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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16737/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano resa all'esito di patteggiamento il 4 luglio 2025. Il ricorso lamentava un vizio di motivazione per la mancata valutazione, da parte del giudice, dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., e contestava anche profili relativi al trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che tali doglianze non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione nei confronti della sentenza di patteggiamento a tassativi casi di violazione di legge: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi ritenuto inammissibile il ricorso perché volto a censurare la motivazione e profili non consentiti dalla disciplina speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano. Ha affermato che la nuova disciplina dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. restringe l'impugnazione ai soli casi tassativi di violazione di legge e non consente censure di motivazione sui punti indicati, né doglianze sulla pena al di fuori dei casi ammessi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., ritenendo equa tale somma perché il ricorso è stato proposto per motivi non più consentiti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro per il dovere del giudice di verificare l'eventuale cause di proscioglimento, ma la censura sulla sua omessa valutazione non è deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    norma che limita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai soli casi di violazione di legge espressamente indicati, escludendo le censure di mera motivazione

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato come disciplina generale del ricorso per cassazione, derogata e limitata dalla previsione speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e in trattazione camerale non partecipata

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativi di violazione di legge individuati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano escluse le doglianze che si risolvono in una critica alla motivazione.
  • La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è proponibile in cassazione contro il patteggiamento se è articolata come vizio motivazionale e non come violazione di legge rientrante nei casi tipizzati.
  • Le doglianze concernenti l'entità o la congruità della pena non sono deducibili nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento, salvo che integrino illegalità della pena o altra violazione di legge espressamente prevista.
  • L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere dichiarata senza formalità di rito e con rito camerale non partecipato quando manchino motivi rientranti nel perimetro legale di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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