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Decreto dirigenziale n. 31 del 03/02/2026

Operatività patente nautica D1 Definizione delle procedure attuative, ai sensi dell’articolo 2 del Direttore generale per la motorizzazione n. 62 del 18 aprile 2025, della vigilanza e della verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 novembre 2024, oltre alle modalità di presentazione dell’istanza per il conseguimento di tale categoria di patente.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti31

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina in modo operativo le modalità di vigilanza e verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per conseguire la patente nautica di categoria D, tipo D1, nonché la presentazione dell’istanza da parte dei candidati. Definisce ruoli e responsabilità degli Uffici della Motorizzazione civile, degli enti erogatori e degli operatori incaricati, prevedendo controlli in presenza o da remoto, verbalizzazione degli esiti e gestione delle eventuali irregolarità. Sono approvati gli allegati operativi con i modelli di verbale e il modulo di domanda, oltre alle istruzioni per i flussi documentali e ai casi di esclusione, annullamento o sospensione in presenza di non conformità.

procedure attuative per la vigilanza e verifica del corso formativo e della prova finale per la patente nautica categoria D, tipo D1, e per la presentazione dell’istanza

Procedura di vigilanza e istanza per la patente nautica categoria D, tipo D1

Il decreto definisce le modalità operative per la vigilanza sul corso formativo e sulla prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, in attuazione dell’articolo 7 del D.M. 27 novembre 2024 e dell’articolo 2 del D.D. n. 62 del 18 aprile 2025. Regola inoltre la presentazione dell’istanza al competente Ufficio della Motorizzazione civile e approva i relativi modelli e verbali allegati.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama il codice della nautica da diporto, il regolamento di attuazione di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146, il D.M. 27 novembre 2024 sul programma del corso e l’esame per la patente D1, nonché i decreti organizzativi del MIT e l’incarico dirigenziale del Direttore generale per la motorizzazione. La finalità è garantire una disciplina uniforme dei controlli, della verbalizzazione e dei seguiti amministrativi sul territorio nazionale.

Soggetti interessati e ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano:

  • agli Uffici della Motorizzazione civile, quali autorità competenti al rilascio della patente nautica di categoria D1 e allo svolgimento della vigilanza;
  • alle scuole nautiche, ai consorzi tra scuole nautiche e ai centri di istruzione per la nautica presso cui si svolgono il corso e la prova finale.

L’Allegato A contiene le istruzioni operative vincolanti per le attività di controllo, con funzione di riferimento uniforme per gli UMC e di coordinamento da parte della Direzione generale per la motorizzazione.

Organizzazione della vigilanza

Gli UMC devono disporre di personale abilitato incaricato delle funzioni di vigilanza e verbalizzazione. Per ogni corso formativo e per ogni sessione della prova finale sono individuati due operatori incaricati; per l’esame tali figure sono l’esaminatore e il segretario.

Il procedimento si avvia mediante l’acquisizione delle comunicazioni trasmesse dagli enti erogatori, che devono indicare:

  • avvio del corso, sede, calendario, programma, partecipanti e referente operativo;
  • dati necessari all’ammissione alle singole sessioni della prova finale;
  • eventuali variazioni successive.

Gli UMC effettuano verifiche amministrative preliminari per assicurare la regolare ammissione dei candidati e la conformità dell’attività formativa ed esaminativa.

Controlli sul corso formativo

La vigilanza sul corso formativo può avvenire in presenza oppure da remoto, con controlli programmati o a campione. In caso di vigilanza telematica, l’ente erogatore deve garantire il collegamento per tutta la durata della lezione, senza necessità di autorizzazione preventiva, e deve assicurare audio e video continui, inquadratura idonea e possibilità di verifica in tempo reale.

Gli operatori verificano in particolare:

  • identità dei candidati;
  • presenza effettiva e riscontro con i registri;
  • corretta compilazione della documentazione del corso;
  • coerenza tra calendario comunicato e lezioni effettivamente svolte;
  • coerenza dei contenuti didattici con il programma D1;
  • rispetto della durata minima e delle modalità dichiarate;
  • adeguatezza di aule, spazi, dotazioni o ambienti virtuali;
  • identificabilità di partecipanti e docenti.

Gli esiti confluiscono nel verbale di vigilanza sul corso formativo, redatto secondo l’Allegato B e acquisito agli atti dell’UMC. Il responsabile del procedimento valuta il verbale e dispone i seguiti amministrativi entro dieci giorni.

Prova finale: preparazione, vigilanza ed esito

Prima della prova finale, gli operatori verificano l’ammissione dei candidati, procedono all’identificazione, assegnano le postazioni, illustrano modalità, tempi e regole della prova e controllano il corretto funzionamento dei sistemi, ove applicabili.

Il decreto vieta ai candidati di introdurre o usare telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartwatch, auricolari, dispositivi di comunicazione, appunti cartacei o digitali e altri strumenti idonei a memorizzare, elaborare o trasmettere informazioni, salvo autorizzazioni specifiche. Sono invece ammessi, se necessari e nel rispetto della normativa, strumenti come calcolatrice non programmabile, compasso, squadrette, matita, gomma, materiali cartacei forniti dall’ente, documento di identità, occhiali e ausili medici personali non idonei alla trasmissione di dati.

Durante la prova la vigilanza è continua e deve impedire comunicazioni tra candidati o con l’esterno. In caso di violazione delle regole, l’esaminatore dispone l’immediata esclusione del candidato, che viene registrato come assente.

Al termine, il segretario redige il verbale della prova finale secondo l’Allegato C, indicando data, luogo, modalità, elenco degli ammessi, esiti individuali (idoneo, non idoneo, assente), numero complessivo degli esiti e eventuali irregolarità. Il verbale è sottoscritto da esaminatore e segretario e acquisito agli atti.

Gestione delle irregolarità e provvedimenti amministrativi

Se emergono irregolarità nel corso o nella prova finale, il responsabile del procedimento contesta formalmente le non conformità all’ente erogatore. Per i casi in cui, dopo l’istruttoria, risulti un possibile esito sfavorevole, è previsto il preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, con termine di dieci giorni per osservazioni e controdeduzioni.

Le possibili misure, in relazione alla natura e gravità delle irregolarità, includono:

  • richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale;
  • diffida formale;
  • sospensione dell’efficacia del corso o della validità della sessione, ai sensi dell’articolo 49-octies del d.lgs. n. 171/2005;
  • annullamento degli esiti ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990;
  • segnalazione per eventuali provvedimenti su autorizzazioni o abilitazioni degli enti erogatori.

Se la responsabilità riguarda i candidati, l’UMC può disporre:

  • l’esclusione dalle attività in corso;
  • il diniego al rilascio dell’attestato o alla validazione dell’esito;
  • l’annullamento dell’attestazione o dell’esito già validato.

Presentazione dell’istanza e regole di residenza/domicilio

Il candidato presenta l’istanza al competente UMC, anche tramite scuola nautica o centro di istruzione per la nautica, utilizzando esclusivamente il modulo dell’Allegato D.

Possono presentare istanza e sostenere gli esami i candidati:

  • residenti o domiciliati nella provincia di competenza dell’UMC;
  • residenti o domiciliati in una provincia confinante;
  • residenti o domiciliati in altra provincia della medesima regione.

La regola non si applica ai cittadini stranieri, ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE e ai candidati che dichiarano un domicilio per motivi di studio o di lavoro.

Ripetizione della prova, archiviazione e obbligo di nuovo corso

Il candidato non idoneo può ripetere la prova una sola volta, dopo almeno trenta giorni e comunque entro un anno dal rilascio dell’attestazione delle esercitazioni pratiche. Non è necessario ripetere il corso formativo. Se non supera neppure la seconda prova, oppure se è assente due volte, la domanda viene archiviata.

Decorso il termine di validità dell’attestazione delle esercitazioni pratiche, il candidato deve frequentare nuovamente il corso teorico e rifare le esercitazioni pratiche previste dal D.M. 27 novembre 2024.

Allegati operativi

Il decreto richiama tre allegati sostanziali:

  • Allegato A: istruzioni operative per vigilanza, verifica, gestione delle irregolarità e flussi procedimentali;
  • Allegato B: verbale di vigilanza del corso formativo;
  • Allegato C: verbale di vigilanza della prova finale;
  • Allegato D: modulo di istanza per il conseguimento della patente nautica D1.

Gli allegati disciplinano in dettaglio la documentazione da acquisire, i controlli da effettuare, le modalità di verbalizzazione e il contenuto della domanda del candidato, inclusa la dichiarazione sui requisiti morali e la presa visione dell’informativa privacy.

Punti principali

Oggetto e ambito applicativo

Il decreto attua l’articolo 7 del D.M. 27 novembre 2024 e l’articolo 2 del D.D. n. 62 del 18 aprile 2025, disciplinando le procedure di vigilanza e verifica sul corso formativo e sulla prova finale per la patente nautica categoria D1. Si applica agli UMC come autorità di vigilanza e rilascio e agli enti erogatori (scuole nautiche, consorzi e centri di istruzione per la nautica).

Vigilanza sul corso formativo

Gli UMC pianificano controlli programmati o a campione, in presenza o da remoto, verificando coerenza tra comunicazioni di avvio, programma, calendario, presenza dei candidati, identità, registri, docenti, dotazioni e regolarità logistica. Le attività devono essere svolte da personale incaricato e verbalizzate su apposito modello, con possibilità di rilievi e seguiti amministrativi entro dieci giorni dalla consegna del verbale.

Prova finale e modalità di svolgimento

Per la sessione d’esame gli operatori incaricati, nelle funzioni di esaminatore e segretario, verificano ammissione, identità dei candidati, assegnazione delle postazioni e regolarità delle condizioni di prova. Sono vietati dispositivi elettronici e materiali non autorizzati; in caso di violazioni, l’esaminatore dispone l’esclusione immediata del candidato, che viene registrato come assente.

Irregolarità, contraddittorio e provvedimenti

In caso di non conformità, il responsabile del procedimento contesta formalmente le irregolarità, attivando il contraddittorio con termine di dieci giorni per osservazioni e controdeduzioni. A seconda della gravità possono essere richiesti integrazione documentale, adottata una diffida, disposta la sospensione del corso o della sessione, annullati gli esiti oppure trasmesse segnalazioni per provvedimenti sugli enti erogatori. Sono previsti anche provvedimenti specifici verso i candidati, fino all’annullamento degli esiti già validati.

Istanza del candidato e regole di ripetizione della prova

Il candidato presenta istanza all’UMC competente, anche tramite scuola nautica o centro di istruzione, utilizzando il modulo allegato D. Possono presentare domanda i candidati residenti o domiciliati nella provincia competente, in provincia confinante o nella stessa regione; deroghe sono previste per stranieri, iscritti AIRE e per chi dichiara domicilio per studio o lavoro. La prova finale può essere ripetuta una sola volta, dopo almeno trenta giorni e entro un anno dall’attestazione delle esercitazioni pratiche, senza rifare il corso; in caso di ulteriore esito negativo o doppia assenza la domanda è archiviata.

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