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Ordinanza

Ordinanza n. 170/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 18 settembre 2025, recante ad oggetto “Bando pubblico per la concessione in uso temporaneo per l’installazione di impianti di telefonia mobile su aree comunali. Atto di indirizzo”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Cellnex Italia s.p.a. il 13 aprile 2026: - della determinazione prot. n. 5058 del 3 febbraio 2026 del Comune di Giulianova - Area IV Servizi per la Promozione del Territorio - Servizio Ambiente, recante ad oggetto “Sito TE018 Denominato Area Depuratore Annunziata; avvio procedimento per richiesta smantellamento di stazione radio base”; - degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi la nota del 28 gennaio 2026 del Responsabile Unico del Progetto di riqualificazione dell’area “ex Depuratore Annunziata” e gli “atti istruttori dalla lettura dei quali emerge parere negativo al rinnovo/nuova concessione per il sito TE018”, tutti di contenuto ignoto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Cellnex Italia s.p.a. il 9 giugno 2026: - della determinazione prot. n. 22609 del 27 maggio 2026 del Comune di Giulianova - Area IV Servizi per la Promozione del Territorio - Servizio Ambiente, recante ad oggetto “Sito TE018 Denominato Area Depuratore Annunziata; smantellamento di stazione radio base”;

Giustizia amministrativa202500553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale che ha ordinato lo smantellamento di una stazione radio base su area comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo, la deliberazione della Giunta comunale recante atto di indirizzo per un bando pubblico relativo alla concessione temporanea di aree comunali per l'installazione di impianti di telefonia mobile. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la determinazione comunale che aveva ordinato la rimozione della stazione radio base installata presso il sito TE018, nonché una successiva determinazione con cui il Comune ha nuovamente ordinato lo smantellamento dell'impianto entro dieci giorni. Il testo non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. La domanda cautelare relativa al secondo atto di rimozione è stata esaminata alla luce del precedente segmento cautelare: il Consiglio di Stato aveva già sospeso l'efficacia della prima determinazione di rimozione, riformando la precedente ordinanza cautelare del TAR.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti e ha sospeso l'efficacia della determinazione comunale del 27 maggio 2026. La ragione decisiva è che il nuovo ordine di smantellamento era stato espressamente adottato in esecuzione della precedente ordinanza cautelare del TAR, la quale era stata riformata dal Consiglio di Stato, che aveva sospeso l'efficacia della prima determinazione di rimozione. In tale quadro, il Collegio ha ritenuto necessario mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione sul merito. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in considerazione delle contrastanti vicende giudiziali del precedente segmento cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale prevista dal codice del processo amministrativo.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione rinnova un ordine di rimozione in esecuzione di un provvedimento cautelare di primo grado la cui efficacia o impostazione è stata successivamente modificata dal giudice d'appello, il giudice di primo grado può sospendere il nuovo ordine per mantenere integra la situazione di fatto fino alla definizione del merito.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo è giustificata dall'esigenza di preservare la res adhuc integra quando l'esecuzione dell'atto produrrebbe effetti difficilmente reversibili e il quadro cautelare precedente presenta vicende giudiziali contrastanti.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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