Sentenza del 29/03/2022 n. 10028 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente locale deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto prescritti i tributi per le annualità 1989-1990 nonostante fosse stato proposto il ricorso gerarchico previsto dal D.P.R. n. 638/1972, art. 20. Sosteneva che la proposizione del ricorso amministrativo interrompe e sospende il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. e che la lunga durata dell'iter amministrativo non poteva riverberarsi negativamente sul Comune. Inoltre richiamava la disciplina transitoria del D.Lgs. n. 546/1992 che manteneva la competenza degli organi amministrativi (Intendenza/Ministro) per le controversie già in corso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente locale, cassando la sentenza della CTR del Piemonte e rinviando la causa alla stessa CTR in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che la proposizione del ricorso amministrativo ex D.P.R. n. 638/1972, art. 20 produca effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione fino alla decisione conclusiva, restando irrilevante che la decisione del Ministro non sia stata comunicata entro 90 giorni. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte Cost. n. 132/1998 per precisare che l'eliminazione della giurisdizione condizionata non incide sull'effetto interruttivo del ricorso gerarchico effettivamente proposto. La Corte ha altresì escluso l'applicabilità del meccanismo del silenzio-rigetto al ricorso al Ministro disciplinato dall'art. 20.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'interruzione della prescrizione è collegata all'azione giudiziaria di chi esercita un diritto; tuttavia la proposizione del ricorso amministrativo ex art. 20 DPR 638/1972 è comunque idonea a produrre un effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione fino alla decisione conclusiva.
art. 245 c.c.
Richiamato dall'ente locale nella censura; la Corte lo prende in considerazione nel complesso delle norme sul decorso della prescrizione ma il punto centrale rimane l'effetto del ricorso amministrativo ex art. 20 DPR 638/1972.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19
Richiamato nelle censure per il quadro della giurisdizione tributaria; la Corte segnala che, per le controversie pendenti riguardanti tributi locali, continuava a trovare applicazione la procedura gerarchica prevista dal D.P.R. 638/1972, in forza delle disposizioni transitorie del D.Lgs. 546/1992 (art. 71 e art. 77).
art. 360 c.p.c., n. 3
Norma di diritto processuale civile evocata per l'impugnazione in Cassazione; la censura verte sulla falsa applicazione/interpetrazione delle norme sulla prescrizione e sulle conseguenze del ricorso amministrativo.
D.P.R. n. 638 del 1972, art. 20
Contro gli atti di accertamento dei comuni e delle province relativi a tributi non soppressi, notificati a decorrere dal 1 gennaio 1974, è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune e della provincia, al Ministro per le finanze entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente anche se proposto contro la decisione dello stesso intendente direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395 c.p.c., nn. 2 e 3, del nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di giorni 60 dalla notificazione della decisione stessa. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.
La Corte attribuisce al ricorso previsto dall'art. 20 effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione fino alla decisione dell'autorità amministrativa; tale effetto perdura anche se la decisione non è comunicata entro 90 giorni e resta applicabile alle controversie locali pendenti al momento della riforma del sistema (transitorietà del regime).
D.Lgs. n. 546/1992, art. 71 e art. 77 (richiamo transitorio)
La Corte ricorda che l'abrogazione dell'art. 20 DPR 638/1972 da parte del D.Lgs. 546/1992 non ha inciso sulle controversie già in corso, le quali continuavano ad essere decise in sede amministrativa secondo la disciplina previgente.
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6
La Corte afferma che l'istituto del silenzio-rigetto previsto da questo articolo non è applicabile al ricorso al Ministro disciplinato dall'art. 20 del D.P.R. n. 638/1972.
Corte Cost., sent. n. 132/1998
La Corte Costituzionale ha rimosso la condizione della giurisdizione subordinata al preventivo ricorso amministrativo, consentendo l'azione giudiziaria anche senza ricorso gerarchico; tuttavia la Cassazione precisa che ciò non elimina l'effetto interruttivo del ricorso amministrativo se questo è stato effettivamente proposto.
Cassazione, ord. n. 25014/2021
Richiamata per affermare che l'atto impositivo assume definitività solo all'esito dell'impugnazione e che è irrazionale far decorrere la prescrizione a partire dall'introduzione del giudizio, anticipando la definitività dell'atto rispetto alla pronuncia sull'impugnazione.
Massime di principio
- La proposizione di un ricorso amministrativo gerarchico (ex art. 20 D.P.R. n. 638/1972) sospende/interrompe il decorso della prescrizione dei tributi fino alla decisione definitiva dell'autorità amministrativa; tale effetto perdura anche se la decisione non è comunicata entro i termini previsti.
- La decisione della Corte Costituzionale che consente al contribuente di agire direttamente in sede giudiziaria non cancella l'effetto interruttivo del ricorso amministrativo qualora questo sia stato effettivamente proposto: il contribuente conserva la facoltà di scegliere la via giudiziaria, ma il ricorso amministrativo ha comunque conseguenze sul decorso della prescrizione.
- Nei casi di controversie locali aperte anteriormente alla riforma del contenzioso tributario, continuano ad applicarsi le regole transitorie: occorre verificare se la causa rientri nella competenza degli organi amministrativi previgenti e l'eventuale effetto sospensivo del ricorso gerarchico.
- Lo strumento del "silenzio-rigetto" non vale automaticamente per i ricorsi al Ministro ex art. 20 DPR 638/1972; non si può quindi presumere la decadenza o la conclusione del procedimento per mera inerzia amministrativa salvo specifiche previsioni.
- Per evitare rischi di prescrizione o di incertezza, il contribuente dovrebbe sempre documentare con cura la presentazione/spedizione del ricorso amministrativo e valutare tempestivamente l'opzione di agire giudizialmente (tenendo conto dei termini speciali previsti dalla disciplina transitoria).
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare cronologia e tipo di tutela esperita: data di notifica dell'atto impositivo, data di presentazione del ricorso amministrativo, eventuale comunicazione della decisione, e termini per proporre l'azione giudiziaria; questi elementi determinano l'applicabilità dell'interruzione/sospensione della prescrizione.
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