Sentenza del 02/03/2016 n. 4149 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'annullamento della ripresa a tassazione relativa a maggiori ricavi non dichiarati. L'Ufficio sosteneva che i ricavi fossero stati ricostruiti sulla base del confronto tra rimanenze iniziali, acquisti e rimanenze finali, delle fatture attive e di documentazione extracontabile contenuta in listini informatici. La società, con ricorso incidentale, contestava invece il mancato riconoscimento di alcuni costi deducibili, tra cui provvigioni documentate tramite modelli 770 e relative ritenute fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, perché non pertinente alla motivazione effettivamente adottata dalla CTR, ma ha accolto il secondo motivo, ritenendo insufficiente la motivazione sulla ricostruzione dei maggiori ricavi. La Corte ha inoltre accolto il ricorso incidentale della società, poiché la CTR non aveva adeguatamente esaminato la documentazione relativa ai costi contestati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che dovrà riesaminare entrambe le questioni e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento induttivo o analitico-induttivo dei redditi. La Corte ha ritenuto necessario valutare adeguatamente tutti gli elementi indiziari utilizzati dall'Ufficio per ricostruire i ricavi non dichiarati.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Consente la rettifica della dichiarazione IVA sulla base di elementi presuntivi e documentali. La documentazione extracontabile e il procedimento di ricostruzione quantitativa delle vendite non possono essere esclusi senza una motivazione specifica.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Regolano le presunzioni semplici, che devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. Gli indizi risultanti da listini extracontabili, fatture e movimentazione delle rimanenze devono essere valutati complessivamente.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Consente di denunciare in cassazione l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La Corte ha rilevato che la CTR non aveva spiegato adeguatamente perché gli elementi dell'Ufficio fossero privi di valore e perché la documentazione prodotta dalla società non fosse idonea a dimostrare la deducibilità dei costi.
D.P.C.M. del 29 novembre 1996 e del 27 marzo 1997
Riguardano i parametri utilizzati per la determinazione presuntiva dei ricavi. La loro applicazione non è di per sé decisiva né esclude automaticamente altri elementi probatori, potendo essere superata o neutralizzata da prova contraria.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile, come listini informatici o annotazioni non ufficiali, può costituire un elemento indiziario valido e deve essere valutata insieme agli altri dati contabili e materiali.
- La ricostruzione dei ricavi basata su rimanenze iniziali, acquisti, rimanenze finali, fatture e prezzi di vendita deve essere esaminata complessivamente; il giudice non può respingerla con una motivazione generica o limitarsi a definirla congetturale.
- L'applicazione di parametri o altri strumenti presuntivi non rende irrilevanti gli ulteriori elementi raccolti dall'Amministrazione finanziaria e può essere superata da prova contraria.
- Il mancato controllo dei conti bancari non esclude automaticamente la validità di una ricostruzione induttiva fondata su altri elementi probatori.
- Il giudice deve esaminare specificamente la documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare la deducibilità dei costi, inclusi modelli fiscali, ritenute versate e documenti che provino l'inerenza e l'effettività delle spese.
- In sede di legittimità, una censura è ammissibile solo se si confronta con la concreta motivazione della sentenza impugnata; contestare una ratio diversa da quella effettivamente adottata rende il motivo inammissibile.
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