Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/927

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/927 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Soumaintrain (IGP)]

Normativa europea32016R0927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Soumaintrain" nel registro delle DOP e IGP come IGP, a seguito della pubblicazione della domanda presentata dalla Francia e in assenza di opposizioni. Si tratta di un atto di esecuzione adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il prodotto è qualificato come formaggio della classe 1.3 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Soumaintrain" come indicazione geografica protetta (IGP) per un formaggio.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Soumaintrain" quale prodotto agricolo e alimentare rientrante nella classe 1.3 "Formaggi" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori, ma presuppone l'assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione di "Soumaintrain" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/927 della Commissione dà seguito alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In considerazione della pubblicazione della domanda presentata dalla Francia e della mancata notifica di opposizioni, la Commissione procede alla registrazione della denominazione "Soumaintrain" come indicazione geografica protetta.

Ambito e qualificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L'effetto del regolamento è unionale: la registrazione vale in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile, senza necessità di recepimento nazionale.

Presupposti procedurali della registrazione

La decisione di iscrizione è fondata su due elementi procedurali richiamati espressamente nel preambolo:

  • la domanda di registrazione di "Soumaintrain" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012;
  • alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.

Effetti giuridici e decorrenza

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Soumaintrain" (IGP). L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Da tale momento l'atto è pienamente vincolante e applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

La denominazione "Soumaintrain" è iscritta nel registro come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto appartenente alla classe 1.3 "Formaggi" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

La domanda di registrazione presentata dalla Francia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e non sono state notificate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protetteprodotti agricoli e alimentarisettore agroalimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.