Circolare numero 89 del 30-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni applicative sul decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, che reitera e proroga varie disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Le misure riguardano, tra l’altro, le società costituite dalla GEPI e dall’INSAR, gli ex dipendenti delle imprese appaltatrici/subappaltatrici della centrale ENEL di Fiumesanto, le imprese con eccedenze di personale, i lavoratori edili in possesso di specifici requisiti e le imprese di spedizione e trasporto con più di 50 dipendenti. La circolare chiarisce anche durata, condizioni, esclusioni, riduzioni del trattamento e adempimenti operativi per le sedi INPS e per i datori di lavoro.
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per GEPI/INSAR, imprese con eccedenze, lavoratori edili e trasporti/spedizioni
Proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale nel decreto-legge n. 31/1995
La circolare illustra le principali modifiche introdotte dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31 in materia di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale. Le disposizioni riguardano diverse categorie di lavoratori e imprese, con specifiche condizioni di accesso, durata, limiti soggettivi e adempimenti amministrativi per la concessione e la gestione dei benefici.
Società costituite dalla GEPI e dall'INSAR
L'art. 4 del decreto-legge reitera la disciplina già contenuta nei precedenti decreti-legge non convertiti, prevedendo un'ulteriore proroga di un anno dei trattamenti straordinari di integrazione salariale in essere a favore dei dipendenti di società non operative costituite dalla GEPI nei territori del Mezzogiorno individuati dal D.P.R. n. 218/1978, già beneficiarie delle proroghe previste dall'art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991 e dall'art. 6, comma 9, della legge n. 236/1993, nonché dei dipendenti dell'INSAR. Per questa materia la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con il paragrafo 1.3 della circolare n. 155 del 19 maggio 1994.
Ex dipendenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori della centrale ENEL di Fiumesanto
Per i lavoratori indicati in epigrafe, già destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991, la legge n. 451/1994 aveva previsto una proroga di quattro mesi, entro il contingente massimo di 451 unità stabilito dalla delibera CIPI del 7 giugno 1993. Il decreto-legge n. 31 dispone un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1994 per i lavoratori che già beneficiavano di tale estensione.
Imprese con eccedenze di personale
Per le imprese che abbiano eccedenze di personale e abbiano concluso un accordo collettivo su misure idonee a fronteggiarle, il decreto-legge n. 31 differisce dal 31 dicembre 1994 al 31 dicembre 1995 il termine entro cui può essere concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale. La circolare chiarisce inoltre che i termini relativi alla concessione devono essere riferiti alla data di sospensione dal lavoro indicata nella richiesta presentata dall'impresa.
Ulteriore proroga dei trattamenti ex legge n. 56/1994
L'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 31 prevede che i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'art. 1, commi 1, 1-bis e 2, della legge n. 56/1994, in scadenza nel corso del 1995, possano essere prorogati di un ulteriore anno. La proroga riguarda i dipendenti di imprese con eccedenze di personale, i destinatari dei trattamenti ex art. 3 della legge n. 223/1991, i dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria e quelli di imprese con più di 500 dipendenti che abbiano cessato l'attività.
La norma introduce due innovazioni di rilievo:
- l'esclusione dalla proroga dei lavoratori che, alla scadenza della proroga ex lege n. 56/1994, non abbiano diritto al trattamento di mobilità;
- la riduzione della misura del trattamento prorogato, che viene fissata nell'80% di quello in essere alla data di scadenza della proroga ex lege n. 56/1994.
L'esclusione dalla proroga riguarda in particolare:
- i lavoratori non destinatari della normativa sul trattamento di mobilità, come i lavoratori edili e i soci di cooperative;
- i lavoratori soggetti alla normativa ma privi del requisito occupazionale;
- i lavoratori che abbiano già esaurito la durata teorica del trattamento di mobilità perché integralmente assorbita dal trattamento straordinario di integrazione salariale.
Per queste ultime ipotesi occorre accertare il diritto alla indennità di mobilità e il relativo periodo teorico, sottraendo il periodo già fruito di integrazione salariale. La prosecuzione del trattamento straordinario può essere autorizzata solo nei limiti della durata residua della mobilità.
Adempimenti operativi per l'istruttoria e il pagamento
La circolare indica gli adempimenti necessari per la gestione della proroga:
- il datore di lavoro deve allegare alla richiesta di pagamento diretto o di conguaglio il mod. DS 22 per ciascun lavoratore interessato, compilato limitatamente ai quadri A, B, G e I;
- la SAP competente determina, tramite la procedura automatizzata della mobilità, il diritto all'indennità di mobilità e la relativa durata;
- nei casi di anticipazione da parte dell'impresa e successivo conguaglio con mod. D.M. 10, la Sede deve allegare all'autorizzazione un elenco nominativo dei lavoratori ammessi alla proroga, con indicazione per ciascuno del periodo e del numero delle ore autorizzate;
- la copia di tale elenco deve essere allegata a quello che il datore di lavoro trasmette secondo la circolare n. 171 del 4 agosto 1988.
La finalità è quella di costituire un archivio completo, comprensivo sia dei beneficiari di pagamenti diretti sia dei lavoratori per i quali il trattamento sia stato anticipato dal datore di lavoro.
Lavoratori edili
L'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 31 estende ai lavoratori edili la possibilità di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, a condizione che ricorrano i requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994, cioè un'anzianità di almeno 36 mesi di cui almeno 24 di lavoro effettivo, oppure le condizioni dell'art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991, relative a grave crisi occupazionale conseguente al completamento di impianti industriali o di grandi opere pubbliche e a un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi nelle aree e attività interessate.
La proroga può essere disposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1995, fino a un massimo di diciotto mesi. Essa può riguardare anche periodi antecedenti il 27 novembre 1993, purché il trattamento straordinario sia comunque terminato dopo il 30 giugno 1993. I periodi di proroga comportano una corrispondente riduzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione.
Estensione dell'intervento straordinario per spedizione e trasporto
L'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 31 proroga al 31 dicembre 1995 la scadenza prevista per poter usufruire degli interventi straordinari di integrazione salariale ex lege n. 223/1991 a favore degli addetti di imprese di spedizione e di trasporto con più di 50 dipendenti, già fissata al 31 dicembre 1994 dall'art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993.
Allegato operativo
La circolare contiene infine un fac-simile di comunicazione della Sede INPS alla ditta, da utilizzare per indicare che il trattamento straordinario di integrazione salariale, già autorizzato, deve essere corrisposto per il periodo indicato a ciascun lavoratore elencato, nella misura spettante alla scadenza della precedente proroga autorizzata ai sensi della legge n. 56/1994, diminuita del 20%.
Punti principali
Società costituite dalla GEPI e dall'INSAR
L'art. 4 del decreto-legge reitera la proroga di un anno dei trattamenti straordinari di integrazione salariale già in essere per i dipendenti di società non operative costituite dalla GEPI nei territori del Mezzogiorno e per i dipendenti dell'INSAR. Restano applicabili le istruzioni già richiamate dalla circolare n. 155 del 19 maggio 1994.
Ex dipendenti delle imprese della centrale ENEL di Fiumesanto
Per i lavoratori già destinatari della proroga prevista dall'art. 5, comma 19, della legge n. 451/1994, limitata a 451 unità, il trattamento straordinario è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1994 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 31.
Imprese con eccedenze di personale
Per le imprese con eccedenze di personale e con accordo collettivo su misure idonee a fronteggiare le eccedenze, il termine per la concessione della proroga del trattamento straordinario è differito dal 31 dicembre 1994 al 31 dicembre 1995. Si precisa inoltre che i termini relativi alla concessione vanno riferiti alla data di sospensione dal lavoro indicata nella richiesta dell'impresa.
Ulteriore proroga dei trattamenti ex legge n. 56/1994
I trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'art. 1, commi 1, 1-bis e 2, della legge n. 56/1994 e in scadenza nel 1995 sono prorogabili di un ulteriore anno. La proroga è però esclusa per i lavoratori che, alla data di scadenza della proroga ex lege n. 56/1994, non abbiano diritto al trattamento di mobilità, inclusi i lavoratori non destinatari della normativa sulla mobilità, quelli privi del requisito occupazionale e quelli che abbiano già esaurito la durata teorica della mobilità perché interamente assorbita dal trattamento straordinario. In questi casi la Sede deve accertare il diritto e la durata residua della mobilità e, solo entro tale residuo, autorizzare la prosecuzione del trattamento. Sono previsti specifici adempimenti documentali con mod. IG Str./Aut., mod. IGi 15/Str. e mod. DS 22, nonché l'elenco nominativo allegato all'autorizzazione per i casi di anticipazione da parte delle aziende. La misura del trattamento prorogato è pari all'80% di quello in essere alla scadenza della proroga ex legge n. 56/1994, anche se già al massimo mensile.
Lavoratori edili
Per i lavoratori edili che possiedano i requisiti dell'art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994, oppure si trovino nelle condizioni dell'art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato ai sensi dei commi 1 e 1-bis della legge n. 56/1994. La proroga può essere disposta dal Ministero del lavoro entro il 31 dicembre 1995, fino a un massimo di diciotto mesi, anche per periodi antecedenti il 27 novembre 1993 purché il trattamento sia terminato dopo il 30 giugno 1993. I periodi fruiti riducono in misura pari la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione.
Estensione agli addetti alle imprese di spedizione e trasporto
La scadenza del 31 dicembre 1994 per fruire degli interventi straordinari di integrazione salariale ex lege n. 223/1991 per gli addetti delle imprese di spedizione e trasporto con più di 50 dipendenti è prorogata al 31 dicembre 1995.
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