Circolare numero 104 del 16-5-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, in vista della prima emissione dei bollettini del 1996, fino a quali periodi possano essere recuperati i contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali, distinguendo tra nuovi iscritti e soggetti già assicurati. Vengono inoltre forniti criteri operativi sulla prescrizione, sull’utilizzabilità ai fini pensionistici dei contributi fissi e di quelli versati sul minimale di reddito, nonché sulle conseguenze dell’omesso versamento delle quote a percentuale o a conguaglio/saldo. La circolare precisa anche i casi in cui i crediti non vanno recuperati perché estinti, abbuonati o non coltivati in via legale.
Emissione bollettini 1996 per contributi artigiani e commercianti e limiti di recupero per prescrizione
Emissione dei bollettini per contributi artigiani e commercianti e criteri di recupero
La circolare fornisce istruzioni operative in relazione alla prima emissione dell’anno 1996 dei bollettini di conto corrente postale per il pagamento dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali. L’intervento chiarisce i limiti di recuperabilità dei contributi in base alla prescrizione, distinguendo tra nuovi iscritti con periodi arretrati e soggetti già assicurati, e disciplina anche l’utilizzabilità previdenziale dei contributi fissi e di quelli versati sul minimale di reddito.
Prescrizione e recupero dei contributi per i nuovi iscritti
Ai fini della decorrenza dell’imposizione, la circolare individua come momento rilevante la data della domanda di iscrizione oppure la notifica dell’accertamento d’ufficio della sussistenza dell’obbligo assicurativo. In assenza di altri atti interruttivi precedenti, i contributi recuperabili sono quelli compresi entro il termine di prescrizione vigente alla data dell’atto iniziale.
La circolare distingue le seguenti ipotesi:
- domande o accertamenti notificati dal 1 ottobre 1982 al 31 dicembre 1990: recuperabili tutti i contributi, compresi quelli SSN, entro il limite della prescrizione vigente al momento dell’atto; restano prescritti, in mancanza di altri atti interruttivi successivi, quelli dal mese successivo all’atto al 31 dicembre 1990;
- domande o accertamenti notificati dal 1 gennaio 1991 al 16 agosto 1995: recuperabili tutti i contributi, compresi SSN, dal gennaio 1982 in poi;
- domande o accertamenti notificati dopo il 16 agosto 1995 ed entro il 25 ottobre 1995: recuperabili i contributi fissi IVS dal luglio 1985, i contributi a percentuale per l’intero anno 1985 e i contributi SSN dal 1990;
- domande o accertamenti notificati dopo il 25 ottobre 1995 ed entro il 31 dicembre 1995: dovuti i contributi fissi IVS del decennio anteriore, con fissi dall’ottobre 1985 e percentuali per l’intero 1985, nonché i contributi SSN per l’anno 1991;
- domande o accertamenti notificati dopo il 31 dicembre 1995: recuperabili i contributi fissi IVS dell’ultimo quinquennio; a titolo esemplificativo, se la domanda o la notifica interviene dopo il 31 dicembre 1995 ed entro il 25 gennaio 1996, i contributi IVS sono recuperabili dal 4° trimestre 1990 in poi, mentre per il SSN resta dovuto il 1991.
La circolare precisa che l’emissione del marzo 1996 è stata impostata sulla base delle indicazioni rese dalle Sedi e che, per alcuni casi particolari evidenziati in appositi tabulati dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica, le Sedi devono inviare agli interessati un duplicato dei bollettini con importi ricalcolati secondo tali principi.
Prescrizione per i soggetti già assicurati
Per i soggetti già assicurati, dal gennaio 1996 la prescrizione dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, inclusa la quota IVS, è fissata in cinque anni. La circolare esclude che tale termine possa essere esteso a dieci anni sulla base della denuncia del lavoratore e precisa che il richiamo all’art. 3, comma 9, come interpretato dalla circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti.
Utilizzabilità pensionistica dei contributi fissi e conseguenze dell’omesso versamento della quota a percentuale prima di luglio 1990
Per il periodo anteriore a luglio 1990, la contribuzione aggiuntiva aziendale di cui all’art. 2 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, costituisce parte integrante della contribuzione IVS. Ne consegue che, se la quota a percentuale non è stata versata, non è possibile utilizzare i contributi mensili versati per l’anno interessato, né per il titolare né per gli eventuali collaboratori familiari.
La circolare richiama precedenti istruzioni e chiarisce che, oggi, in molti casi l’omissione non è più sanabile per effetto della prescrizione. In tali situazioni occorre procedere alla contrazione del periodo assicurativo accreditabile mediante il seguente criterio:
- sommare contribuzione effettivamente versata e contribuzione a percentuale ancora dovuta;
- dividere il totale per 12;
- rapportare la contribuzione versata al contributo mensile teorico così determinato;
- accreditare il numero intero di contributi mensili risultante.
L’accredito va effettuato dal mese di gennaio oppure dal mese di inizio dell’attività, se successivo.
Crediti estinti, piccoli crediti e abbuoni
La circolare esclude la contrazione del periodo assicurativo nei casi di debiti contributivi estinti per legge o abbuonati in base a disposizioni amministrative. In particolare, richiama:
- l’art. 2, comma 13, del DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- l’art. 4-bis della legge 17 marzo 1993, n. 63;
- l’art. 3, comma 6, del D.L. 28 marzo 1996, n. 166.
Quest’ultima norma estingue i crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, unitamente ad accessori e sanzioni. La circolare precisa che la regola riguarda i singoli crediti fino a 50.000 lire per bollettino, sia per contributi fissi sia per contribuzione a percentuale. Analogo trattamento è previsto per i crediti abbuonati ai sensi di disposizioni amministrative già richiamate nelle precedenti circolari. In tali casi i contributi non recuperati devono essere considerati come versati.
Abbandono dell’azione legale di recupero
Diversa è l’ipotesi in cui il credito sia stato regolarmente notificato e l’azione amministrativa di recupero debba essere avviata, anche se poi non sia coltivata in sede legale per l’esiguità dell’importo. In questi casi la contrazione del periodo assicurativo deve essere effettuata, perché non si tratta di una semplice rinuncia economica al credito, ma di un’omissione contributiva non pagata dal soggetto interessato.
Contributi versati sul minimale di reddito dopo giugno 1990 e recupero dei conguagli
Per il periodo successivo a giugno 1990, il contributo IVS è unico, pur se il versamento avviene in momenti diversi. L’assenza del versamento dei contributi a conguaglio o a saldo non impedisce la copertura contributiva dell’anno, poiché tale versamento è eventuale e dipende dai redditi eccedenti il minimale, che potrebbero non esserci.
Prima della comunicazione dei dati reddituali da parte del Ministero delle Finanze, il mancato pagamento del conguaglio non può essere qualificato come omissione. Ogni versamento comporta quindi, in via provvisoria, l’accredito di un contributo mensile per ciascun mese di attività e l’attribuzione del reddito desunto dagli importi pagati; la convalida definitiva interviene solo dopo i controlli incrociati con il Fisco.
Se successivamente emerge il mancato o incompleto versamento della quota riferita al reddito eccedente il minimale, l’Istituto deve:
- avviare immediatamente l’azione di recupero;
- inviare all’interessato una comunicazione con raccomandata A.R.;
- avvertire che, in caso di mancato pagamento entro 90 giorni, si procederà alla revisione della posizione contributiva e alla riduzione proporzionale dei contributi mensili accreditati;
- rideterminare l’importo reddituale dei singoli mesi;
- adottare i conseguenti provvedimenti in materia pensionistica.
Le operazioni di aggiornamento della posizione contributiva e di determinazione dei redditi sono svolte dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica all’atto della ricezione dei dati reddituali dal Ministero delle Finanze, ma possono essere effettuate anche dalle Sedi per i singoli soggetti in sede di definizione di una domanda di pensione, secondo modalità che saranno comunicate successivamente.
Comunicazione agli organismi interessati
La circolare dispone infine che il contenuto del provvedimento sia diffuso alle Associazioni di categoria e ai Consulenti del lavoro attraverso i consueti canali informativi.
Punti principali
Prescrizione dei contributi per i nuovi iscritti con periodi arretrati
Per determinare l’inizio dell’imposizione si deve fare riferimento alla data di presentazione della domanda di iscrizione o di notificazione dell’accertamento d’ufficio. In assenza di altri atti interruttivi, i contributi sono recuperabili entro i limiti della prescrizione vigente al momento dell’atto iniziale, con diverse regole a seconda della data della domanda o dell’accertamento. Per le domande o notifiche dal 1 ottobre 1982 al 31 dicembre 1990 sono recuperabili tutti i contributi nel limite della prescrizione vigente, ma sono prescritti quelli dal mese successivo all’atto fino al 31 dicembre 1990 se non vi sono altri atti interruttivi. Per domande o notifiche dal 1 gennaio 1991 al 16 agosto 1995 sono recuperabili tutti i contributi, compresi quelli SSN, dal gennaio 1982 in poi. Per domande o notifiche dopo il 16 agosto 1995 ed entro il 25 ottobre 1995 sono recuperabili i contributi fissi IVS dal luglio 1985, i contributi a percentuale per tutto il 1985 e i contributi SSN dal 1990. Per domande o notifiche dopo il 25 ottobre 1995 ed entro il 31 dicembre 1995 sono dovuti i contributi fissi IVS del decennio anteriore, con fissi dall’ottobre 1985 e percentuali per l’intero 1985, oltre ai contributi SSN per il 1991. Per domande o notifiche dopo il 31 dicembre 1995 si recuperano i contributi fissi IVS dell’ultimo quinquennio; a titolo esemplificativo, se la domanda o la notifica avviene dopo il 31 dicembre 1995 ed entro il 25 gennaio 1996, sono recuperabili i contributi IVS dal 4° trimestre 1990 in poi, mentre per il SSN resta dovuto il 1991.
Prescrizione per i soggetti già assicurati
A decorrere da gennaio 1996 la prescrizione dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, anche per l’assicurazione IVS, è fissata in cinque anni. La circolare precisa che tale termine non può essere esteso a dieci anni su denuncia del lavoratore. Viene inoltre chiarito che l’art. 3, comma 9, richiamato dalla circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti.
Utilizzabilità pensionistica dei contributi fissi quando manca il versamento della quota a percentuale prima di luglio 1990
Per il periodo anteriore al luglio 1990, la contribuzione aggiuntiva aziendale prevista dall’art. 2 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, è parte integrante della contribuzione IVS. Di conseguenza, se non è stata versata la contribuzione a percentuale, non è possibile utilizzare i contributi mensili versati per l’anno cui si riferisce l’omissione, sia per il titolare sia per gli eventuali collaboratori familiari. In passato il problema poteva essere sanato mediante versamento del contributo omesso; oggi, per effetto delle nuove regole sulla prescrizione e in assenza di atti interruttivi, in molti casi i contributi non sono più accettabili. In tal caso si deve ridurre il periodo assicurativo accreditabile, sommando contribuzione fissa e a percentuale dovuta, dividendo il totale per 12, rapportando la contribuzione effettivamente versata al contributo mensile teorico e accreditando il numero intero di contributi mensili risultante, a partire da gennaio o dall’inizio dell’attività se successivo.
Crediti estinti o abbuonati e nessuna contrazione del periodo assicurativo
La contrazione del periodo assicurativo non deve essere effettuata per i debiti contributivi considerati estinti per legge, richiamando l’art. 2, comma 13, del DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, l’art. 4-bis della legge 17 marzo 1993, n. 63 e l’art. 3, comma 6 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166. Quest’ultima disposizione estingue i crediti non superiori a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici di previdenza e assistenza sociale, comprensivi di accessori e sanzioni. La regola vale per tutti i crediti singoli fino a 50.000 lire per bollettino, sia per contributi fissi sia per contribuzione a percentuale. La stessa conclusione si applica ai crediti abbuonati in base a disposizioni amministrative. In questi casi i contributi non recuperati vanno considerati come versati.
Abbandono dell’azione legale di recupero
La contrazione del periodo assicurativo va invece applicata ai contributi per i quali deve essere iniziata l’azione amministrativa di recupero, anche se poi l’azione legale non venga coltivata per l’esiguità del credito. La circolare distingue infatti tali ipotesi dalla mera rinuncia economica al credito: qui vi è un mancato pagamento di un debito regolarmente notificato, e quindi il periodo assicurativo deve essere ridotto proporzionalmente.
Contributi sul minimale di reddito e conguagli/saldi dopo giugno 1990
Per il periodo successivo a giugno 1990 il contributo IVS è unico, anche se versato in tempi e modalità diverse. La mancanza del versamento dei contributi a conguaglio o a saldo non impedisce la copertura contributiva dell’anno interessato, perché tale versamento è eventuale e dipende dall’esistenza di redditi ulteriori, che potrebbero anche mancare. Prima della comunicazione dei dati reddituali da parte del Ministero delle Finanze, il mancato pagamento del conguaglio non può essere considerato omissione. Ogni versamento comporta l’accredito provvisorio di un contributo mensile per ciascun mese di attività e l’attribuzione del reddito desunto dai pagamenti; tali dati diventano definitivi solo dopo i controlli incrociati con il Fisco.
Azioni da intraprendere in caso di omesso o incompleto pagamento dei contributi dovuti oltre il minimale
Se, successivamente ai primi versamenti, risulta il mancato o incompleto pagamento della parte di contributo riferita al reddito eccedente il minimale, deve essere avviata immediatamente l’azione di recupero. La comunicazione all’interessato deve essere inviata con raccomandata A.R. e deve avvertire che, se il dovuto non è pagato entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, si procederà alla revisione della posizione contributiva individuale. La revisione comporterà la riduzione proporzionale del numero di contributi mensili accreditati, la rideterminazione dell’importo reddituale dei singoli mesi e l’adozione dei conseguenti provvedimenti pensionistici. Le operazioni sono effettuate dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica al momento della comunicazione dei dati reddituali del Ministero delle Finanze, ma possono essere svolte anche dalle Sedi per singoli soggetti in occasione della definizione di una domanda di pensione, secondo modalità che saranno successivamente indicate.
Diffusione della circolare
Il contenuto della circolare deve essere portato a conoscenza delle Associazioni di categoria e dei Consulenti del lavoro tramite i consueti canali di informazione.
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