Cassazione Penale, Sentenza n. 25797/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare intramuraria. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe valutato elementi difensivi nuovi ai sensi degli artt. 192 e 299 c.p.p., in particolare la documentazione attestante la cessione delle quote societarie anteriori all'ordinanza cautelare, l'interrogatorio di garanzia ex art. 415-bis c.p.p. e specifici progressivi di intercettazioni che avrebbero provato la volontà di Fucile di recedere dal rapporto con il coindagato Viola; (2) inosservanza ed erronea applicazione di legge con mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., sostenendo che non era stata considerata la concreta cessazione della pericolosità dell'indagato, la mancanza di sistematicità delle condotte e il tempo trascorso.
La decisione
Il Tribunale della libertà ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio della efficacia preclusiva endoprocessuale delle ordinanze cautelari già definite dalle impugnazioni previste per le questioni già esaminate, ritenendo che tutti gli elementi indicati dalla difesa non fossero nuovi perché già valutati nella precedente ordinanza cautelare, nel procedimento di riesame e nella successiva decisione di inammissibilità della Corte di Cassazione. Ha quindi ritenuto che la riformulazione degli stessi argomenti, l'indicazione dei progressivi di intercettazioni già acquisite e l'interrogatorio di garanzia non costituiscano novità idonee a mutare il giudizio di gravità indiziaria o le esigenze cautelari. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
Richiamato come uno dei motivi di impugnazione da parte del ricorrente (violazione di legge). La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per preclusione endoprocessuale.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Richiamato per vizio di motivazione; il Tribunale ha ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato immune da vizi e congrua nel valutare che gli elementi non erano nuovi.
art. 192 c.p.p.
Norma sull'onere probatorio e valutazione delle prove; la difesa invocava la sua applicazione per la valutazione degli elementi prodotti, ma il Tribunale ha ritenuto quelle prove già valutate precedentemente.
art. 299 c.p.p.
Norma relativa agli atti e documenti che possono assumere rilievo difensivo; il Tribunale ha considerato che i documenti invocati non costituivano novità rispetto al giudicato cautelare.
art. 274 c.p.p.
Norma sulle esigenze cautelari e sulla valutazione della loro permanenza; il ricorrente sosteneva che, per effetto delle cessioni e del comportamento, le esigenze erano venute meno, ma il Tribunale ha ritenuto tale allegazione già esaminata e non idonea a modificare il precedente apprezzamento.
art. 415-bis c.p.p.
Norma che disciplina l'interrogatorio di garanzia; il Tribunale ha osservato che l'eventuale interrogatorio non è di per sé elemento nuovo se non ne è esplicitato il contenuto novativo rispetto a quanto già valutato.
Sentenza Corte Cost. n.186 del 07/06/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di escludere la colpa nella determinazione delle spese per inammissibilità; il Tribunale non ha ravvisato ipotesi di esclusione della colpa ai sensi di tale giurisprudenza.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018 (Bertocchi e altro, Rv. 273648 - 01)
Richiamata per il principio che le ordinanze cautelari, una volta esaurite le impugnazioni previste, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale e non possono vedere riproposte le stesse questioni già decise.
Massime di principio
- La riproposizione di argomentazioni già esaminate in un precedente giudizio cautelare è inammissibile: la novità invocata deve consistere in fatti o documenti non precedentemente valutati e non nella mera riformulazione o precisazione di elementi già acquisiti.
- L'interrogatorio di garanzia ex art. 415-bis c.p.p. può costituire elemento nuovo solo se il ricorso specifica e allega il contenuto novativo rilevante ai fini della modifica del quadro indiziario o delle esigenze cautelari.
- La semplice indicazione di progressivi di intercettazioni già acquisite non costituisce di per sé una novità: è necessario dimostrare che da quelle intercettazioni emergano fatti non valutati o sopravvenuti che incidono sulla sussistenza dei gravi indizi o sulle esigenze cautelari.
- Per chiedere la revoca o la sostituzione della misura cautelare è necessario provare un mutamento concreto e rilevante delle esigenze cautelari (es. cessazione del pericolo di reiterazione, forza probatoria indebolita), non la mera esistenza di elementi interpretativi alternativi già considerati.
- Le pronunce confermative successive e l'esaurimento dei gradi di impugnazione producono effetti preclusivi endoprocessuali: le stesse questioni, una volta decise, non possono essere riproposte se non emergono elementi realmente nuovi e decisivi.
- In caso di ricorsi manifestamente inammissibili per preclusione o mancanza di novità, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.
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