Regolamento (UE) 2023/2809
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2809 della Commissione, del 21 dicembre 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone autorizzate all’esportazione verso l’Unione di specifiche partite avicole e di carni di selvaggina da penna, in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Da un lato, sospende l’ingresso da alcune zone colpite; dall’altro, ripristina l’autorizzazione per zone per le quali la Commissione ritiene cessato il rischio sanitario che aveva giustificato la sospensione. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 e hanno applicazione immediata.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, gli elenchi delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, limitatamente alle zone indicate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’intervento riguarda le zone interessate da recenti focolai di HPAI e le corrispondenti misure di sospensione o di ripristino dell’autorizzazione all’importazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene nel sistema UE di autorizzazione all’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, aggiornando gli elenchi delle zone ammesse alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che subordinano l’ingresso nell’Unione al rispetto di requisiti sanitari e all’inclusione del territorio di origine negli elenchi pertinenti.
L’intervento è motivato dalle notifiche di focolai recenti in Canada, Regno Unito e Stati Uniti e dalle misure adottate da tali paesi, incluse zone di restrizione e abbattimento totale. La Commissione, valutate le informazioni ricevute, modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per sospendere o ripristinare l’autorizzazione all’ingresso di specifiche partite provenienti dalle zone interessate.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento si inserisce nel sistema della sanità animale dell’Unione delineato dal regolamento (UE) 2016/429, che prevede che le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale possano entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1.
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie che le partite di determinate specie e categorie devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene invece gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati, distribuiti negli allegati da I a XXII; in particolare, gli allegati V e XIV riguardano rispettivamente il pollame e materiale germinale di pollame, nonché le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.
Motivazione dell’intervento: focolai di HPAI e valutazione della Commissione
La Commissione indica che:
- il Canada ha notificato 12 focolai di HPAI nel pollame in Alberta, Columbia Britannica, Manitoba, Québec e Saskatchewan, confermati tra il 9 novembre e il 5 dicembre 2023;
- il Regno Unito ha notificato un focolaio in Scozia, sulle Isole Orcade, confermato il 22 novembre 2023;
- gli Stati Uniti hanno notificato sei focolai in Arkansas, California, New York e South Dakota, confermati tra il 7 e il 13 dicembre 2023.
Le autorità dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e adottato una politica di abbattimento totale. Alla luce delle informazioni fornite e della valutazione epidemiologica, la Commissione ritiene necessario, per alcune aree, sospendere l’ingresso nell’Unione di determinate partite, mentre per altre aree ritiene che il rischio non sia più tale da giustificare il mantenimento della sospensione.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
L’allegato V è aggiornato nella parte 1, sezione B, con riferimento alle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche riguardano sia sostituzioni di righe esistenti sia l’inserimento di nuove zone.
Per il Canada:
- la zona CA-2.198 è sostituita;
- le zone CA-2.201, CA-2.202 e CA-2.203 sono sostituite;
- sono aggiunte le zone CA-2.215 a CA-2.226.
Per il Regno Unito:
- la zona GB-2.324 è sostituita;
- è aggiunta la zona GB-2.327.
Per gli Stati Uniti:
- la zona US-2.478 è sostituita;
- la zona US-2.491 è sostituita;
- sono aggiunte le zone US-2.578 a US-2.583.
La parte 2 dell’allegato V dettaglia le zone geografiche interessate, con coordinate, aree di protezione di 3 km e aree di sorveglianza di 10 km per il Canada; con l’indicazione dell’area circolare di 10 km per il Regno Unito; e con zone circolari di 10 km per gli Stati Uniti, identificate da contea e coordinate GPS.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato XIV è modificato in modo speculare nella parte 1, sezione B. Le voci interessate sono le stesse già richiamate per l’allegato V:
- Canada: CA-2.198, CA-2.201, CA-2.202, CA-2.203, CA-2.215-CA-2.226;
- Regno Unito: GB-2.324 e GB-2.327;
- Stati Uniti: US-2.478, US-2.491, US-2.578-US-2.583.
In questo allegato le righe riportano le categorie POU, RAT e, ove previsto, GBM, con le relative date di riferimento. Il risultato è l’allineamento del regime di ammissibilità delle carni fresche con quello previsto per il pollame e il materiale germinale.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici, il regolamento incide sulla possibilità di importare nell’Unione partite provenienti dalle zone specificamente elencate. In pratica, occorre verificare costantemente la versione aggiornata degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 prima della spedizione o dell’immissione in UE, poiché le autorizzazioni dipendono dalla zona di origine e dalla specie/prodotto interessato.
Il provvedimento ha inoltre rilievo per i controlli veterinari, la documentazione sanitaria e la pianificazione logistica degli scambi, poiché distingue tra zone colpite da sospensione e zone per le quali l’ingresso è nuovamente autorizzato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi per il pollame e il materiale germinale
L’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato per le zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Sono sostituite o aggiunte varie voci relative alle zone CA-2.198, CA-2.201, CA-2.202, CA-2.203, CA-2.215-CA-2.226, GB-2.324, GB-2.327, US-2.478, US-2.491 e US-2.578-US-2.583, con aggiornamento delle date di riferimento e delle autorizzazioni per partite di pollame e materiale germinale di pollame.
Aggiornamento degli elenchi per le carni fresche
L’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato in modo corrispondente per le stesse zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti, relativamente alle carni fresche di pollame e di selvaggina da penna. Le voci interessate sono CA-2.198, CA-2.201, CA-2.202, CA-2.203, CA-2.215-CA-2.226, GB-2.324, GB-2.327, US-2.478, US-2.491 e US-2.578-US-2.583, con indicazione anche delle categorie POU, RAT e GBM dove previste.
Motivazione sanitaria e ripristino dell’autorizzazione
La Commissione fonda l’intervento sui focolai di HPAI notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e sulle misure adottate dalle autorità veterinarie nazionali, in particolare zone soggette a restrizioni di almeno 10 km, abbattimento totale, pulizia e disinfezione. Sulla base delle informazioni trasmesse, ritiene che per alcune zone non sussista più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione e che l’ingresso debba essere nuovamente autorizzato, mentre per altre aree resti necessario mantenere la sospensione.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, al fine di evitare perturbazioni inutili degli scambi con i paesi terzi interessati.
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