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Provvedimento

Deliberazione n. 803 del 30/12/2025

Provvedimento del 30 dicembre 2025

Garante Privacy803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy in materia di revenge porn. Le misure riguardano l’immediato blocco della diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per 12 mesi, con obbligo di adottare cautele per non rendere identificabili direttamente gli interessati. La decisione si fonda sulla disciplina speciale introdotta dal Codice privacy e sulla procedura d’urgenza prevista dal regolamento interno del Garante.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente diffuso senza consenso su piattaforme digitali.

Fatto e procedimento

La persona interessata ha rappresentato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Discord. La disciplina richiamata consente al Garante di intervenire, in tempi molto rapidi, nei casi di c.d. revenge porn, ossia di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso.

Base normativa richiamata

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni e a decidere ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica dell’Autorità.

Misure urgenti adottate

Con le determinazioni nn. 507 e 508 del 23 dicembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure atte a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, riunito il 30 dicembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti già adottati. Il testo non contempla una sanzione amministrativa pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre a quelle volte a bloccare la diffusione del materiale e a preservarne la rilevanza probatoria in forma protetta.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Discord. La procedura è quella speciale prevista per i casi di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso, anche attraverso piattaforme digitali.

Intervento urgente del dirigente e misure adottate

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 507 e 508 del 23 dicembre 2025. È stato ingiunto ai destinatari di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale e garanzie

È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti adottati il 23 dicembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria, ma solo misure inibitorie e conservative finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticontenuti sessualmente esplicitipubblica amministrazione

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