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Sentenza

Sentenza del 13/05/2019 n. 1529 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRES - Estinzione di società - Debiti tributari rimasti insoddisfatti - Liquidatori - Responsabilità - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con cui l'Agenzia aveva recuperato costi ritenuti indeducibili per 105.780 euro, rideterminando il reddito imponibile e recuperando anche l'IVA. È stata inoltre contestata la responsabilità personale dell'ex liquidatore per i debiti tributari della società, già cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'accertamento. La controversia riguardava, in particolare, l'applicabilità dell'art. 36 del DPR 602/1973, la deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 109 del TUIR, la preclusione documentale derivante dalla mancata risposta a un questionario e la validità della motivazione per relationem.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto il ricorso della società. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento dell'accertamento. Ha ritenuto insussistente la responsabilità del liquidatore perché l'avviso era stato notificato il 18 settembre 2017, dopo la cancellazione della società avvenuta il 23 gennaio 2017, e perché non risultava alcun attivo distribuibile ai soci né prova di pagamenti preferenziali a favore di creditori subordinati rispetto all'Erario. La presunzione di responsabilità del liquidatore opera solo per imposte già risultanti da atti notificati prima della chiusura della liquidazione o riconosciute dalla società, e comunque nei limiti dell'attivo che avrebbe potuto soddisfare i crediti tributari. È stata inoltre ritenuta legittima la motivazione per relationem, non applicabile la preclusione documentale in assenza di prova della ricezione e dei requisiti del questionario, e illegittimo il recupero dei costi e dell'IVA, anche perché l'Ufficio aveva riconosciuto in sede di adesione l'effettività e l'inerenza di parte dei costi. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36 del DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014

    "I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari."

    La responsabilità personale del liquidatore è speciale, presuntiva ma relativa e non illimitata. Presuppone che vi siano beni distribuiti ai soci in pregiudizio dell'Erario oppure che siano stati pagati crediti di grado inferiore a quelli tributari. È comunque limitata all'importo dei crediti fiscali che avrebbero trovato capienza nell'attivo liquidato.

  • Art. 2492, comma 3, del codice civile

    L'approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto rileva per individuare il momento di chiusura della liquidazione. Dopo tale momento, la responsabilità del liquidatore non può essere fondata su imposte accertate successivamente, salvo che i debiti fiscali fossero già definitivi, notificati o riconosciuti.

  • Art. 109 del DPR n. 917/1986 (TUIR)

    I costi sono deducibili quando risultano effettivi, certi o determinabili e inerenti all'attività d'impresa. Il riconoscimento da parte dell'Ufficio dell'effettività e dell'inerenza di determinati costi in sede di contraddittorio è stato valorizzato anche per l'anno d'imposta oggetto della controversia.

  • Art. 32 del DPR n. 600/1973

    La mancata risposta a un questionario può determinare la preclusione alla produzione successiva dei documenti solo se il questionario è stato effettivamente ricevuto, individua in modo specifico la documentazione richiesta e contiene l'espresso avvertimento sulle conseguenze processuali. In mancanza di tali presupposti, la preclusione non opera automaticamente.

  • Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    La motivazione della sentenza può richiamare una precedente decisione conforme, purché il rinvio renda comunque comprensibili le ragioni della decisione e la motivazione complessiva sia autosufficiente.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione dello svolgimento del processo e una succinta indicazione dei motivi di fatto e di diritto. Nel caso concreto, il richiamo alla precedente sentenza è stato ritenuto sufficiente.

Massime di principio

  • La responsabilità fiscale del liquidatore di una società estinta non è automatica: occorre dimostrare che, durante la liquidazione, vi fosse un attivo distribuito ai soci o utilizzato per pagare creditori subordinati all'Erario.
  • Un avviso di accertamento notificato dopo la chiusura della liquidazione, se relativo a imposte non già definitive, notificate o riconosciute prima della chiusura, non consente di imputare automaticamente il debito al liquidatore.
  • La responsabilità del liquidatore è comunque quantitativamente limitata all'attivo che avrebbe potuto essere destinato al pagamento dei debiti tributari; se il bilancio finale attesta l'assenza di attivo distribuibile, il presupposto della responsabilità può venire meno.
  • La mancata risposta a un questionario fiscale produce una preclusione documentale solo quando l'Amministrazione prova la ricezione del questionario, la specificità della richiesta e l'avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta.
  • Il riconoscimento dell'inerenza e dell'effettività di determinati costi da parte dell'Amministrazione in sede di contraddittorio può essere utilizzato per contestare il successivo recupero degli stessi costi, purché si tratti della medesima fattispecie sostanziale.
  • Il richiamo del giudice tributario a una precedente sentenza è ammissibile quando vi sia identità o forte analogia dei fatti e delle questioni e il rinvio consenta alle parti di comprendere integralmente la motivazione.

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