Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2905

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2905 del Consiglio, del 21 dicembre 2023, che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32023R2905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna gli elenchi sanzionatori collegati alla situazione nella Repubblica democratica del Congo, dando attuazione alle decisioni del Comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalla risoluzione 1533 (2004). In particolare, inserisce due persone nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 e sopprime le corrispondenti voci dall’allegato I bis. L’atto è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento degli elenchi di persone soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, con inserimento di due nominativi e soppressione delle corrispondenti voci da un altro allegato

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Riguarda le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 1183/2005 in relazione alla situazione nella Repubblica democratica del Congo, limitatamente all’aggiornamento degli allegati I e I bis. In concreto, incide sulle persone fisiche elencate nei due allegati richiamati, con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Aggiornamento delle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2905 del Consiglio aggiorna l’apparato sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica democratica del Congo, in attuazione del regolamento (CE) n. 1183/2005. L’intervento recepisce l’aggiornamento effettuato dal Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1533 (2004), che il 25 ottobre 2023 ha aggiunto due persone all’elenco ONU delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

Base normativa e funzione dell’atto

Il Consiglio richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005, che consente di adattare gli allegati contenenti i nominativi soggetti a restrizioni. Il regolamento di esecuzione serve quindi a trasporre a livello UE gli aggiornamenti dell’elenco ONU, assicurando coerenza tra il quadro internazionale e quello dell’Unione.

Aggiornamento degli allegati I e I bis

L’articolo 1 stabilisce che gli allegati I e I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 sono modificati conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In sostanza, due persone vengono spostate/trasposte tra gli elenchi pertinenti: vengono inserite nell’allegato I e le corrispondenti voci vengono soppresse dall’allegato I bis.

Persone inserite nell’elenco

L’allegato individua con precisione i due nuovi soggetti inseriti nell’elenco delle persone fisiche dell’allegato I:

  • Bernard Maheshe BYAMUNGU, alias Tiger One, indicato come brigadier generale e vicecomandante delle operazioni e dell’intelligence per l’M23; nato il 10 ottobre 1974 nella Repubblica democratica del Congo; designato dall’ONU il 25 ottobre 2023. Le informazioni aggiuntive evidenziano il suo ruolo di leader dell’M23, il coinvolgimento nella promozione e nel sostegno delle attività del gruppo armato, la promozione nel gennaio 2023 a brigadier generale per l’esercito rivoluzionario congolese e la successiva nomina a capo di stato maggiore e vice di Sultani Makenga.
  • Ruvugayimikore PROTOGÈNE, alias Ruhinda, Gaby Ruhinda, Zorro Midende e Gatokarakura, indicato come comandante dell’unità speciale delle FDLR “Commando de recherche et d’action en profondeur” (CRAP), ora denominata Maccabe; designato dall’ONU il 25 ottobre 2023. L’atto precisa che è considerato leader delle FDLR e che ha il comando e il controllo effettivi sui combattenti del gruppo.

Motivazioni ONU richiamate nel testo

Le note descrittive riportano i motivi della designazione ONU, facendo riferimento alla risoluzione 2293 (2016) e alla successiva risoluzione 2688 (2023). Per Bernard Maheshe BYAMUNGU, la designazione si collega ai capi politici e militari delle milizie congolesi che ostacolano il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento, nonché a chi agisce per conto o sotto la direzione di soggetti designati. Per Ruvugayimikore PROTOGÈNE, la designazione riguarda i capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento, che compiono violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario e che agiscono per conto o sotto la direzione di soggetti designati.

Soppresione delle voci corrispondenti dall’allegato I bis

L’allegato dispone la soppressione delle voci n. 10 Ruvugayimikore PROTOGÈNE e n. 18 Bernard Maheshe BYAMUNGU dalla parte A, dedicata alle persone, dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. Il risultato è l’allineamento dell’elenco UE alle modifiche intervenute a livello ONU e al nuovo posizionamento dei nominativi nell’allegato I.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il Consiglio adotta il regolamento di esecuzione sulla base dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005, per adeguare gli elenchi di persone soggette a misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo.

Aggiornamento degli allegati sanzionatori

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato inserisce due persone nell’elenco delle persone fisiche dell’allegato I e sopprime le rispettive voci dall’elenco dell’allegato I bis.

Nominativi inseriti nell’allegato I

Sono aggiunti Bernard Maheshe BYAMUNGU, alias Tiger One, con data di designazione ONU 25 ottobre 2023, e Ruvugayimikore PROTOGÈNE, alias Ruhinda, Gaby Ruhinda, Zorro Midende, Gatokarakura, anch’egli designato il 25 ottobre 2023. Per ciascuno sono riportati ruolo, dati anagrafici essenziali, localizzazione e motivazioni della designazione ONU, legate al loro coinvolgimento in gruppi armati attivi nella RDC.

Soppressione delle corrispondenti voci dall’allegato I bis

Le voci n. 10 Ruvugayimikore PROTOGÈNE e n. 18 Bernard Maheshe BYAMUNGU sono soppresse dalla parte A, Persone, dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalirapporti con le nazioni unite

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.