Cassazione Civile, Sentenza n. 15967/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia su istanze di rimborso IRES e IRAP (anni 2003-2011) originariamente presentate da Telecom e cedute a Mediocredito/Intesa; questioni relative a litispendenza tra giudizi, legittimità della cessione e della possibilità per il cessionario di instaurare autonomo giudizio, onere della prova relativamente ai crediti reclamati (inclusa corretta riclassificazione di perdite relative ad anni precedenti) e determinazione della decorrenza e misura degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti dall'Amministrazione in caso di rimborsi.
La decisione
La Cassazione ha respinto i motivi relativi a litispendenza e successione in corso di causa (motivi 1 e 2), ritenendo che la litispendenza a favore del presente giudizio fosse già divenuta definitiva (richiamo alla sentenza n. 5811/2024) e che nulla ostasse all'azione del cessionario. Tuttavia ha accolto in parte il ricorso dell'Agenzia con riguardo ai motivi 3 e 4: ha censurato la sentenza d'appello per non avere adeguatamente valutato il difetto di prova in ordine alla documentazione prodotta dal cessionario (in particolare rispetto a perdite e pagamenti riferibili ad anni anteriori al perimetro normativo), e ha stabilito che la determinazione della decorrenza e dell'ammontare degli interessi e della rivalutazione non può dipendere dagli accordi di cessione ma deve essere ricondotta alle regole legali (art. 44 e connessi del d.P.R. n. 602/1973 e alla giurisprudenza consolidata: decorrenza dai semestri successivi alla data del versamento, escluso il primo). Per questi profili la sentenza impugnata è cassata e rinviata alla Corte territoriale per nuovo esame conforme ai principi indicati; il ricorso è comunque respinto nella restante parte.
Norme richiamate
art. 39 cod. proc. civ.
Riguarda la litispendenza; la Corte ha ritenuto che sulla materia fosse già intervenuto giudicato (sent. n. 5811/2024) e dunque non ha dato corso alla censura dell'Agenzia su questo punto.
artt. 1260 e 1264 cod. civ.
Norme sulla cessione del credito e sua efficacia; la Corte ha ritenuto che la successione a titolo particolare non impedisse alla cessionaria di agire, salvo quanto disposto dalle norme in presenza di ordine di pagamento emesso prima della cessione.
art. 111 cod. proc. civ.
Principio del contraddittorio e del giusto processo; invocato in relazione alla corretta prosecuzione del processo dopo la cessione, ma non ha determinato accoglimento del ricorso sul punto.
art. 2697 cod. civ.
Onere della prova: grava sul soggetto che allega il fatto costitutivo del proprio diritto. La Corte ha accolto la censura circa l'insufficiente valutazione probatoria della CTR rispetto ad elementi (es. perdite riferite ad anni anteriori) che dovevano essere esaminati per verificare la spettanza del credito.
art. 6 d.l. n. 185/2008 (art. 6 DL 185/2008)
"a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008"
Disciplina la deducibilità forfettaria IRAP e il rimborso per i periodi anteriori; la Corte richiama la giurisprudenza che qualifica il rimborso come sostanziale e riconosce il collegamento tra istanze cartacee e successiva istanza telematica per la quantificazione.
art. 2 d.l. n. 201/2011
Ulteriore ampliamento della deducibilità IRAP; la Corte richiama che la retroattività, nei limiti previsti, rende necessario reintegrare integralmente il contribuente anche con gli accessori maturati.
art. 1, d.m. n. 394/1997
Stabilisce limiti alla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione: la cessione è esclusa se è già stato emesso un ordinativo di pagamento a favore del cedente; Corte ha richiamato tale principio per affermare che nulla ostava alla azione del cessionario nella specie, poiché ordine di pagamento non risultava emesso prima della cessione.
artt. 42-bis e 44-bis, d.P.R. n. 602/1973
"decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo"
Norme sugli interessi e rivalutazione in tema di rimborsi fiscali: la Corte afferma che gli interessi devono essere calcolati secondo la disciplina tributaria (semestre bianco escluso il primo) e non in base a pattuizioni contrattuali di cessione; la rivalutazione è sostanzialmente assorbita dal rimborso disciplinato.
art. 44 d.P.R. n. 602/1973
La Corte ribadisce l'interpretazione consolidata: gli interessi sui rimborsi maturano a partire dai semestri successivi alla data del versamento (escluso il primo), e la decorrenza non può essere posticipata da accordi contrattuali o dall'entrata in vigore della norma in modo diverso da quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
Rimessione alla disciplina del rimborso tributario; la Corte ricorda che istanze tempestive presentate prima dell'entrata in vigore dell'agevolazione possono essere considerate efficaci ai fini del rimborso e connesse alle successive istanze telematiche.
Massime di principio
- Se il credito fiscale è stato ceduto, il cessionario può esercitare autonomamente l'azione di rimborso salvo che prima della cessione non sia stato emesso dall'Amministrazione un ordine di pagamento in favore del cedente; verificare sempre la presenza di eventuali ordinativi di pagamento anteriori alla cessione.
- L'onere della prova circa la spettanza del credito (quantificazione, legittimità di deduzioni e perdite portate a base di calcolo) grava sul soggetto che agisce in giudizio: il cessionario deve produrre documentazione chiara e sufficiente (bilanci, dichiarazioni dei redditi, prospetti costo del lavoro, dettagli su perdite 'rigenerate' e sui periodi di competenza) e il giudice deve motivare specificamente l'eventuale ritenuta di insufficienza probatoria.
- In materia di rimborsi tributarî gli interessi e la rivalutazione si calcolano secondo la disciplina tributaria (art. 44 d.P.R. 602/1973 e connessi): la decorrenza si riferisce alla data del versamento e al computo semestrale (escluso il primo semestre), non può essere sostituita dalle pattuizioni contrattuali di cessione; la rivalutazione può essere assorbita nel rimborso previsto dalla normativa.
- La sopravvenienza di norme agevolative che dichiarano efficacia retroattiva può determinare un diritto sostanziale al rimborso per periodi antecedenti, e la giurisprudenza tende a riconoscere che tali rimborsi comprendono gli accessori nella misura necessaria a reintegrare il contribuente del mancato godimento della somma già versata.
- Prima di proporre o resistere a un ricorso su crediti tributari ceduti, controllare lo stato dei procedimenti pendenti (litispendenza) e le eventuali pronunce definitive tra le parti: il giudicato può precludere alcune questioni in altri giudizi e indirizzare la sede competente per il riesame.
- In fase di impugnazione valutare distintamente profili processuali (es. litispendenza, legittimazione ad agire del cessionario) e profili sostanziali (prova dei crediti, corretta imputazione di perdite), poiché la Corte può accogliere l'una categoria di censure e respingere l'altra.
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