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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2919

Regolamento (UE) 2023/2919 del Consiglio, del 21 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2022/2576 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione

Normativa europea32023R2919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576, ritenendo persistenti le difficoltà del mercato del gas e i rischi per l’approvvigionamento energetico nell’Unione. La proroga conferma le misure temporanee su aggregazione della domanda e acquisti in comune, meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, valutazione e benchmark del GNL, nonché le disposizioni di emergenza e di solidarietà. Viene inoltre adeguato l’allegato I sui volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico e soppressa una disposizione del regolamento originario. Il regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2023.

Proroga al 31 dicembre 2024 dell’applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 sulla solidarietà energetica e sulle misure temporanee per il mercato del gas.

Ambito di applicazione

Si applica nell’intera Unione europea, in quanto modifica un regolamento del Consiglio direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Incide sulle misure temporanee relative al coordinamento degli acquisti di gas, alla gestione della volatilità dei mercati energetici e alle disposizioni di emergenza sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas. La proroga riguarda il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 fino al 31 dicembre 2024; restano interessati anche gli operatori e le imprese coinvolti nei meccanismi di aggregazione della domanda, nel mercato dei derivati energetici e nelle misure di solidarietà e sicurezza dell’approvvigionamento, con effetti rilevanti anche per il GNL e per i volumi critici di gas per la produzione elettrica.

Proroga del regolamento (UE) 2022/2576 in materia di solidarietà energetica e mercato del gas

Il regolamento (UE) 2023/2919 del Consiglio interviene in un contesto di persistente tensione del mercato del gas, di elevata volatilità dei prezzi e di rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione. La finalità è garantire continuità alle misure temporanee adottate con il regolamento (UE) 2022/2576, considerate ancora necessarie per attenuare gli effetti della crisi energetica, rafforzare la solidarietà tra Stati membri e contenere il rischio di nuovi shock di mercato.

Contesto e ragioni della proroga

Il regolamento richiama la crisi di approvvigionamento di gas legata alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e la necessità di misure eccezionali e temporanee. La Commissione, dopo il riesame previsto dall’articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2576, ha concluso che quel quadro normativo ha contribuito a stabilizzare il mercato, a migliorare la trasparenza e a sostenere la sicurezza dell’approvvigionamento.

Il considerando evidenzia che:

  • i mercati del gas restano fragili, con prezzi ancora ben superiori ai livelli pre-crisi;
  • persistono rischi geopolitici e di shock improvvisi sulla domanda e sull’offerta;
  • la riduzione delle importazioni di gas russo via gasdotto ha ridotto in modo significativo la disponibilità di forniture per l’Unione;
  • l’assetto del mercato globale del GNL rimane teso e destinato a rimanere precario nel breve periodo.

In tale quadro, la proroga è qualificata come misura temporanea, necessaria e proporzionata, coerente con il piano REPowerEU.

Ambito materiale della proroga

La proroga riguarda l’intero impianto temporaneo del regolamento (UE) 2022/2576, in particolare le disposizioni relative a:

  • aggregazione della domanda e acquisto in comune di gas tramite la piattaforma AggregateEU;
  • meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici;
  • valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e parametro di riferimento quotidiano predisposti da ACER;
  • disposizioni temporanee di sicurezza dell’approvvigionamento e solidarietà in caso di emergenza.

Il regolamento sottolinea che l’aggregazione della domanda ha prodotto risultati significativi, con una domanda aggregata ben superiore ai quantitativi obbligatori previsti, e che le altre misure hanno contribuito a contenere la volatilità e migliorare la trasparenza del mercato.

Modifiche normative apportate all’atto originario

L’articolo 1 introduce tre interventi principali sul regolamento (UE) 2022/2576:

  • all’articolo 5, paragrafo 5, viene precisato che la Commissione può chiedere al prestatore del servizio tutte le informazioni necessarie per eseguire i compiti di cui all’articolo 7;
  • l’articolo 10 viene soppresso;
  • l’articolo 31, secondo comma, è sostituito per fissare la scadenza dell’applicazione al 31 dicembre 2024.

Aggiornamento dell’allegato I

Il regolamento modifica anche l’allegato I, relativo ai volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica.

In particolare:

  • la nota a piè di pagina n. 1 della parte a) viene aggiornata per chiarire la base statistica dei valori, fondata sui dati di adeguatezza invernale dell’ENTSO-E ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941;
  • viene precisato che Malta presenta una specificità legata alla dipendenza da GNL senza significative capacità di stoccaggio;
  • per i Paesi Bassi è previsto un fattore di conversione specifico;
  • il titolo della parte b) viene riformulato per riferirsi ai volumi critici massimi di gas per il periodo aprile 2023-dicembre 2024.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2023, così da assicurare continuità immediata rispetto alla scadenza originaria del regolamento (UE) 2022/2576. Come atto del Consiglio, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti fino al 31 dicembre 2024.

Effetti pratici per gli operatori

Per i professionisti e le imprese del settore energetico, la norma comporta la prosecuzione del quadro emergenziale e dei relativi meccanismi di mercato per tutto il 2024. Rimangono quindi operativi:

  • la piattaforma di aggregazione della domanda e acquisto in comune;
  • le misure di contenimento della volatilità dei prezzi sui mercati dei derivati energetici;
  • la funzione di trasparenza e riferimento dei prezzi del GNL;
  • le disposizioni di solidarietà e di sicurezza dell’approvvigionamento in caso di emergenza.

La proroga è però limitata nel tempo e non reintroduce una partecipazione obbligatoria all’aggregazione della domanda oltre quanto già previsto dall’assetto prorogato, come precisato nei considerando.

Disposizioni principali

Proroga del periodo di applicazione

L’articolo 1, paragrafo 3, sostituisce l’articolo 31, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2576, stabilendo che esso si applica fino al 31 dicembre 2024. La proroga è motivata dalla persistenza di gravi difficoltà di approvvigionamento energetico, dalla volatilità del mercato del gas e dal rischio di nuove interruzioni delle forniture.

Modifiche alle informazioni richieste alla Commissione

All’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2576 è sostituito il testo relativo ai poteri informativi della Commissione: la Commissione può chiedere al prestatore del servizio tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 7.

Soppressione dell’articolo 10

L’articolo 10 del regolamento (UE) 2022/2576 è soppresso, in coerenza con l’assetto temporaneo prorogato dal nuovo regolamento.

Adeguamento dell’allegato I sui volumi critici di gas

L’allegato I è modificato sia nella nota a piè di pagina n. 1 della parte a), sia nel titolo della parte b). La nota chiarisce che i valori si basano sui dati ENTSO-E ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941; per Malta vale la specificità legata al GNL senza capacità di stoccaggio significative; per i Paesi Bassi è previsto un fattore di conversione pari a 37,89/35,17. Il titolo della parte b) è sostituito per riferirsi ai "volumi critici massimi di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica" per il periodo aprile 2023-dicembre 2024.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2023 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiasicurezza dell'approvvigionamentomercato del gassolidarietà tra stati membrimercati finanziari dell'energia

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