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Circolare

Circolare numero 103 del 15-5-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995 e del D.M. 21 febbraio 1996, che elevano al 32% l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con contestuale riduzione delle aliquote per TBC, maternità e CUAF. Vengono chiarite le nuove misure contributive per le diverse categorie di lavoratori, i casi in cui la riduzione non è applicabile, il meccanismo di gradualità per taluni datori di lavoro e le istruzioni per la compilazione e regolarizzazione del modello DM10/2. Sono inoltre indicate le aliquote aggiornate per i principali settori e le modalità di conguaglio di eventuali differenze contributive pregresse.

Aumento al 32% dell’aliquota FPLD e riduzione contributi TBC, maternità e CUAF; istruzioni operative DM10/2

Elevazione dell’aliquota FPLD al 32% e adeguamento delle aliquote collegate

La circolare dà attuazione all’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come precisato dal D.M. 21 febbraio 1996 pubblicato nella G.U. n. 83 del 9 aprile 1996. L’intervento normativo trasferisce dal sistema delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) un incremento contributivo pari a 4,43 punti percentuali, portando l’aliquota di finanziamento del Fondo al 32% a decorrere dal 1 gennaio 1996.

La circolare chiarisce inoltre che la contestuale riduzione delle aliquote per prestazioni temporanee riguarda TBC, maternità e CUAF, con effetti differenti a seconda della categoria di lavoratori e della presenza o meno di esclusioni o aliquote già ridotte.

Ambito normativo e decorrenze

La base normativa richiamata è l’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995, attuata dal D.M. 21 febbraio 1996. Il decreto, secondo quanto illustrato, dispone:

  • l’aumento dell’aliquota FPLD al 32% dal 1 gennaio 1996;
  • la riduzione contestuale delle aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee ex art. 24 della legge n. 88/1989;
  • la previsione di un meccanismo di gradualità per i casi in cui la riduzione delle prestazioni temporanee non sia integralmente trasferibile al FPLD.

La circolare specifica che, per alcune categorie, gli aumenti residui saranno applicati dal 1 gennaio 1997 con progressione di 0,50 punti percentuali ogni due anni.

Nuova struttura dell’aliquota FPLD

Per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD, l’aliquota al 31 dicembre 1995 era pari al 27,57%, di cui 8,54 a carico del dipendente. Dal 1 gennaio 1996 essa sale al 32%, sempre con 8,54 a carico del dipendente, con un incremento di 4,43 punti percentuali.

Il decreto precisa che lo stesso incremento si applica anche alle categorie con aliquota inferiore a quella generale, comprese quelle indicate per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro.

Alla nuova aliquota vanno aggiunte, quando dovute:

  • la maggiorazione ex Gescal ex art. 3, comma 24, legge n. 335/1995, pari a 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti percentuali a carico del datore di lavoro per i soggetti già obbligati al contributo Gescal ex art. 2 della legge n. 67/1988;
  • il contributo dell’1% a carico del dipendente sull’eccedenza rispetto alla prima fascia di retribuzione pensionabile, previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992;
  • la conferma che l’aliquota dello 0,50% di cui all’art. 3, penultimo comma, della legge n. 297/1982 è già compresa nel 32%.

Riduzione delle aliquote per prestazioni temporanee

Per compensare l’incremento del FPLD, il D.M. 21 febbraio 1996 riduce le aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989.

Per la generalità dei lavoratori:

  • il contributo TBC passa da 2,01% a 1,87%;
  • i contributi per i trattamenti economici di maternità si riducono di 0,57 punti percentuali nei diversi settori;
  • i contributi CUAF si riducono di 3,72 punti percentuali.

La circolare specifica inoltre riduzioni diverse per alcune fattispecie particolari:

  • per gli operai agricoli il TBC scende da 0,11% a 0,01%;
  • per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro il contributo maternità scende da 0,31% a 0,01%;
  • per l’aliquota CUAF ridotta ex art. 20, comma 1, punto 3, della legge n. 114/1974, il contributo passa da 2,75% a 0,01%.

È precisato che la quota del contributo TBC destinata al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario ai sensi dell’art. 27 della legge n. 88/1989 non subisce variazioni.

Categorie escluse dalle riduzioni e regime di gradualità

Le riduzioni delle aliquote TBC, maternità e CUAF non si applicano alle categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal FPLD. In tali casi le aliquote restano dovute integralmente secondo la disciplina propria di ciascun fondo o regime.

La circolare elenca, tra gli altri:

  • dirigenti iscritti all’INPDAI;
  • personale dello spettacolo iscritto all’ENPALS;
  • giornalisti professionisti o praticanti iscritti all’INPGI;
  • docenti e altro personale iscritto all’INPDAP o a forme esclusive o sostitutive del FPLD;
  • personale dei Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS;
  • regimi pensionistici esteri in presenza di accordi parziali di sicurezza sociale.

Nei casi in cui non sia possibile operare la riduzione contestuale, l’onere residuo viene posto a carico del datore di lavoro e l’aumento dovuto al FPLD viene applicato gradualmente:

  • incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni;
  • decorrenza dal 1 gennaio 1997;
  • applicazione fino a concorrenza dell’incremento massimo di 4,43 punti percentuali.

La circolare esamina una serie di ipotesi specifiche:

  • esclusione dal contributo TBC per alcuni enti pubblici o per il personale richiamato alle armi: aumento residuo di 0,14 punti;
  • riduzione TBC parziale per i datori agricoli: aumento residuo di 0,04 punti;
  • esclusione del contributo maternità per amministrazioni statali, enti pubblici e dirigenti del commercio/terziario/credito/assicurazione/tributi: aumento residuo di 0,57 punti;
  • riduzione parziale maternità per i cantieri scuola e lavoro: aumento residuo di 0,27 punti;
  • esclusione CUAF per amministrazioni, enti, soggetti esonerati, clero regolare, partiti politici, organizzazioni sindacali, istituti di patronato, enti sanitari senza fini di lucro, piloti dei porti, parenti conviventi del datore e personale all’estero: aumento residuo di 3,72 punti;
  • riduzione parziale CUAF per le aziende agricole e le imprese della pesca con aliquota ridotta: aumento residuo di 0,98 punti.

Quando più riduzioni non sono operabili insieme, l’incremento complessivo da trasferire al FPLD è determinato sottraendo dal 4,43% le riduzioni effettivamente applicabili.

Regime delle aliquote per le categorie con aliquote inferiori

La circolare dettaglia le nuove aliquote per le categorie con basi contributive inferiori a quelle della generalità dei lavoratori.

Operai agricoli

Per gli operai dipendenti da imprese agricole in genere, dal 1 gennaio 1996 l’aliquota FPLD diventa 22,46% (18,07 + 4,39), con quota dipendente pari al 6,04%. L’aliquota complessiva IVS è fissata al 22,76%. Dal 1 gennaio 1997 l’aliquota FPLD sale a 22,50% per effetto dell’ulteriore 0,04%, con aliquota complessiva IVS pari al 22,80%.

Per gli operai agricoli dipendenti da aziende agricole con titolare iscritto ai CD-CM o da cooperative agricole e loro consorzi:

  • dal 1 gennaio 1996 l’aliquota FPLD è 21,48%;
  • dal 1 gennaio 1997 sale a 21,98%;
  • dal 1 gennaio 1999 sale a 22,48%;
  • dal 1 gennaio 2001 arriva a 22,50%.

Operai agricoli a tempo indeterminato di cooperative ex art. 2 legge n. 240/1984

Per tali soggetti si applicano le stesse percentuali degli operai agricoli di cui sopra, con la particolarità che CUAF e CIG sono versate con il sistema DM sulla posizione aziendale contrassegnata dal CSC 1.01.06. La CUAF da versare con DM10/2 si riduce di 3,72 punti percentuali.

Marittimi della pesca costiera, ravvicinata o locale

Per i marittimi di cui all’art. 9 della legge n. 413/1984, cui si applicano le aliquote del settore agricolo, il contributo FPLD diventa:

  • 21,52% dal 1 gennaio 1996, con maggiorazione ex Gescal di 0,70 e quota dipendente del 6,39%;
  • 22,72% dal 1 gennaio 1997;
  • 23,20% dal 1 gennaio 1999.

L’aliquota complessiva IVS corrispondente passa da 22,52% a 23,02% e poi a 23,50%.

Cooperative della piccola pesca

Per i pescatori associati in cooperativa, l’aliquota FPLD passa da 10,17% a 13,05% dal 1 gennaio 1996, con incremento residuo di 1,55 punti percentuali da applicarsi gradualmente. Le successive tappe indicate sono:

  • 13,55% dal 1 gennaio 1997;
  • 14,05% dal 1 gennaio 1999;
  • 14,55% dal 1 gennaio 2001;
  • 14,60% dal 1 gennaio 2003.

L’aliquota complessiva IVS passa progressivamente da 13,35% a 14,90%.

Disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro

Per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, l’aliquota FPLD passa da 10,14% a 14,30% dal 1 gennaio 1996, con ulteriore incremento a 14,57% dal 1 gennaio 1997.

Nuove misure dei contributi TBC, maternità e CUAF

La circolare riassume analiticamente le nuove aliquote delle singole prestazioni temporanee.

Contributo TBC

Per la generalità dei lavoratori passa da 2,01% a 1,87%; per gli operai agricoli da 0,11% a 0,01%. La riduzione riguarda la quota di 0,35% destinata alla gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989, mentre resta invariata la quota di 1,66% destinata al Servizio sanitario.

Contributi maternità

Le aliquote si riducono come segue:

  • industria e artigianato: da 1,23% a 0,66%;
  • commercio e terziario: da 1,01% a 0,44%;
  • credito, assicurazione e tributi: da 0,90% a 0,33%;
  • personale assistito ex ENPAIA: da 1,20% a 0,63%;
  • giornalisti: da 0,85% a 0,28%, salvo i giornalisti iscritti all’INPGI;
  • operai agricoli: da 0,80% a 0,23%;
  • disoccupati dei cantieri scuola e lavoro: da 0,31% a 0,01%.

CUAF

Le nuove misure sono:

  • generalità dei datori di lavoro: da 6,20% a 2,48%;
  • disoccupati dei cantieri scuola e lavoro: da 5% a 1,28%;
  • aziende agricole, artigiane e commerciali con aliquota ridotta: da 4,15% a 0,43%;
  • aziende cooperative iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale: da 4% a 0,28%;
  • aziende con aliquota ridotta ex art. 20, comma 1, punto 3, legge n. 114/1974: da 2,75% a 0,01%.

Indicazioni operative per il modello DM10/2

Per i datori di lavoro che già versano congiuntamente contributi previdenziali e contributi per malattia/maternità/Gescal non sono richieste particolari modifiche alla compilazione, poiché l’aumento FPLD è compensato dalle riduzioni delle aliquote temporanee.

Se il contributo di maternità è esposto separatamente, occorre:

  • incrementare di 0,57 punti percentuali l’aliquota complessiva nei righi fissi o nei codici qualifica;
  • continuare a utilizzare i codici P400, P410 e P420 per il contributo maternità ridotto;
  • per i giornalisti INPGI continuare a utilizzare anche il codice P430.

La circolare precisa inoltre che per i lavoratori con contratto di formazione e lavoro o di solidarietà, se assoggettati alla contribuzione come gli apprendisti, l’aliquota a carico del lavoratore non subisce variazioni.

Datori di lavoro con regimi speciali o posizioni particolari

Per varie categorie sono fornite istruzioni specifiche:

  • aziende del credito, assicurazione e riscossione tributi: il CUAF va ridotto di 3,72 punti anche sui codici 1T4 e 2T4;
  • imprese armatoriali e della pesca: il contributo maternità ridotto allo 0,66% continua a essere versato all’IPSEMA;
  • cooperative agricole ex art. 2 legge n. 240/1984: CUAF ridotto di 3,72 punti per gli operai a tempo indeterminato;
  • cooperative ex DPR n. 602/1970: compilazione specifica del DM10/2 con calcolo delle differenze tra retribuzioni convenzionali e da decreto ministeriale e utilizzo dei codici M177 e R201 oppure, per le cooperative che versano su retribuzione effettiva, del codice M178 e del codice Q900 per gli interessi;
  • aziende edili con riduzione ex art. 29 legge n. 341/1995: occorre ricalcolare la riduzione, con esposizione della differenza nel quadro D tramite codice M179;
  • aziende del Mezzogiorno con sgravio totale: è recuperabile la quota di sgravio riferita alla maternità (0,57) e al contributo ex Gescal (0,35), con codice L316 nel quadro D;
  • aziende che occupano lavoratori all’estero in Paesi con accordi parziali di sicurezza sociale: è necessaria una posizione aziendale distinta per ciascun Paese;
  • istituti di credito con personale soggetto e non soggetto al contributo maternità: gli adempimenti devono essere effettuati su posizioni contributive distinte.

Termine di adeguamento e regolarizzazione dei periodi pregressi

I datori di lavoro devono adeguarsi alla nuova disciplina entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla data della circolare, secondo la disciplina generale richiamata dall’INPS.

Per i periodi pregressi, eventuali differenze contributive a debito vanno versate con gli interessi al tasso legale:

  • dal 21 maggio 1996 per le differenze relative a gennaio-aprile 1996;
  • dalle rispettive scadenze per le differenze maturate dopo aprile 1996.

Le regolarizzazioni oltre il termine concesso restano soggette al regime sanzionatorio per ritardato versamento.

Modalità di regolarizzazione di casi particolari

La circolare disciplina anche alcune regolarizzazioni specifiche:

  • per le indennità di trasferta, va ricalcolata dal 1 gennaio 1996 la contribuzione dovuta al FPLD sulla parte di imponibile interessata dal trasferimento dello 0,57% maternità, indicando la differenza con il codice M176 e gli interessi con Q900;
  • per le cooperative ex DPR n. 602/1970, devono essere evidenziate le differenze contributive conseguenti alla nuova aliquota del 4,43%, con i codici M177 o M178 e con il corrispondente conguaglio nel quadro D con R201;
  • per le aziende edili, il recupero della differenza sulla riduzione del 9,50% va esposto con il codice M179;
  • per le aziende del credito, assicurazione e riscossione tributi, la differenza CUAF recuperabile va indicata con R202;
  • per le imprese del Mezzogiorno con sgravio totale, la differenza recuperabile va esposta con L316.

Punti principali

Elevazione dell’aliquota FPLD al 32%

Dal 1 gennaio 1996 l’aliquota di finanziamento dovuta al FPLD gestito dall’INPS passa dal 27,57% al 32%, con aumento complessivo di 4,43 punti percentuali. L’aumento si applica anche alle categorie con aliquote inferiori a quella generale. Alla nuova aliquota vanno aggiunte, ove previste, la maggiorazione Gescal ex art. 3, comma 24, legge n. 335/1995 e il contributo dell’1% a carico del dipendente sulla quota eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Resta compresa nel 32% l’aliquota dello 0,50% prevista dalla legge n. 297/1982.

Riduzione delle aliquote per prestazioni temporanee

In corrispondenza dell’aumento del FPLD, il D.M. 21 febbraio 1996 riduce le aliquote della gestione ex art. 24 legge n. 88/1989 per TBC, maternità e CUAF. Per la generalità dei lavoratori, la TBC si riduce di 0,14 punti, la maternità di 0,57 punti e la CUAF di 3,72 punti. Sono previste riduzioni specifiche per operai agricoli, disoccupati dei cantieri scuola e lavoro e per le categorie con aliquota CUAF ridotta al 2,75%, che scende a 0,01%.

Categorie escluse dalla riduzione e gradualità dell’aumento

Per i lavoratori iscritti a regimi pensionistici diversi dal FPLD non si applicano le riduzioni TBC, maternità e CUAF. Nei casi in cui non sia possibile trasferire integralmente o parzialmente tali riduzioni al FPLD, l’onere residuo resta a carico del datore di lavoro e viene applicato gradualmente dal 1 gennaio 1997 in misura di 0,50 punti percentuali ogni due anni. La circolare elenca specifiche fattispecie, tra cui enti pubblici con esclusioni TBC o maternità, datori agricoli con aliquote ridotte, aziende con CUAF esclusa o ridotta e casi di cumulo di più esclusioni.

Nuove aliquote complessive IVS e casi particolari

La circolare riepiloga le aliquote complessive IVS per la generalità dei datori di lavoro, distinguendo tra soggetti già tenuti a Gescal in misura intera, ridotta o esclusi. Viene precisato che per gli apprendisti l’aliquota resta invariata al 6,04%. Sono indicati valori specifici per lavoratori agricoli, marittimi della pesca costiera, cooperative della piccola pesca, disoccupati dei cantieri scuola e lavoro e cooperative ex DPR n. 602/1970, con decorrenze differenziate dal 1 gennaio 1996, 1997, 1999, 2001 e 2003 a seconda della categoria.

Istruzioni operative per il modello DM10/2

Per i datori che già espongono congiuntamente i contributi previdenziali e quelli per maternità/Gescal non sono richieste particolari variazioni, perché l’aumento al FPLD è compensato dalle riduzioni delle altre aliquote. Se il contributo maternità è esposto separatamente, occorre adeguare l’aliquota complessiva e continuare a utilizzare i codici P400, P410 e P420; per i giornalisti INPGI resta anche il codice P430. Sono introdotti codici specifici per regolarizzazioni e conguagli, tra cui M176, M177, M178, M179, R200, R201, R202 e L316.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

I datori di lavoro devono adeguarsi entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare. Le differenze contributive a debito per i mesi pregressi vanno versate con interessi legali fino alla data di pagamento, entro il termine assegnato; oltre tale termine si applicano le sanzioni per ritardato versamento. Sono disciplinate regolarizzazioni specifiche per indennità di trasferta, cooperative DPR n. 602/1970, aziende edili con sgravio 9,50% e imprese del Mezzogiorno con sgravio totale.

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