DECRETO-LEGGE 23 luglio 2026, n. 127
Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito del crollo del 16 luglio 2026, rinvia le udienze civili e penali del Tribunale di Bolzano fissate fino al 30 settembre 2026 e sospende, nello stesso periodo, i termini processuali, con eccezioni per procedimenti urgenti e specifiche categorie penali. Sospende inoltre determinati termini penali e autorizza un milione di euro nel 2026 per ripristinare le infrastrutture e assicurare i servizi giudiziari nelle sedi temporanee.
Misure temporanee per la giustizia e la continuità dei servizi giudiziari di Bolzano dopo l’inagibilità della sede
Misure per la giustizia e i servizi giudiziari di Bolzano
Il decreto interviene dopo il crollo del 16 luglio 2026 e la conseguente inagibilità dell’immobile che ospita il Tribunale di Bolzano e la Procura della Repubblica. Prevede misure processuali temporanee fino al 30 settembre 2026 e risorse per garantire la continuità dei servizi e la ripresa dell’attività giudiziaria.
Rinvio delle udienze e sospensione dei termini
Le udienze civili e penali fissate davanti al Tribunale di Bolzano tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026 sono rinviate d’ufficio a una data successiva al 30 settembre. Sono escluse le udienze che si siano già regolarmente tenute prima dell’entrata in vigore del decreto.
Dal 16 luglio al 30 settembre 2026 è sospeso il decorso di qualsiasi termine per il compimento di atti nei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bolzano. La sospensione riguarda, tra gli altri, i termini per gli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e per la durata delle indagini preliminari. Se un termine dovrebbe iniziare durante il periodo, il suo decorso comincia al termine della sospensione; se è computato a ritroso e ricade, anche solo in parte, nel periodo, l’udienza o l’attività da cui decorre è differita quanto necessario a rispettarlo.
Procedimenti esclusi dalla sospensione e dal rinvio
Le misure processuali non operano per le seguenti categorie:
- cause relative ai diritti delle persone minorenni, all’assegno di mantenimento, agli alimenti, all’assegno divorzile e alle obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari e procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione;
- procedimenti previsti dall’articolo 35 della legge n. 833/1978 e dall’articolo 12 della legge n. 194/1978, procedimenti per ordini di protezione contro gli abusi familiari, quelli previsti dagli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e i procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 150/2011;
- ogni altro procedimento la cui ritardata trattazione possa arrecare grave pregiudizio alle parti. L’urgenza è dichiarata con decreto non impugnabile dal capo dell’ufficio giudiziario o da un suo delegato oppure, per le cause già iniziate, con provvedimento non impugnabile del giudice istruttore;
- procedimenti di convalida dell’arresto, del fermo, dell’ordine urgente di allontanamento dalla casa familiare e del sequestro disposto d’urgenza; procedimenti nei quali, durante la sospensione o nei sei mesi successivi, scadono i termini dell’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale; procedimenti con misure di sicurezza detentive applicate o richieste e, su espressa richiesta degli imputati o dei difensori, procedimenti con misure cautelari o di sicurezza personali;
- casi previsti dall’articolo 392, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale;
- durante le indagini preliminari, atti da compiere con la massima urgenza. In tal caso il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, della persona sottoposta alle indagini o del difensore, dispone con ordinanza motivata indicando specificamente le ragioni dell’urgenza e gli atti da compiere. Per gli atti previsti dall’articolo 360 del codice di procedura penale provvede il pubblico ministero con decreto motivato.
La sospensione dei termini della fase delle indagini preliminari non si applica ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.
Effetti sui termini penali e sulla durata dei procedimenti
Nei procedimenti penali interessati sono sospesi per il medesimo periodo il corso della prescrizione e i termini previsti dagli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
Ai fini del calcolo della durata ragionevole ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 89/2001, nei procedimenti con udienza rinviata non si considera il periodo tra la data originaria dell’udienza e il 30 settembre 2026. Nei procedimenti soggetti alla sospensione dei termini non si considera il periodo dal 16 luglio al 30 settembre 2026. Le misure derogano agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 4 della legge n. 742/1969.
Continuità dei servizi e spesa autorizzata
Per assicurare la continuità della funzione giurisdizionale e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari di Bolzano, nonché la piena ripresa dell’attività alla scadenza del periodo previsto, è autorizzata una spesa di un milione di euro per il 2026. Le risorse sono destinate al ripristino delle infrastrutture di rete e di sicurezza informatica, all’acquisizione di postazioni di lavoro fisiche e virtuali, all’installazione di sistemi di multivideoconferenza, a servizi professionali specialistici e all’allestimento tecnologico delle sedi temporanee.
Per l’acquisizione dei beni e servizi necessari, il Ministero della giustizia può ricorrere alle procedure di somma urgenza dell’articolo 140 del decreto legislativo n. 36/2023, anche per interventi avviati dal 16 luglio 2026. La copertura del milione di euro è assicurata mediante riduzione di pari importo, per il 2026, del Fondo previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Per gli altri adempimenti le amministrazioni interessate utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
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