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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25497/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto già ritenuto responsabile in primo grado di partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico operante nel complesso edilizio "Ferro di Cavallo" di Pescara, oltre che di plurimi episodi di cessione di stupefacenti. In appello la sua posizione è stata parzialmente ridimensionata: esclusa la qualifica di promotore, è stata tuttavia confermata la partecipazione al sodalizio; i singoli episodi di spaccio sono stati riqualificati come fatti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con esclusione di alcune aggravanti e rideterminazione della pena in anni otto di reclusione. Nel ricorso per cassazione la difesa ha censurato: 1) la qualificazione del ruolo come partecipazione al sodalizio, sostenendo che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale dimostrerebbero, al più, un concorso nei singoli reati-fine e non un contributo stabile alla vita associativa; 2) la mancata applicazione della disciplina dell'associazione per fatti di lieve entità ex art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, assumendo che la riqualificazione dei reati-fine in termini attenuati avrebbe dovuto riflettersi sull'intera fattispecie associativa e sul trattamento sanzionatorio. La Procura generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che le sentenze di merito, lette unitariamente in ragione della doppia conforme, avevano motivato in modo non manifestamente illogico la stabile partecipazione del ricorrente al sodalizio, valorizzando plurimi elementi sintomatici: interventi nelle trattative di approvvigionamento, direttive operative impartite dalla detenzione, interlocuzioni con la compagna e con altri soggetti della rete, condotte di cessione e di coordinamento funzionali all'organizzazione. Ha poi ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 richiede che l'intero programma associativo sia esclusivamente orientato alla commissione di fatti di lieve entità; non è sufficiente che solo la posizione del singolo imputato o alcuni reati-fine siano stati riqualificati come lievi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un quid pluris organizzativo rispetto al mero concorso; la fattispecie di cui al comma 6 è autonoma e presuppone un'associazione costituita esclusivamente per fatti di lieve entità

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    i fatti di lieve entità devono caratterizzare l'intero programma associativo per consentire l'applicazione dell'art. 74, comma 6

  • art. 110 c.p.

    evoca il mero concorso di persone nel reato, distinto dalla partecipazione associativa stabile

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la valutazione probatoria e la tenuta logica della motivazione

  • art. 416 c.p.

    richiamato in combinazione con l'art. 74, comma 6, per la determinazione del trattamento sanzionatorio dell'associazione lieve

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel reato associativo in materia di stupefacenti, la distinzione rispetto al mero concorso nei singoli episodi di spaccio dipende dalla presenza di una struttura organizzata stabile e di un contributo consapevole e apprezzabile alla vita del sodalizio, non dalla sola commissione di reati-fine.
  • La partecipazione all'associazione può essere desunta anche da condotte tenute durante la detenzione, quando esse mostrino interferenza nelle scelte operative del gruppo, direttive impartite ai sodali o interventi concreti nell'approvvigionamento e nella cessione dello stupefacente.
  • In sede di legittimità, quando vi è doppia conforme sulle questioni di fatto e di prova, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e il controllo della Corte di cassazione resta limitato alla manifesta illogicità o al travisamento, non potendo risolversi in una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • La riqualificazione di singoli reati-fine come fatti di lieve entità non comporta automaticamente l'applicazione dell'ipotesi associativa lieve ex art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, perché occorre verificare che l'intero programma criminoso del sodalizio sia esclusivamente orientato a fatti di lieve entità.
  • L'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 costituisce autonoma fattispecie incriminatrice e non mera circostanza attenuante, con la conseguenza che il relativo accertamento richiede una valutazione complessiva e oggettiva dell'organizzazione criminale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiDolo eventualeOnere della prova

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