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Sentenza

Sentenza n. 1154/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di La Spezia, Sezione Lavoro 29.10.2025, n. 304.

Giustizia amministrativa202600646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di La Spezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto indennità per ferie non godute e somme a titolo di Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia, Sezione Lavoro, n. 304 del 29 ottobre 2025, recante la condanna del Ministero a corrispondere l'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, pari a € 6.262,02 per una docente e € 4.308,85 per l'altra, oltre a € 500 per ciascun anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025 a titolo di Carta elettronica del docente, con rivalutazione o interessi. Nel corso del giudizio, una ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto l'indennità per ferie; l'altra ha dichiarato di aver ricevuto la Carta elettronica, ma non l'indennità per ferie. Il Ministero ha riferito di avere trasmesso a Sogei i dati relativi alla sentenza per l'erogazione della Carta. Le ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del titolo giudiziale per le somme ancora dovute.

La decisione

Per la docente che aveva ricevuto l'indennità per ferie, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, non risultando provato che il pagamento fosse avvenuto prima della notificazione del ricorso. Per l'altra docente ha accolto l'ottemperanza limitatamente all'indennità per ferie non godute: rilevati l'assenza di contestazioni dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ha ordinato al Ministero di pagare € 6.262,02 entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale indicata in sentenza, con incarico di intervenire, in caso di ulteriore inottemperanza, entro i successivi 30 giorni. Le spese, liquidate in € 500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quanto a Cerrai Giulia non vi sia prova che il Ministero abbia effettuato il pagamento anteriormente alla notifica del ricorso e che, quindi, non debba essere dichiarata l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza, bensì la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

    Quando il pagamento intervenuto nel corso del giudizio soddisfa la pretesa azionata e non risulta che fosse stato effettuato prima della notificazione del ricorso, la conseguenza è la cessazione della materia del contendere, non l'inammissibilità dell'azione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Constatati, altresì, l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante la corresponsione alla ricorrente della carta elettronica del docente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.

    Una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e in assenza di contestazioni dell'Amministrazione, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato nella pronuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'Amministrazione soddisfa la pretesa nel corso del processo e non è provato che il pagamento sia avvenuto prima della notificazione del ricorso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anziché l'inammissibilità dell'azione.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l'inadempimento non contestato dell'Amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, fissandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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