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Circolare

Circolare numero 88 del 30-3-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la procedura per il pagamento delle prestazioni temporanee tramite assegni circolari, a seguito di nuovi impegni assunti dalle banche convenzionate. L’obiettivo è evitare duplicazioni di pagamento nei casi in cui il beneficiario dichiari di non aver ricevuto l’assegno, ma il titolo risulti ancora in circolazione o venga successivamente presentato all’incasso dopo il riaccredito. Le Sedi INPS devono astenersi dall’emissione di un nuovo mandato e seguire una procedura standardizzata con dichiarazione di responsabilità, comunicazione alla banca e invito al beneficiario a rivolgersi alla filiale emittente. La disciplina riguarda solo le banche indicate in allegato e opera anche per le Casse di Risparmio tramite ICCRI.

Aggiornamento della procedura di pagamento delle prestazioni temporanee con assegni circolari

Aggiornamento della procedura di pagamento con assegni circolari

La circolare aggiorna le istruzioni operative per il pagamento delle prestazioni temporanee effettuato dalle banche autorizzate mediante assegni circolari con trasmissione telematica dei dati. L’intervento nasce per evitare duplicazioni di pagamento nei casi in cui l’assegno, dopo essere stato riaccreditato alla Sede per mancata riscossione, venga comunque presentato all’incasso oppure il beneficiario reclami di non averlo ricevuto.

Ambito di applicazione

Le disposizioni riguardano esclusivamente le banche elencate nell’allegato n. 2, cioè quelle abilitate al servizio di pagamento delle prestazioni temporanee a mezzo assegni circolari. La circolare indica che l’accordo è già stato sottoscritto dalla Banca Commerciale Italiana e dalla Banca Nazionale del Lavoro; per le Casse di Risparmio l’accordo si intende operante tramite l’ICCRI. È inoltre precisato che la Banca Nazionale dell’Agricoltura non figura nell’elenco perché a breve avrebbe sostituito l’assegno circolare con l’assegno di traenza.

Problema operativo che la circolare intende risolvere

Le banche, in base all’accordo originario, riaccreditano alla Sede gli assegni circolari non riscossi decorso il termine di sei mesi dalla data di emissione. Può tuttavia accadere che, successivamente al riaccredito, il titolare della prestazione sostenga di non aver ricevuto l’assegno e ottenga una nuova rimessa in pagamento. Se poi il titolo viene presentato all’incasso entro la sua validità, la banca addebita nuovamente la Sede INPS ordinante, generando una duplicazione del pagamento. La circolare interviene proprio per evitare tale evenienza.

Nuove istruzioni per le Sedi INPS

Quando il beneficiario reclama il pagamento dichiarando di non aver ricevuto l’assegno, la Sede deve astenersi dall’emettere un nuovo mandato di pagamento se l’assegno risulta ancora in circolazione, anche se l’importo è stato già riaccreditato dalla banca. In tali casi la Sede deve:

  • far sottoscrivere all’interessato una dichiarazione di responsabilità in triplice copia, secondo il fac-simile dell’allegato n. 3;
  • completare la dichiarazione con gli estremi del documento di riconoscimento del beneficiario e del titolo emesso dalla banca, indicando numero dell’assegno e importo;
  • trasmettere alla banca una comunicazione accompagnata da una copia della dichiarazione, redatta secondo il fac-simile dell’allegato n. 4;
  • invitare il titolare della prestazione a recarsi presso la banca che ha emesso l’assegno per ottenere il pagamento dell’importo spettante.

Documentazione e modello di comunicazione

La dichiarazione di responsabilità prevede che il beneficiario dichiari, sotto la propria responsabilità e con avvertenza delle conseguenze civili e penali, di non aver ricevuto, di aver smarrito o di aver distrutto l’assegno, impegnandosi a non intervenire nella riscossione qualora ne entri successivamente in possesso e a darne immediata comunicazione alla Sede o alla banca. Il modello indica anche gli estremi del titolo, che può essere un assegno circolare, di traenza o di utilizzo.

La lettera alla banca, invece, comunica che il soggetto ha reso la dichiarazione per la mancata riscossione dell’assegno e chiede alla banca di effettuare gli accertamenti necessari sull’esito del titolo, provvedendo al pagamento se il titolo non risulta estinto oppure alla reiterazione del pagamento a carico della banca in caso di incasso fraudolento, previa acquisizione del disconoscimento della firma e della denuncia all’autorità competente. La circolare chiarisce che questo modello sostituisce la lettera prevista dal punto 6 del messaggio n. 28629 del 08/06/92.

Modalità di pagamento e riaddebito da parte della banca

Ricevuta la segnalazione, la banca deve effettuare gli accertamenti e procedere alla reiterazione del pagamento secondo quanto previsto dal punto 8 dell’accordo allegato al messaggio n. 28629 del 08/06/92. Il riaddebito alla Sede INPS avviene con valuta data dell’operazione. L’appendice allegata al punto 8 precisa che, dopo il riaccredito per decorrenza del termine di sei mesi, se il beneficiario reclama alla Sede il pagamento, la Sede deve darne notizia alla filiale della banca, trasmettendo tempestivamente la dichiarazione di responsabilità e la lettera di trasmissione, e deve invitare il beneficiario a recarsi presso la filiale emittente per ottenere il pagamento.

Allegati e contenuto degli accordi

La circolare richiama tre allegati principali:

  • allegato n. 1: appendice al punto 8 dell’accordo con le banche, che disciplina il comportamento della Sede in caso di mancata riscossione e successivo reclamo;
  • allegato n. 2: elenco delle banche autorizzate al servizio;
  • allegato n. 3: dichiarazione di responsabilità da far sottoscrivere al beneficiario;
  • allegato n. 4: comunicazione da inviare alla banca per gli accertamenti e per il pagamento.

In sintesi, la circolare introduce una procedura uniforme per gestire le ipotesi di assegno circolare non riscosso, riaccredito, successivo reclamo del beneficiario e possibile ri-presentazione del titolo, con l’obiettivo di prevenire duplicazioni di spesa e di canalizzare la soluzione del caso tramite la banca emittente.

Punti principali

Finalità dell’aggiornamento procedurale

La circolare interviene sulla procedura di pagamento delle prestazioni temporanee effettuate dalle banche autorizzate con scambio telematico dei dati, quando il pagamento avviene mediante assegni circolari. L’esigenza nasce dal rischio di duplicazione del pagamento: dopo il riaccredito dell’assegno non riscosso, la Sede può dover riemettere la somma al beneficiario che dichiara di non aver ricevuto il titolo, ma se l’assegno viene poi presentato all’incasso entro il periodo di validità, la banca addebita nuovamente la Sede ordinante.

Ambito di applicazione e banche interessate

Le nuove istruzioni si applicano esclusivamente alle banche elencate nell’allegato n. 2, ossia quelle autorizzate al servizio di pagamento delle prestazioni temporanee mediante assegni circolari con trasmissione telematica. L’accordo è già stato sottoscritto dalla Banca Commerciale Italiana e dalla Banca Nazionale del Lavoro; per le Casse di Risparmio l’accordo si intende operante tramite l’ICCRI. La circolare precisa inoltre che la Banca Nazionale dell’Agricoltura non è compresa nell’elenco perché a breve avrebbe sostituito l’assegno circolare con l’assegno di traenza.

Regole operative per le Sedi INPS

Quando il titolare della prestazione afferma di non aver ricevuto l’assegno circolare e chiede il pagamento dell’importo, la Sede deve, se il titolo è ancora in circolazione anche se l’importo è stato già riaccreditato, non emettere un nuovo mandato di pagamento. Deve invece far sottoscrivere all’interessato una dichiarazione di responsabilità in triplice copia, completarla con gli estremi del documento di riconoscimento e del titolo emesso dalla banca, trasmettere alla banca una comunicazione con copia della dichiarazione e invitare il beneficiario a recarsi presso la filiale che ha emesso l’assegno per ottenere il pagamento.

Documentazione da acquisire e da trasmettere

La dichiarazione di responsabilità deve essere redatta secondo il fac-simile allegato n. 3 e deve contenere i dati identificativi del beneficiario, gli estremi del documento di riconoscimento e gli estremi del titolo (numero, importo, tipo di assegno). La comunicazione alla banca va predisposta secondo il fac-simile allegato n. 4 e sostituisce la lettera prevista al punto 6 del messaggio n. 28629 del 08/06/92. Tale comunicazione va utilizzata sia nei casi in cui l’assegno sia ancora in circolazione sia in quelli in cui non risulti riaccreditato.

Trattamento del pagamento e del riaddebito

La banca, ricevuta la segnalazione, provvede alla reiterazione del pagamento nei tempi e con le modalità previste dal punto 8 dell’accordo allegato al messaggio n. 28629 del 08/06/92, dopo i necessari accertamenti. Il riaddebito alla Sede INPS avviene con valuta data dell’operazione. L’appendice all’accordo specifica che, in caso di riaccredito per decorrenza del termine di sei mesi e successivo reclamo del beneficiario, la Sede deve informare la filiale della banca e inviare tempestivamente la dichiarazione e la lettera di trasmissione, mentre il beneficiario deve recarsi presso la filiale emittente per ottenere il pagamento.

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