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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21128/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal comune resistente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2001 e 2002, emessi da un comune con riferimento a terreni denunciati dai contribuenti come agricoli ma ritenuti edificabili dall'ente. Il ricorso era stato respinto in primo grado; in appello la decisione di rigetto era stata confermata sulla base della documentazione relativa a una variante al PRG adottata nel 1998, dalla quale risultava l'inserimento dei terreni in zona residenziale, circostanza ritenuta confermata anche da una sentenza del giudice amministrativo. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, ma successivamente hanno depositato memoria dichiarando il venir meno dell'interesse ad agire per sopravvenuta decisione del giudice amministrativo sull'edificabilità dell'area e hanno rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata accettata dal comune resistente.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato quale base processuale per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato insieme agli altri articoli del codice di rito per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale norma che disciplina gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, ove accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del processo.
  • Quando la causa si estingue per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese.
  • Se viene meno l'interesse a coltivare l'impugnazione per sopravvenienze che rendono superflua la decisione, la parte può rinunciare al ricorso e determinare l'estinzione del giudizio secondo le norme processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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