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Circolare

Circolare numero 102 del 15-5-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di sospensione dell'integrazione al trattamento minimo per pensionati titolari di prestazioni in regime internazionale quando non risulti ancora liquidata la prestazione estera, con istruzioni differenziate per residenti in Italia e all'estero. Definisce le verifiche da compiere, l'invio delle comunicazioni agli interessati, il contatto con le istituzioni estere, l'erogazione di eventuali acconti e le successive ricostituzioni e procedure di recupero. Prevede inoltre specifiche deroghe o adattamenti per le pensioni in convenzione con Brasile e Venezuela e richiama alcuni regimi convenzionali particolari, come quelli con bloccaggio degli arretrati.

Sospensione dell'integrazione al trattamento minimo per pensioni in regime internazionale

Sospensione dell'integrazione al trattamento minimo nelle pensioni in regime internazionale

La circolare disciplina la sospensione dell'integrazione al trattamento minimo nei casi in cui il pensionato sia titolare di una pensione in regime internazionale e non risulti ancora liquidata la prestazione estera. Le nuove istruzioni integrano e, ove incompatibili, sostituiscono quelle precedenti, con l'obiettivo di razionalizzare la procedura e limitare il disagio degli interessati.

Finalità e quadro generale

La sospensione decorre, in via generale, dal mese successivo a quello in cui l'interessato raggiunge l'età pensionabile prevista nello Stato estero convenzionato. Il criterio, già adottato per le pensioni in regime comunitario e per alcune convenzioni extracomunitarie, viene esteso anche ad altri Paesi precedentemente esclusi, salvo eccezioni specifiche.

La circolare richiama inoltre l'attenzione delle Sedi su talune legislazioni estere che prevedono:

  • il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia,
  • la flessibilità della decorrenza,
  • oppure il riconoscimento del diritto dalla data della domanda anziché dalla data del compimento dell'età.

Nei casi in cui l'interessato dichiari di trovarsi in una di tali situazioni, devono essere applicati i criteri già indicati nel punto 8 del messaggio n. 12082 del 24.2.1996.

Comunicazione agli interessati e priorità degli adempimenti

Nella fase di rinnovo, a tutti i pensionati interessati, residenti in Italia o all'estero, viene inviata una lettera informativa con cui si comunica l'avvio della sospensione e si invita a dichiarare la propria situazione pensionistica estera.

Le operazioni di ricostituzione che seguono le dichiarazioni ricevute devono essere trattate con priorità assoluta. Le Sedi regionali, nell'ambito del coordinamento dell'area internazionale, devono vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni e segnalare tempestivamente alla Direzione Generale eventuali inosservanze.

Residenti in Italia: verifiche preliminari

Una volta ricevuta la dichiarazione del residente in Italia, la Sede deve anzitutto consultare gli archivi per verificare se sia stata presentata domanda di pensione estera e quale sia lo stato della pratica.

Se dagli atti risulti già un provvedimento estero di reiezione per ragioni non modificabili nel tempo, come l'insufficienza contributiva estera per soggetti che non hanno più lavorato nel Paese interessato, la Sede valuta se sia opportuno o meno contattare nuovamente l'Istituzione competente.

Residenti in Italia: dichiarazione di non titolarità di prestazione estera

Quando l'interessato dichiara di non essere titolare di prestazione estera, la Sede deve informarlo che la rinuncia alla prestazione estera è incompatibile con l'attribuzione o il ripristino del trattamento minimo, come già chiarito dalla circolare n. 260 dell'11.10.1995.

Regimi convenzionali bilaterali senza bloccaggio degli arretrati

Nei casi di regimi bilaterali che non prevedono il bloccaggio degli arretrati, salvo l'eccezione prevista per il Brasile, la Sede:

  • invita l'interessato a presentare domanda nel Paese estero, se non risulta già presentata;
  • effettua il collegamento con l'Istituzione estera competente secondo le modalità vigenti;
  • al termine dell'istruttoria internazionale:
    • se la prestazione estera non viene concessa, procede alla ricostituzione oppure, per urgenza, all'erogazione di acconti pari alla differenza tra trattamento minimo e pensione adeguata in pagamento;
    • se la prestazione estera viene concessa, ricalcola la pensione e attiva le procedure di recupero ai sensi dell'art. 11 della legge n. 155/81, con eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria per falsa dichiarazione;
  • in ogni caso, evita di sospendere totalmente la pensione.

Regimi comunitari o convenzionali con bloccaggio degli arretrati

Nei regimi comunitari o convenzionali che prevedono il bloccaggio degli arretrati, la Sede:

  • invita l'interessato a presentare domanda estera, se non risulta già fatto;
  • ricostituisce la pensione per il ripristino del trattamento minimo oppure, se necessario, eroga acconti pari alla differenza tra trattamento minimo e pensione adeguata;
  • contatta l'Istituzione estera chiedendo il bloccaggio degli arretrati;
  • una volta concluso l'iter, se emerge la titolarità di una pensione estera, effettua una nuova ricostituzione e attiva i recuperi ex art. 11 della legge n. 155/81 e, se del caso, le procedure penali.

Residenti in Italia: dichiarazione di titolarità di prestazione estera

Se il residente in Italia dichiara di essere titolare di prestazione estera, la Sede deve verificare, sulla base della dichiarazione o della documentazione bancaria o postale disponibile, se la somma tra prestazione estera e pensione italiana adeguata sia inferiore al trattamento minimo.

Se tale condizione sussiste, in attesa della ricostituzione effettiva, la Sede eroga acconti per l'intero periodo di mancata integrazione, pari alla differenza tra il trattamento minimo e la somma delle due prestazioni.

La Sede deve inoltre collegarsi con l'Istituzione estera competente e chiedere:

  • gli importi della prestazione estera alla decorrenza originaria, se successiva a quella della pensione italiana, oppure alla decorrenza della pensione italiana, se precedente;
  • gli importi dall'1.1.1996 in poi;
  • per le pensioni interessate alla Decisione C.E.E. n. 105/75, gli importi al 1° gennaio di ogni anno.

Conclusa l'istruttoria internazionale, la Sede procede alla ricostituzione e, se necessario, ai recuperi ex art. 11 della legge n. 155/81, senza mai sospendere integralmente la pensione.

Residenti all'estero: dichiarazione di non titolarità di prestazione estera

Per i residenti all'estero che dichiarino di non percepire alcuna prestazione estera, valgono le stesse considerazioni della circolare n. 260 dell'11.10.1995 in caso di espressa rinuncia alla domanda estera.

Negli altri casi, la Sede:

  • procede alla ricostituzione oppure, per esigenze di tempestività, eroga acconti pari alla differenza tra trattamento minimo e pensione adeguata;
  • contatta l'Istituzione estera competente utilizzando il fac-simile allegato, reperendo dalla documentazione gli elementi identificativi esteri dell'interessato, come ad esempio il "numero di expediente" per l'Argentina o la "cedula de identitad" per il Venezuela;
  • chiede se l'interessato abbia presentato domanda di pensione e, in caso di concessione, gli importi alla decorrenza utile e quelli dall'1.1.1996 in poi;
  • conclusa l'istruttoria, se emerge la titolarità di una prestazione estera, effettua una nuova ricostituzione e applica, se dovuto, il recupero ai sensi dell'art. 11 della legge n. 155/81.

Per il recupero giudiziario e la denuncia per falsa dichiarazione, la circolare rinvia a successive comunicazioni dell'Avvocatura Centrale.

Residenti all'estero: dichiarazione di titolarità di prestazione estera

Quando il residente all'estero dichiara di essere titolare di prestazione estera, la Sede verifica se la somma tra prestazione estera e pensione italiana adeguata sia inferiore al trattamento minimo.

Se necessario, eroga acconti per tutto il periodo di mancata integrazione. Successivamente contatta l'Istituzione estera competente, sempre utilizzando il fac-simile allegato, e richiede:

  • gli importi della prestazione alla decorrenza originaria o, se anteriore, alla decorrenza della pensione italiana;
  • gli importi dal 1.1.1996 in poi.

Una volta conclusa l'istruttoria internazionale, la Sede procede alla ricostituzione e, se del caso, ai recuperi previsti dall'art. 11 della legge n. 155/81, evitando comunque la sospensione totale della pensione.

Convenzione italo-brasiliana

Per le pensioni in convenzione con il Brasile si applicano in linea generale i criteri previsti per residenti in Italia e all'estero. Tuttavia, per i residenti in Italia che dichiarino la non titolarità di prestazione estera, la circolare stabilisce una deroga: pur non essendo previsto dal regime italo-brasiliano il bloccaggio degli arretrati, si devono seguire i criteri previsti per i regimi che lo prevedono, quindi ricostituzione o erogazione di acconti secondo la lettera b) del punto 2.1.

Convenzione italo-venezuelana

Per il Venezuela, la circolare richiama la circolare n. 84 del 12.4.1996 e il relativo messaggio di trasmissione n. 21627 del 13.4.1996. In attesa della normalizzazione dell'organismo di sicurezza sociale competente, quando dalla dichiarazione degli interessati risulti la non titolarità oppure il mancato pagamento in Italia della prestazione venezuelana, la prestazione italiana da porre in pagamento, sia per ricostituzione sia per acconti, deve essere determinata assumendo provvisoriamente gli importi indicati nella tabella dell'allegato 2 della circolare n. 84/96.

Resta escluso da tale criterio il caso in cui sia già stato emesso un provvedimento estero di reiezione.

Recuperi, riferimenti normativi e modulistica

La circolare richiama l'applicazione dell'art. 11 della legge n. 155/81 per il recupero delle somme indebitamente corrisposte a seguito della successiva emersione della prestazione estera. Richiama inoltre la possibilità di ulteriori azioni giudiziarie e penali per falsa dichiarazione, con specifica riserva di istruzioni da parte dell'Avvocatura Centrale nei casi dei residenti all'estero.

In allegato sono riportati fac-simile di lettere e questionari da inviare alle istituzioni estere per acquisire informazioni sulla domanda e sulla prestazione pensionistica estera, nelle versioni relative alla dichiarazione di non titolarità e a quella di titolarità di prestazione estera.

Punti principali

Ambito e finalità della circolare

La circolare aggiorna e integra le precedenti disposizioni sulla sospensione dell'integrazione al trattamento minimo al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dallo Stato estero di occupazione o residenza. L'obiettivo è semplificare la procedura e ridurre i disagi per gli interessati, sostituendo le istruzioni incompatibili con i nuovi criteri, salvo le eccezioni previste per Brasile e Venezuela.

Regola generale per i titolari di pensione in regime internazionale

Per i titolari di pensione in regime internazionale per i quali non sia ancora stata liquidata la prestazione estera, la sospensione dell'integrazione al trattamento minimo decorre dal mese successivo al raggiungimento dell'età pensionabile prevista nello Stato estero convenzionato. La circolare richiama inoltre i casi di legislazioni estere che prevedono decorrenze differite o flessibili o il diritto dalla data della domanda, rinviando ai criteri già indicati nel messaggio n. 12082 del 24.2.1996.

Comunicazione agli interessati e priorità nella lavorazione

Nella fase di rinnovo, a tutti i pensionati interessati, residenti in Italia o all'estero, viene inviata una lettera per informarli della sospensione e invitarli a dichiarare la propria situazione pensionistica estera. Le ricostituzioni conseguenti alle dichiarazioni devono essere avviate con priorità assoluta; le Sedi regionali devono vigilare e segnalare tempestivamente eventuali inosservanze.

Residenti in Italia: dichiarazione di non titolarità di prestazione estera

Ricevuta la dichiarazione di non titolarità, la Sede deve verificare negli archivi se sia stata presentata domanda di pensione estera e se la pratica sia in corso o già respinta. Nei regimi bilaterali senza bloccaggio degli arretrati, la Sede invita a presentare la domanda estera, effettua il collegamento con l'Istituzione competente e, a conclusione dell'istruttoria, procede alla ricostituzione o, se necessario, all'erogazione di acconti; se la prestazione estera viene concessa, si procede al ricalcolo, al recupero ex art. 11 della legge n. 155/81 e, se del caso, alla denuncia per falsa dichiarazione, senza mai sospendere totalmente la pensione. Nei regimi comunitari o convenzionali con bloccaggio degli arretrati, oltre alla richiesta della domanda estera e al collegamento con l'istituzione competente, la Sede chiede il bloccaggio degli arretrati e, se emerge la titolarità della pensione estera, effettua nuova ricostituzione e recuperi, evitando comunque la sospensione totale.

Residenti in Italia: dichiarazione di titolarità di prestazione estera

Se l'interessato dichiara di essere titolare di prestazione estera, la Sede verifica se la somma tra prestazione estera e pensione italiana adeguata sia inferiore al trattamento minimo. In tal caso, in attesa della ricostituzione, eroga acconti per la differenza tra trattamento minimo e somma delle due prestazioni. La Sede contatta poi l'Istituzione estera e chiede, in base ai casi, gli importi della prestazione alla decorrenza originaria o alla decorrenza della pensione italiana, oltre agli importi dall'1.1.1996 in poi e, per i casi interessati, quelli necessari ai fini della Decisione C.E.E. n. 105/75.

Residenti all'estero: dichiarazione di non titolarità di prestazione estera

In caso di residenti all'estero che dichiarino di non essere titolari di prestazione estera, la Sede procede alla ricostituzione o, per urgenza, all'erogazione di acconti pari alla differenza tra trattamento minimo e pensione adeguata. Contatta quindi l'Istituzione estera usando il fac-simile allegato e, sulla base degli elementi identificativi disponibili, chiede se sia stata presentata domanda di pensione e, in caso di concessione, gli importi alla decorrenza utile e dal 1.1.1996 in poi. Se emerge la titolarità di una prestazione estera, viene effettuata una nuova ricostituzione con eventuali recuperi ex art. 11 della legge n. 155/81.

Residenti all'estero: dichiarazione di titolarità di prestazione estera

Se il residente all'estero dichiara di percepire già una prestazione estera, la Sede verifica se la somma tra prestazione estera e pensione italiana adeguata sia inferiore al trattamento minimo e, se necessario, eroga acconti per il periodo di mancata integrazione. Successivamente contatta l'Istituzione estera chiedendo gli importi ai fini della ricostituzione, con riferimento alla decorrenza originaria o alla decorrenza della pensione italiana e agli importi dal 1.1.1996 in poi; conclusa l'istruttoria, procede alla ricostituzione e, se del caso, ai recuperi.

Eccezioni per la convenzione italo-brasiliana

Per le pensioni in convenzione con il Brasile si applicano in linea generale i criteri previsti per residenti in Italia e all'estero, ma con una deroga importante: se il residente in Italia dichiara di non avere una prestazione estera, pur in assenza di bloccaggio degli arretrati, si applicano i criteri previsti per i regimi che prevedono il bloccaggio, quindi ricostituzione o acconti secondo la lettera b) del punto 2.1.

Eccezioni per la convenzione italo-venezuelana

Per il Venezuela, in attesa della normalizzazione della situazione organizzativa dell'ente estero, la misura della prestazione italiana da porre in pagamento deve essere determinata, quando risulti la non titolarità o il mancato pagamento in Italia della prestazione venezuelana, assumendo provvisoriamente gli importi indicati nella tabella allegata alla circolare n. 84 del 12 aprile 1996. Fa eccezione il caso in cui risulti già emesso un provvedimento estero di reiezione.

Recuperi, falsa dichiarazione e ulteriori istruzioni

La circolare richiama l'applicazione dell'art. 11 della legge n. 155/81 per le procedure di recupero nei casi di successiva emersione della prestazione estera. Per il recupero in via giudiziaria e la denuncia per falsa dichiarazione, in relazione ai casi dei residenti all'estero, viene riservata una successiva comunicazione dell'Avvocatura Centrale.

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