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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27434/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello per il porto ingiustificato di un coltello a serramanico, ha proposto ricorso per cassazione contro il solo trattamento sanzionatorio. In particolare ha dedotto: violazione degli artt. 192, 62-bis, 69, 133 e 133-bis c.p., nonché della legge n. 251 del 2005 in relazione all'art. 99 c.p.; ha sostenuto che, trattandosi di contravvenzione, la recidiva non era applicabile e che comunque non poteva fondare aumenti o valutazioni negative; ha inoltre contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, lamentando anche una motivazione contraddittoria perché il coltello era di modeste dimensioni ma era stata esclusa la particolare tenuità in ragione dei precedenti penali. Ha chiesto, in sostanza, la riduzione della pena ai minimi edittali e il riconoscimento dei benefici richiesti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo il profilo relativo alla recidiva: ha affermato che, nel caso di reato contravvenzionale, la recidiva non è applicabile e va quindi esclusa, richiamando la disciplina dell'art. 99 c.p. come modificata dalla legge n. 251 del 2005. Tuttavia ha rilevato che, nel caso concreto, la recidiva erroneamente ritenuta non aveva inciso sull'entità della pena, già determinata dai giudici di merito sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e senza aumento per tale titolo. Per il resto ha respinto le doglianze: ha ritenuto congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, generica la censura sulla sospensione condizionale e non specificamente dedotto il motivo relativo all'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975. Ha poi osservato che, in materia di porto di armi o oggetti atti ad offendere, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità impedisce la declaratoria di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La decisione è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente alla recidiva, che è stata esclusa, con conferma nel resto della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva, dopo la modifica della legge n. 251 del 2005, opera solo per chi, dopo una condanna per delitto non colposo, commetta un altro delitto non colposo; non è applicabile alle contravvenzioni.

  • legge n. 251 del 2005

    Ha modificato l'istituto della recidiva restringendone l'ambito applicativo ai soli delitti non colposi.

  • art. 133 c.p.

    La pena può essere determinata facendo riferimento ai parametri di gravità del fatto e della personalità dell'imputato, indipendentemente dall'illegittima applicazione della recidiva se non vi è stato aumento per tale titolo.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al bilanciamento delle circostanze, ma non decisivo nel caso concreto perché non vi è stato aumento di pena per la recidiva.

  • art. 133-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente, ma non emerge una specifica applicazione autonoma nella decisione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa un autonomo tema di valutazione della prova su tale base.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando, per il reato contestato, non sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità.

  • art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975

    Il motivo relativo a questa disposizione non è stato ritenuto specificamente dedotto in ricorso.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Il ricorso è stato riassunto ex art. 173 disp. att. c.p.p.

Massime di principio

  • La recidiva non è applicabile alle contravvenzioni: se erroneamente considerata, deve essere eliminata anche in sede di legittimità.
  • L'annullamento limitato alla recidiva non comporta correzione della pena quando risulti che il giudice di merito non abbia operato alcun aumento sanzionatorio per tale titolo e abbia già determinato la pena in base ai criteri ordinari.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare analiticamente ogni allegazione difensiva.
  • Le censure che mirano a rivalutare il peso degli elementi fattuali e la congruità della pena esulano, di regola, dal sindacato di legittimità se la motivazione dei giudici di merito è esauriente e non illogica.
  • La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la legge per il medesimo ambito punitivo condiziona il giudizio favorevole al previo riconoscimento di una circostanza attenuante di lieve entità non concessa nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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