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Decreto dirigenziale n. 351 del 02/02/2026

Cooperativa Edilizia Volante Seconda di Roma decreto di sostituzione Commissario Liquidatore

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto dispone lo scioglimento degli organi sociali della Cooperativa Ed. "VOLANTE SECONDA" di Roma e la nomina di un Commissario governativo fino al 31 gennaio 2021. Il provvedimento nasce da criticità ispettive rilevate nella gestione della cooperativa, in particolare sul possesso dei requisiti dei soci, sulla destinazione dei contributi erariali ex legge 492/1975 e sulla tenuta della documentazione sociale. Il Commissario riceve i poteri del consiglio di amministrazione e dell’assemblea, con limite di efficacia degli atti assembleari subordinato all’approvazione del MIT; sono inoltre fissati obblighi di relazione finale, rendiconto e regime di autorizzazione per l’indennità.

Scioglimento degli organi sociali della Coop. Ed. "VOLANTE SECONDA" e nomina di un Commissario governativo.

Scioglimento degli organi sociali e commissariamento della Coop. Ed. "VOLANTE SECONDA"

Il provvedimento dispone lo scioglimento degli organi sociali della Cooperativa Ed. "VOLANTE SECONDA", con sede in Roma, e la nomina di un Commissario governativo per la gestione straordinaria fino al 31 gennaio 2021. L’atto è adottato ai sensi dell’art. 127 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in esito a verifiche ispettive e a successivi riscontri istruttori che hanno evidenziato criticità nella governance e nell’impiego dei contributi pubblici erariali assegnati alla cooperativa.

Presupposti istruttori e criticità rilevate

Il decreto richiama il T.U. delle disposizioni sull’edilizia economica e popolare, gli artt. 2520, 2545 quaterdecies e 2545 sexiesdecies c.c., nonché gli atti ministeriali e provveditoriali intervenuti nel procedimento. In particolare, risultano richiamati:

  • la nota del 15 febbraio 2019 del Ministero dello sviluppo economico, con trasmissione del verbale di ispezione straordinaria del 14 gennaio 2019;
  • la ministeriale n. 1817 del 21 febbraio 2019, con avvio del procedimento ex legge n. 241/1990 per lo scioglimento dell’amministrazione e la nomina del Commissario;
  • la ministeriale n. 8344 dell’1 ottobre 2019, con ulteriore preavviso di commissariamento;
  • la nota del 4 dicembre 2019 del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sospensione cautelare dell’erogazione dei contributi;
  • la nota provveditoriale n. 50220 del 19 dicembre 2019, che ha accertato i contributi erariali erogati e da corrispondere per fabbricati sociali composti da 12 alloggi.

Le criticità evidenziate riguardano, in sintesi:

  • il possesso dei requisiti di ammissione dei soci;
  • la corretta destinazione dei contributi erariali concessi ai sensi della legge n. 492/1975 per alloggi destinati agli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia;
  • la procedura di ammissione ed esclusione dei soci;
  • la presenza di soggetti non contemplati dalla legge di finanziamento;
  • la confusa tenuta dei libri sociali;
  • la commistione con altre cooperative e il tipo di scambio mutualistico intercorrente tra soci e cooperativa.

Scioglimento degli organi sociali e nomina del Commissario

Sulla base del quadro istruttorio e dell’esigenza di assicurare la corretta gestione della struttura societaria, il decreto dispone lo scioglimento degli organi sociali della cooperativa e nomina il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (FI) il 9 febbraio 1971, codice fiscale BRG GBR 71B09 G420I, quale Commissario governativo.

L’incarico è conferito per la gestione straordinaria della cooperativa sino al 31 gennaio 2021. Prima dell’adozione del provvedimento, il Ministero ha anche richiesto al Prefetto di Roma di pronunciarsi su eventuali impedimenti all’affidamento dell’incarico al nominato commissario.

Poteri del Commissario e regime di validità degli atti

Ai sensi dell’art. 128 del T.U. n. 1165/1938, al Commissario sono attribuiti:

  • i poteri del Consiglio di amministrazione;
  • i poteri che lo statuto sociale deferisce all’assemblea dei soci.

Il decreto precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies, comma 2, c.c., le deliberazioni assunte dal Commissario nell’esercizio dei poteri assembleari non sono valide senza l’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Obblighi finali del Commissario e rendiconto

Trenta giorni prima della scadenza dell’incarico, il Commissario dovrà:

  • fornire prova documentale del tentativo esperito per ricostituire le cariche sociali;
  • oppure trasmettere elementi di valutazione circa la possibilità o meno di restituire il sodalizio alla gestione ordinaria;
  • presentare il conto della gestione presso l’Amministrazione, quale autorità vigilante.

Il decreto stabilisce altresì che l’indennità spettante al Commissario potrà essere riscossa solo previa autorizzazione del Ministero, in applicazione dell’art. 128 del T.U. 1165/1938.

Impugnazione

Il provvedimento indica i rimedi giurisdizionali e straordinari esperibili:

  • ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica;
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Punti principali

Presupposti e istruttoria

Il decreto richiama il quadro normativo del T.U. edilizia economica e popolare (R.D. 28 aprile 1938, n. 1165), gli articoli del codice civile sulle cooperative e una serie di atti istruttori del Ministero dello sviluppo economico e del MIT. Le verifiche ispettive hanno evidenziato criticità sul possesso dei requisiti di ammissione dei soci, sulla corretta destinazione dei contributi pubblici e sulla regolarità della gestione societaria, con mancata o insufficiente risposta della cooperativa alle contestazioni.

Scioglimento e commissariamento

Ai sensi dell’art. 127 del T.U. 1165/1938 vengono sciolti gli organi sociali della Coop. Ed. "VOLANTE SECONDA", con sede in Roma, via G. Debenedetti n. 29. Viene nominato Commissario governativo il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (FI) il 9 febbraio 1971, per la gestione straordinaria della cooperativa fino al 31 gennaio 2021.

Poteri del Commissario

Il Commissario, ai sensi dell’art. 128 del T.U. 1165/1938, esercita oltre ai poteri del consiglio di amministrazione anche quelli attribuiti dallo statuto sociale all’assemblea dei soci. Le deliberazioni assunte con i poteri assembleari non sono valide senza l’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base all’art. 2545 sexiesdecies, comma 2, c.c.

Obblighi finali e indennità

Trenta giorni prima della scadenza dell’incarico il Commissario deve documentare l’eventuale tentativo di ricostituire le cariche sociali o, in alternativa, fornire elementi sulla possibilità di restituzione della cooperativa alla gestione ordinaria, presentando anche il conto della gestione all’Amministrazione vigilante. L’indennità spettante per l’incarico potrà essere riscossa solo previa autorizzazione del Ministero.

Rimedi impugnatori

Il decreto indica la possibilità di impugnazione: ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Come è indicizzato

Materieediliziafinanziamenti e contributicooperativediritto amministrativo

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