Cassazione Civile, Ordinanza n. 11875/2025 del 06/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva presentato un esposto contro tre magistrati amministrativi; a seguito dell'iscrizione nel registro degli indagati per calunnia, dell'avviso di conclusione delle indagini e della richiesta di rinvio a giudizio, aveva promosso querela di falso civile contro tali atti del pubblico ministero, deducendone la falsità materiale e/o ideologica: in particolare, contestava la pretesa retrodatazione dell'iscrizione ex art. 335 c.p.p., l'attestazione contenuta nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. circa il compimento di atti di indagine e la veridicità del capo di imputazione. In cassazione ha denunciato, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla querela di falso e sulla motivazione, sostenendo che l'istituto sarebbe esperibile anche contro atti del pubblico ministero in sede penale e che gli atti impugnati sarebbero oggettivamente falsi; con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese, contestando la qualificazione della causa come di valore indeterminabile e la rifusione anche delle spese del primo grado nonostante la nullità della sentenza di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la querela di falso non è ammissibile per impugnare gli atti del pubblico ministero compiuti nelle indagini preliminari, perché tale rimedio è volto a togliere efficacia probatoria ad un atto pubblico o a una scrittura privata e non può essere utilizzato quando non si controverte sull'idoneità probatoria del documento; inoltre, la veridicità del contenuto del capo di imputazione va verificata nel processo penale dal giudice competente. Ha rigettato anche il secondo motivo, reputando corretta sia la qualificazione della causa di falso come di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese, sia la condanna alle spese del primo grado, poiché la soccombenza va valutata in relazione all'esito finale della lite e non si fraziona per singole fasi. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente la difesa personale della parte nel processo civile, richiamata solo per la rappresentanza del ricorrente
art. 335 c.p.p.
norma richiamata con riguardo all'iscrizione nel registro degli indagati, la cui asserita tardività era contestata
art. 415-bis c.p.p.
norma richiamata con riguardo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari e al deposito degli atti
art. 416 c.p.p.
norma richiamata con riguardo alla richiesta di rinvio a giudizio
art. 221 c.p.c.
norma sulla querela di falso, ritenuta non utilizzabile per impugnare gli atti del pubblico ministero nelle indagini preliminari
art. 2699 c.c.
richiamato nel motivo, ma la Corte ribadisce che la querela di falso serve a privare un atto pubblico della sua efficacia probatoria
art. 2702 c.c.
richiamato nel motivo, senza un'autonoma applicazione nella decisione
art. 132, quarto comma, c.p.c.
norma richiamata nel motivo sulla motivazione, ma il ricorso è stato ritenuto infondato
art. 277 c.p.c.
norma richiamata nel motivo, senza rilievo decisivo nella ratio decidendi
art. 193 c.p.p.
richiamato nel motivo
art. 177 c.p.p.
richiamato nel motivo
art. 225 c.p.p.
richiamato nel motivo
art. 407 c.p.p.
richiamato nel motivo
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato nel motivo per il vizio di motivazione
art. 91 c.p.c.
base normativa della condanna alle spese di lite secondo soccombenza
art. 4 D.M. n. 55 del 2014
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali
art. 5 D.M. n. 55 del 2014
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma che disciplina la trattazione camerale del ricorso per cassazione
art. 71 c.p.c.
la legge sull'intervento obbligatorio del PM è osservata con la comunicazione al suo ufficio competente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La querela di falso è ammissibile solo quando sia effettivamente contestata l'efficacia probatoria del documento pubblico o della scrittura privata, essendo strumento diretto a privare l'atto della sua fede privilegiata; non è utilizzabile come mezzo surrettizio per sindacare il contenuto di atti che non si intendano eliminare dalla loro funzione probatoria.
- Gli atti del pubblico ministero compiuti nel corso delle indagini preliminari non sono, di regola, aggredibili con querela di falso civile quando la contestazione riguarda la verità delle accuse o delle circostanze dedotte, perché tali profili devono essere scrutinati dal giudice del procedimento penale.
- Nel giudizio civile, quando la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è sufficiente la comunicazione all'ufficio competente; la mancata comparizione o l'assenza di conclusioni scritte del Procuratore Generale non determina, di per sé, invalidità del giudizio.
- Ai fini della liquidazione delle spese, la causa di falso va considerata di valore indeterminabile, poiché il suo oggetto non è limitato all'utilità del singolo processo ma incide sulla verità e sull'efficacia del documento in sé.
- La soccombenza si valuta con riferimento all'esito finale della lite e non si frammenta per fasi o gradi: la parte definitivamente soccombente può essere condannata anche alle spese di un grado nel quale aveva ottenuto un esito favorevole.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale tributaria.
- La sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l'emergenza Covid va computata nel calcolo del termine lungo per impugnare, insieme alla sospensione feriale, ai fini della verifica della tempestività del ricorso.
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