Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 35 del 04-03-2022

Con la presente circolare si illustrano, con riferimento all’anno 2022, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per l’anno 2022 le retribuzioni e gli importi da assumere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, oltre ad alcuni valori connessi alla Gestione separata, agli assegni di maternità e ai limiti reddituali per il congedo parentale e per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001. Vengono indicati i minimi giornalieri, le retribuzioni convenzionali, i contributi mensili utili, i massimali di reddito e gli importi massimi delle prestazioni per specifiche categorie di lavoratori e per prestazioni assistenziali e previdenziali.

Importi e retribuzioni di riferimento per prestazioni INPS 2022

Importi e retribuzioni di riferimento per le prestazioni economiche 2022

La circolare fornisce gli importi da assumere a base per la liquidazione delle prestazioni INPS relative all’anno 2022 in materia di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, nonché per alcune prestazioni collegate alla Gestione separata, agli assegni di maternità e ai congedi previsti dal D.lgs n. 151/2001. L’aggiornamento è effettuato in relazione alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e richiama, per alcuni valori, precedenti circolari e decreti applicativi.

Premessa e criterio di aggiornamento

L’INPS precisa che, a seguito della variazione percentuale ISTAT comunicata per l’anno 2021, con la circolare n. 15/2022 sono stati già indicati il limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti. La presente circolare completa il quadro fornendo gli importi di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nell’anno 2022.

Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi

Per le prestazioni da liquidare con riferimento a eventi indennizzabili nel 2022 vengono indicati i valori giornalieri da applicare alle diverse categorie di lavoratori.

  • Lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto: le prestazioni sono liquidate sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, fissato per il 2022 in 49,91 euro.
  • Lavoratori agricoli a tempo determinato: la retribuzione di base non può essere inferiore al minimale di legge, pari per il 2022 a 44,40 euro.
  • Compartecipanti familiari e piccoli coloni: fino alla comunicazione dei salari definitivi 2022, continuano ad applicarsi in via temporanea e salvo conguaglio i salari dell’anno 2021; per la maternità/paternità, dal 2011, la prestazione è liquidata sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido ai fini pensionistici. Anche in questo caso, in attesa del dato definitivo 2022, resta provvisoriamente applicato il reddito 2021 pari a 59,66 euro.
  • Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari: le retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto 23 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2022, sono utilizzate anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi.
  • Lavoratori domestici e familiari: per congedi di maternità/paternità con inizio nel 2022 si applicano retribuzioni convenzionali orarie differenziate in base alla retribuzione effettiva; sono richiamati gli importi di 7,31 euro, 8,25 euro, 10,05 euro e 5,32 euro per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.
  • Lavoratori autonomi agricoli e altri autonomi: per maternità/paternità, per il congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e per l’interruzione della gravidanza si assumono i valori di 44,40 euro per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali; 49,91 euro per artigiani e commercianti; 27,73 euro per pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Gestione separata: aliquote, basi di calcolo e prestazioni

Per l’anno 2022, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che non siano pensionati né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, sono soggetti alle aliquote contributive comprensive dell’estensione delle tutele per maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e malattia.

Le aliquote indicate sono:

  • 26,23% per i liberi professionisti;
  • 33,72% per collaboratori e figure assimilate non coperti da altre forme pensionistiche obbligatorie e senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 35,03% per collaboratori e figure assimilate non coperti da altre forme pensionistiche obbligatorie e con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Applicando tali aliquote al minimale di reddito per il 2022, pari a 16.243,00 euro, il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito è pari a:

  • 355,04 euro per i liberi professionisti;
  • 456,43 euro per i collaboratori con aliquota 33,72%;
  • 474,16 euro per i collaboratori con aliquota 35,03%.

La circolare segnala inoltre che il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari, per il 2022, a 105.014,00 euro.

Per gli eventi insorti nel 2022, il limite di reddito per l’erogazione dell’indennità di degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è pari a 72.138,50 euro, corrispondente al 70% del massimale 2021. Le indennità sono calcolate in base alle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, applicando le percentuali previste dal decreto-legge n. 101/2019: per la degenza ospedaliera, 16%, 24% o 32%; per la malattia, l’indennità è pari al 50% di quella per degenza ospedaliera, quindi 8%, 12% o 16%.

Per il 2022, gli importi giornalieri risultano:

  • degenza ospedaliera: 46,03 euro, 69,05 euro o 92,07 euro, a seconda che risultino accreditate da 1 a 4, da 5 a 8 o da 9 a 12 mensilità;
  • malattia: 23,02 euro, 34,53 euro o 46,03 euro, nelle medesime fasce contributive.

Assegno di maternità di base dei Comuni

Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia avvenuti nel 2022, l’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 del D.lgs n. 151/2001 è aggiornato sulla base del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, pubblicato in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2022.

Gli importi sono:

  • assegno mensile in misura piena: 354,73 euro;
  • importo complessivo: 1.773,65 euro;
  • limite ISEE: 17.747,58 euro.

Assegno di maternità dello Stato per lavori atipici e discontinui

Per l’assegno di maternità di cui all’art. 75 del D.lgs n. 151/2001, relativo a nascite, affidamenti preadottivi e adozioni con ingresso in famiglia nel 2022, l’importo in misura intera è pari a 2.183,77 euro. La circolare richiama il precedente importo 2021 pari a 2.143,05 euro.

Congedo parentale: limite reddituale

Per le ipotesi previste dall’art. 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001, la circolare assume come riferimento il trattamento minimo pensionistico provvisorio per il 2022, fissato in 6.809,79 euro. Il genitore lavoratore dipendente che richieda periodi ulteriori di congedo parentale ha diritto all’indennità del 30% se il reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo tale importo.

La soglia reddituale provvisoria è quindi pari a 17.024,48 euro. L’INPS si riserva di comunicare il valore definitivo qualora il trattamento minimo annuo definitivo dovesse risultare diverso.

Congedo straordinario per familiari di disabili gravi

Per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, la circolare richiama il principio secondo cui il tetto massimo annuo dell’onere, rivalutato annualmente, deve essere ripartito tra indennità economica e accredito figurativo. L’importo base, originariamente pari a 70 milioni di lire, corrisponde a 36.151,98 euro e viene rivalutato secondo l’indice ISTAT.

Per il 2022, considerando la variazione ISTAT dell’1,9% e l’aliquota contributiva del 33% del FPLD, sono riportati:

  • importo complessivo annuo: 49.663,88 euro;
  • importo massimo annuo dell’indennità: 37.341,00 euro;
  • importo massimo giornaliero dell’indennità: 102,30 euro.

Per la retribuzione figurativa accreditabile:

  • importo massimo annuo: 37.341,00 euro;
  • importo massimo settimanale: 718,09 euro;
  • importo massimo giornaliero: 102,30 euro.

Portata temporale e criteri applicativi

La circolare chiarisce che alcuni importi si applicano agli eventi con inizio nel 2022, mentre altri sono riferiti ai periodi di paga compresi nell’anno 2022 o alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2022. In più casi, in mancanza dei dati definitivi, si conferma l’uso temporaneo dei valori del 2021 con conguaglio successivo.

Punti principali

Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi

Sono indicati gli importi giornalieri da usare per liquidare le prestazioni riferite a periodi di paga compresi nel 2022 per diverse categorie di lavoratori: soci di cooperative, lavoratori agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari e piccoli coloni, lavoratori italiani all’estero in paesi extracomunitari, addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori autonomi agricoli e del commercio/artigianato/pesca. Per la tubercolosi con prestazioni in misura fissa si rinvia alla circolare n. 6/2022. Per alcune categorie restano provvisoriamente in uso i valori 2021 fino alla comunicazione dei dati definitivi 2022.

Gestione separata: aliquote, contributi utili e indennità

Per gli iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati ad altre forme obbligatorie, sono riportate le aliquote 2022 comprensive della tutela per maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera: 26,23% per i liberi professionisti, 33,72% per collaboratori senza DIS-COLL, 35,03% per collaboratori con DIS-COLL. Applicando tali aliquote al minimale di reddito di 16.243,00 euro, il contributo mensile utile è pari a 355,04 euro, 456,43 euro e 474,16 euro. Sono inoltre fissati il massimale di reddito pari a 105.014,00 euro e il limite reddituale per malattia/degenza ospedaliera pari a 72.138,50 euro, nonché gli importi giornalieri delle indennità in base alle mensilità accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento.

Assegni di maternità e limite ISEE

Per l’assegno di maternità di base dei Comuni, per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni con ingresso in famiglia nel 2022, la misura piena è pari a 354,73 euro mensili, per un totale di 1.773,65 euro, con limite ISEE pari a 17.747,58 euro. Per l’assegno di maternità dello Stato per lavori atipici e discontinui, per gli stessi eventi del 2022, l’importo intero è pari a 2.183,77 euro.

Congedo parentale e familiari di disabili

Per i casi di cui all’art. 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001, il riferimento per il 2022 è il trattamento minimo pensionistico provvisorio di 6.809,79 euro, che determina una soglia reddituale di 17.024,48 euro per il diritto all’indennità del 30% in favore del genitore lavoratore dipendente. Per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, la circolare aggiorna per il 2022 il tetto massimo complessivo dell’onere e i corrispondenti massimali dell’indennità economica e della retribuzione figurativa, calcolati con aliquota IVS del 33%.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.