Regolamento (UE) 2023/2920
Regolamento (UE) 2023/2920 del Consiglio, del 21 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2022/2578 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di un anno la durata del meccanismo temporaneo di correzione del mercato applicabile ai derivati del gas collegati ai VTP dell’Unione. La misura è adottata in ragione delle persistenti difficoltà di approvvigionamento energetico, della volatilità dei prezzi del gas e dei rischi geopolitici che continuano a incidere sul mercato. La proroga garantisce continuità alla tutela contro prezzi eccessivamente elevati durante la stagione invernale 2023/2024 e fino al 31 gennaio 2025.
Proroga fino al 31 gennaio 2025 del meccanismo temporaneo di correzione del mercato (MCM) per i derivati sul gas previsto dal regolamento (UE) 2022/2578.
Ambito di applicazione
Si applica agli ordini e alla negoziazione di derivati su merci collegati a punti di scambio virtuale (VTP) dell’Unione, con scadenze comprese tra un mese e un anno, negoziati su mercati regolamentati. La modifica riguarda in particolare il periodo di applicazione del meccanismo di correzione del mercato già istituito dal regolamento (UE) 2022/2578, che viene esteso sino al 31 gennaio 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il 1° febbraio 2024.
Proroga del meccanismo di correzione del mercato per i derivati del gas
Il regolamento (UE) 2023/2920 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) 2022/2578, che aveva istituito un meccanismo temporaneo di correzione del mercato (MCM) per contrastare prezzi eccessivamente elevati dei derivati del gas nell’Unione. La proroga è adottata nel contesto della persistente crisi energetica, dei rischi geopolitici e della continua fragilità del mercato del gas, ritenuti tali da giustificare una misura di emergenza in chiave di solidarietà tra Stati membri.
Contesto normativo e motivazioni
I considerando richiamano le valutazioni di ESMA e ACER pubblicate il 1° marzo 2023, dalle quali risultava che il MCM non era stato attivato e che non erano emersi effetti negativi sulla sicurezza dell’approvvigionamento, sui flussi di gas o sulla stabilità finanziaria. Nonostante ciò, la Commissione ha rilevato che le difficoltà di mercato permangono: i prezzi del gas restano superiori ai livelli pre-crisi, la volatilità è elevata e il sistema resta esposto a shock improvvisi, anche di origine geopolitica o infrastrutturale.
Tra i fattori indicati figurano la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, la riduzione strutturale delle importazioni di gas russo via gasdotto, la tensione del mercato mondiale del GNL e il rischio di ulteriori interruzioni di approvvigionamento. Il regolamento sottolinea che, in un mercato unico come quello dell’Unione, un aumento eccessivo dei prezzi del gas può ripercuotersi su tutti gli Stati membri, anche se in misura diversa.
Ambito del meccanismo richiamato
Il regolamento non riscrive la disciplina sostanziale del MCM, ma ne estende il periodo di applicazione. Per effetto del rinvio al regolamento (UE) 2022/2578, il meccanismo riguarda gli ordini e la negoziazione di derivati su merci collegati a punti di scambio virtuale (VTP) dell’Unione, con scadenze comprese tra un mese e un anno, negoziati su mercati regolamentati.
Il MCM si attiva al verificarsi di un evento di correzione del mercato, cioè quando il prezzo di regolamento dei derivati TTF front month supera 180 EUR/MWh per tre giorni lavorativi consecutivi ed è superiore di 35 EUR al prezzo di riferimento pubblicato da ACER il giorno precedente. In tale ipotesi, i gestori dei mercati non possono accettare, e i partecipanti al mercato non possono presentare, ordini con prezzi superiori di 35 EUR/MWh rispetto al prezzo di riferimento.
Modifica introdotta dall’articolo 1
L’articolo 1 sostituisce la seconda frase dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2578, fissando la nuova data finale di applicazione al 31 gennaio 2025. La proroga è quindi di un anno rispetto alla scadenza originaria del 31 gennaio 2024.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il 1° febbraio 2024, garantendo continuità applicativa senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina precedente. Il testo ribadisce che il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Significato operativo per gli operatori
Per gli operatori di mercato e per i professionisti che assistono imprese energetiche e intermediari finanziari, la conseguenza principale è la prosecuzione del quadro emergenziale già in essere sul mercato dei derivati del gas. Il regolamento non introduce nuovi criteri di attivazione o nuovi limiti, ma conferma la validità del meccanismo di correzione del mercato sino al 31 gennaio 2025, in un’ottica di stabilizzazione dei prezzi e di tutela della sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione.
Disposizioni principali
Proroga del periodo di applicazione del MCM
L’articolo 1 modifica l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2578 sostituendo la seconda frase con la seguente: "Esso si applica fino al 31 gennaio 2025.". La proroga riguarda quindi il meccanismo di correzione del mercato già previsto dal regolamento originario.
Ambito materiale del meccanismo richiamato
Il regolamento conferma, per rinvio al regolamento (UE) 2022/2578, che il MCM si applica agli ordini effettuati per la negoziazione di derivati collegati a VTP dell’Unione, in particolare ai derivati su merci negoziati su un mercato regolamentato e aventi come sottostante un’operazione su gas in un VTP dell’Unione.
Contesto e ragioni della proroga
Nei considerando si afferma che il MCM non è mai stato attivato e che non sono emersi effetti negativi sulla sicurezza dell’approvvigionamento, sui flussi di gas o sulla stabilità finanziaria. Tuttavia permangono gravi difficoltà: prezzi del gas ancora elevati rispetto al periodo pre-crisi, forte volatilità, fragilità dei mercati, riduzione delle importazioni di gas russo via gasdotto e rischio di ulteriori shock geopolitici o di approvvigionamento.
Decorrenza ed efficacia temporale
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2024. La proroga è espressamente qualificata come temporanea e destinata a durare fino al 31 gennaio 2025, così da assicurare protezione continua durante la stagione invernale 2023/2024.
Natura giuridica e applicabilità
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, in conformità alla natura tipica del regolamento UE.
Come è indicizzato
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