della graduatoria finale di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell’Area Assistenti, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.09.2025: per l’annullamento - dell’Avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0580000. 10-09-2025-U, pubblicata in data 10.09.2025, mediante il quale, con riguardo al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell’Area Assistenti, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è stato disposto che i candidati dichiarati vincitori - con esclusione della ricorrente - dovranno presentarsi presso la sede competente della Direzione Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il giorno 1° ottobre 2025, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la contestuale immissione in servizio; e per l’accertamento - dell’an del danno e la declaratoria della responsabilità delle amministrazioni intimate per i pregiudizi subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza degli atti e comportamenti diretti, indiretti od omissivi, illegittimi impugnati; con espressa riserva di proporre autonoma azione per l’accertamento e la liquidazione del quantum del danno, patrimoniale e non patrimoniale, ai sensi dell’art. 30 c.p.a. per quanto riguarda i motivi aggiunti, ex art. 116, comma 2, c.p.a., presentati il 10.03.2026: per l’annullamento - del provvedimento di rigetto del 9.2.2026 dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi del 22.12.2025, funzionale alla verifica dell’esecuzione e alla tutela giurisdizionale della ricorrente; e per l’accertamento - del diritto della ricorrente ad accedere alle informazioni e alla documentazione richiesta; con conseguente ordine - nei confronti dell’Agenzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché provveda su tali istanze, determinandone le modalità esecutive, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in forma amministrativa della decisione che verrà emessa e, contestualmente, nominare un commissario ad acta che provveda in luogo dell’ente pubblico inerte; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 21.03.2026: per l’annullamento - della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 125254 del 23.02.2026.U, nella parte in cui dispone lo scorrimento delle graduatorie di merito e dei vincitori del medesimo concorso senza coordinare tale attività con la posizione della ricorrente già riammessa cautelarmente nella graduatoria di Reggio Calabria; - della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 136386 del 27.02.2026.U, nella parte in cui, in rettifica della precedente, conferma ed amplia il sistema di scorrimento senza coordinare tale attività con la posizione della ricorrente già riammessa cautelarmente nella graduatoria di Reggio Calabria; e per l’accertamento - del diritto della ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso introduttivo, a permanere stabilmente nella graduatoria di merito dell’ambito provinciale di Reggio Calabria; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 29.05.2026: per l’annullamento, previa sospensione - della Determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , prot. 200390 del 31.03.2026, nella parte in cui dispone, autorizzandolo, lo scorrimento delle graduatorie di merito e dei vincitori del medesimo concorso senza coordinare tale attività con la posizione della ricorrente già riammessa cautelarmente nella graduatoria di Reggio Calabria; - della Determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 295402/RU del 25.05.2026, nella parte in cui dispone, autorizzandolo, lo scorrimento delle graduatorie di merito e dei vincitori del medesimo concorso (di cui alla determinazione direttoriale n. 296777/RU del 26.05.2025 già prima impugnata col ricorso originario) - in rettifica della determinazione direttoriale, prot. 125254 del 23.02.2026 – confermandone e ampliandone il sistema - senza coordinare tale attività con la posizione della ricorrente già riammessa cautelarmente nella graduatoria di Reggio Calabria; - dell’Avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante il quale è stato disposto che i candidati dichiarati vincitori - con esclusione della ricorrente - dovranno presentarsi presso la sede competente della Direzione Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il giorno 23.06.2026, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la contestuale immissione in servizio; per l’accertamento - dell’obbligo dell’agenzia di riesercitare i poteri connessi agli scorrimenti e agli ulteriori sviluppi delle graduatorie, anche di Reggio Calabria, tenendo conto della posizione della ricorrente già cautelarmente riammessa; - del diritto della ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso introduttivo, a permanere stabilmente nella graduatoria di merito dell’ambito provinciale di Reggio Calabria con il punteggio già riconosciutole in sede cautelare; - del diritto della ricorrente ad essere utilmente considerata, secondo la propria posizione di graduatoria e nel rispetto della lex specialis, negli ulteriori sviluppi della graduatoria medesima, compresi subentri, scorrimenti e riassegnazioni consentiti dalle regole di concorso.

Giustizia amministrativa202507150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso riservato ai soggetti disabili, bando recante il requisito dell’iscrizione presso il servizio di collocamento mirato competente per l’ambito provinciale prescelto, graduatoria, atti di convocazione e successivi scorrimenti

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, iscritta negli elenchi del collocamento mirato presso il CPI di Catanzaro, aveva partecipato per i posti dell’ambito provinciale di Reggio Calabria ed era stata successivamente esclusa per carenza del requisito territoriale previsto dall’art. 1, comma 4, del bando. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione del preavviso di rigetto e della partecipazione procedimentale; la violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, proporzionalità e favor disabilis; l’illegittimità del vincolo territoriale perché non previsto dalla legge n. 68/1999 e introdotto dal bando e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019; il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento, lo sviamento, l’illogicità e la disparità di trattamento; l’illegittimità derivata della graduatoria e degli atti successivi di convocazione e scorrimento; nonché la responsabilità delle amministrazioni ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Ha inoltre impugnato il rigetto di istanze di accesso. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della clausola del bando, ritenuta immediatamente escludente, e ha sostenuto la legittimità dell’esclusione quale atto vincolato.

La decisione

Il Collegio ha preliminarmente ritenuto ammissibile la definizione del giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., precisando che la parte non dispone di un autonomo diritto di opporsi alla decisione immediata e che il dissenso è ostativo solo in presenza di effettive carenze del contraddittorio o dell’istruttoria. Nel merito processuale, ha qualificato l’art. 1, comma 4, del bando come clausola contenente un requisito di partecipazione, non una condizione riferita alla sola fase dell’assunzione. La previsione, collegata all’art. 3 del bando e al modello di domanda, imponeva l’iscrizione presso il servizio di collocamento mirato competente per la provincia corrispondente ai posti scelti; inoltre, era formulata in modo chiaro ed evidenziata in grassetto. La lesione era quindi immediata e percepibile già dalla pubblicazione del bando e dalla presentazione della domanda, poiché la ricorrente conosceva la propria iscrizione presso il CPI di Catanzaro e la candidatura per l’ambito di Reggio Calabria. L’ammissione alla prova e la successiva esclusione non hanno fatto sorgere la lesione solo in quel momento, poiché l’ammissione era avvenuta sulla base della dichiarazione resa dalla candidata e il bando consentiva la verifica successiva dei requisiti. Anche la tesi della sostanziale unitarietà regionale del sistema calabrese del collocamento mirato è stata ritenuta comunque infondata, perché non superava il dato inequivoco della lex specialis. Le censure contro il requisito territoriale avrebbero dovuto essere proposte entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando; la loro deduzione solo contro il provvedimento di esclusione è tardiva. Il ricorso, compresi i motivi aggiunti, è stato pertanto dichiarato irricevibile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Collegio richiama la facoltà del TAR di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare, verificati completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e il decorso dei termini previsti.

    La definizione immediata non è preclusa dal semplice dissenso della parte; occorre verificare concretamente la maturità della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria.

  • art. 1, comma 4, del bando ADM/L68

    Ciascun candidato poteva presentare domanda soltanto per i posti previsti in uno degli ambiti provinciali indicati, purché iscritto negli elenchi tenuti dal competente servizio di collocamento mirato presente nel corrispondente territorio provinciale.

    La clausola è stata interpretata come requisito di partecipazione riferito all’iscrizione presso il servizio territorialmente competente per la provincia prescelta.

  • art. 3 del bando ADM/L68

    Richiamo all’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68 del 1999 presso il Centro per l’impiego territorialmente competente.

    La previsione deve essere letta sistematicamente insieme all’art. 1, comma 4, del bando e riferita al servizio di collocamento mirato dell’ambito provinciale prescelto.

  • art. 8 l. 68/1999

    La norma è richiamata quale base degli elenchi del collocamento mirato; nel caso concreto il giudice ha ritenuto prevalente, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il requisito territoriale inequivocamente previsto dalla lex specialis.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato per i motivi aggiunti relativi all’impugnazione del diniego o riscontro parziale sull’accesso; la relativa domanda era già stata respinta con precedente ordinanza.

  • art. 43 c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità dei motivi aggiunti contro gli atti sopravvenuti; il ricorso è stato tuttavia definito in rito per tardiva impugnazione della clausola del bando.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente per la domanda di accertamento della responsabilità e del danno, senza che il giudice procedesse all’esame nel merito per l’irricevibilità del ricorso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto è stata dedotta, ma non esaminata nel merito a causa dell’irricevibilità derivante dalla tardiva impugnazione della clausola del bando.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione all’annullabilità degli atti, ma non applicato dal Collegio per la definizione in rito.

  • Direttiva P.C.M. 24 giugno 2019, n. 1

    Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.

    La ricorrente ne ha contestato la capacità di introdurre vincoli territoriali; la questione non è stata esaminata nel merito perché la contestazione della clausola doveva essere tempestiva.

Massime di principio

  • Una clausola del bando che impone, quale requisito di partecipazione, l’iscrizione del candidato presso il servizio di collocamento mirato competente per l’ambito territoriale per il quale intende concorrere è immediatamente lesiva quando il suo contenuto sia chiaro e percepibile già dalla pubblicazione della lex specialis.
  • Le clausole del bando che stabiliscono requisiti di partecipazione e impediscono ab origine l’ammissione del candidato devono essere impugnate immediatamente, entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando; non è consentito attendere il successivo provvedimento di esclusione per contestarle.
  • L’ammissione alla prova concorsuale non esclude il carattere immediatamente lesivo della clausola di partecipazione, quando il bando consenta all’amministrazione di verificare successivamente le dichiarazioni e i requisiti dei candidati.
  • La definizione del giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. non è impedita dal semplice dissenso della parte: il Collegio deve verificare in concreto l’integrità del contraddittorio, la completezza dell’istruttoria e la maturità della causa per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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