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Circolare

Circolare numero 99 del 13-5-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia, sono valide anche le certificazioni sanitarie rilasciate da medici diversi dal medico di libera scelta, incluse quelle di ospedali e pronto soccorso alla dimissione, purché contengano i requisiti essenziali richiesti. Vengono indicati i dati minimi necessari, le modalità di trasmissione all’INPS e al datore di lavoro, nonché la necessità di regolarizzazione presso i medesimi redattori in caso di certificati incompleti. È inoltre prevista la distribuzione del modulario INPS alle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate e la verifica, tramite gli Assessorati regionali alla Sanità, del fabbisogno di moduli.

Validità delle certificazioni sanitarie per l’indennità di malattia anche se rilasciate da medici non di libera scelta

Validità della certificazione sanitaria ai fini dell’indennità di malattia

La circolare interviene per uniformare a livello nazionale i criteri di valutazione delle certificazioni sanitarie prodotte dai lavoratori ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia. L’obiettivo è evitare che formalismi legati al modello utilizzato o alla qualifica del medico possano pregiudicare il diritto alla prestazione, purché l’atto consenta comunque una corretta valutazione dell’incapacità lavorativa.

Ambito soggettivo e figura del medico "curante"

Viene precisato che l’art. 2 della legge n. 33/1980 fa riferimento al medico "curante". In linea generale, tale figura coincide con il medico di libera scelta; tuttavia, l’espressione legislativa è interpretata in senso non restrittivo. Di conseguenza, possono essere ritenute valide anche le certificazioni rilasciate da altri medici, quando l’assicurato vi si sia rivolto per motivi di urgenza oppure per esigenze connesse alle caratteristiche della patologia sofferta.

Certificati rilasciati da ospedali e pronto soccorso

Il medesimo criterio si applica ai certificati emessi al momento della dimissione da ospedali e strutture di pronto soccorso. Tali certificazioni sono considerate utili ai fini previdenziali se contengono una prognosi non meramente clinica, ma fondata su una diagnosi precisa che permetta al medico INPS di valutare l’incapacità al lavoro. Quando la valutazione non sia immediata, la decisione sulla rilevanza del documento è rimessa al medico di Sede.

Requisiti formali e sostanziali del certificato

La circolare chiarisce che la validità non dipende dall’uso di un modulario standard: sono accettabili anche certificati redatti su moduli non regolamentari o su ricettario privato. Ciò che rileva è la presenza dei dati essenziali normalmente richiesti, e in particolare:

  • intestazione del certificato;
  • nominativo del lavoratore;
  • data di rilascio;
  • firma e timbro del medico;
  • diagnosi;
  • prognosi;
  • abituale domicilio del lavoratore;
  • eventuale diverso recapito temporaneo, da indicarsi a cura dell’assicurato.

Viene inoltre sottolineato che, in assenza di elementi fondamentali come nominativo, intestazione e prognosi, il documento non può nemmeno essere qualificato come certificato. Se invece mancano altri elementi rilevanti, quali diagnosi, data o firma, ma l’atto conserva i requisiti essenziali, esso deve essere regolarizzato.

Modalità di invio e rapporto con il datore di lavoro

La certificazione, anche se diversa da quella su modulo INPS, deve essere inoltrata nei termini previsti sia all’INPS sia al datore di lavoro, al quale deve essere trasmessa anche in fotocopia. L’indicazione del domicilio abituale e dell’eventuale recapito temporaneo è rilevante anche ai fini dell’eventuale predisposizione dei controlli previsti dalla normativa.

Regolarizzazione dei certificati incompleti

Quando il certificato su modulo non regolamentare presenti gli elementi essenziali ma sia carente di alcuni requisiti ulteriori, la regolarizzazione deve essere effettuata dagli stessi medici che lo hanno redatto, tramite l’interessato. La circolare esclude che in tali casi debba essere richiesta una nuova e autonoma certificazione al medico di famiglia, il quale potrebbe non essere in grado di formulare una prognosi corretta sulla base del solo periodo già documentato.

Modulario INPS e organizzazione delle strutture sanitarie

Per prevenire disagi e possibili effetti negativi sui lavoratori, l’INPS si impegna a fornire il proprio modulario di certificazione ai direttori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate. Il modulo deve essere affidato al primario responsabile del reparto e utilizzato esclusivamente nei confronti dei soggetti aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Istituto. La circolare segnala che, allo stato, solo le USL dovrebbero essere già dotate del modulario INPS per l’uso da parte degli specialisti ambulatoriali, dei medici di guardia medica e di altri sanitari abilitati.

Verifiche regionali sul fabbisogno dei moduli

Le Sedi regionali sono invitate a verificare, tramite i locali Assessorati alla Sanità, il quantitativo di modulario necessario alle strutture interessate, così da consentire la conseguente fornitura e il successivo rinnovo su richiesta, secondo la prassi ordinaria.

Coordinamento interpretativo

La circolare richiama infine il fatto che l’orientamento espresso risulta condiviso dalla F.N.O.M.C. e O., rafforzando la lettura estensiva della nozione di medico abilitato e la validità delle certificazioni emesse in situazioni di urgenza o da strutture ospedaliere e di pronto soccorso.

Punti principali

Soggetti abilitati al rilascio della certificazione

La certificazione di incapacità al lavoro non è valida solo se rilasciata dal medico di libera scelta. È considerata idonea anche quando proviene da altri medici cui l’assicurato si sia rivolto per urgenza o per esigenze connesse alla patologia, in coerenza con la nozione di medico "curante" richiamata dall’art. 2 della legge n. 33/1980.

Validità dei certificati rilasciati da ospedali e pronto soccorso

Sono validi anche i certificati emessi al momento della dimissione da ospedali o strutture di pronto soccorso, purché contengano una diagnosi precisa e una prognosi utile a consentire al medico INPS di valutare l’incapacità al lavoro. In caso di dubbio, la valutazione della rilevanza della certificazione è demandata al medico di Sede.

Requisiti essenziali del certificato

La certificazione, anche se redatta su modulario non regolamentare o su ricettario privato, è valida se reca i dati normalmente richiesti: intestazione, nominativo del lavoratore, data di rilascio, firma e timbro del medico, diagnosi e prognosi, nonché abituale domicilio del lavoratore ed eventuale diverso recapito temporaneo indicato dall’assicurato. La mancanza di elementi essenziali come nominativo, intestazione e prognosi impedisce perfino di qualificare l’atto come certificato.

Trasmissione e regolarizzazione della documentazione

Nei casi indicati, la certificazione deve essere inoltrata nei termini previsti sia all’INPS sia al datore di lavoro, a quest’ultimo anche in fotocopia. Se il certificato su modulo non regolamentare è incompleto ma conserva gli elementi essenziali, la regolarizzazione deve avvenire tramite i medesimi redattori e non richiedendo una nuova certificazione al medico di famiglia.

Fornitura del modulario INPS alle strutture sanitarie

Per evitare effetti negativi sui lavoratori, l’INPS provvederà a fornire il modulario specifico ai direttori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate, da affidare al primario responsabile del reparto e da utilizzare per i soli aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Istituto. Le Sedi Regionali devono verificare, tramite gli Assessorati alla Sanità, il fabbisogno dei moduli necessari alle strutture interessate.

Condivisione dell’orientamento

I criteri esposti risultano condivisi dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (F.N.O.M.C. e O.), a conferma dell’impostazione adottata dalla circolare.

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