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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16348/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2004 che aveva recuperato a tassazione maggior reddito, con contestazione della non deducibilità dei costi fatturati in relazione ad operazioni ritenute inesistenti (presunta partecipazione a frode carosello). La ricorrente deduceva violazione dell'art. 8, commi 1 e 2, D.L. n.16/2012 (onere di riconoscere la deducibilità dei costi anche in presenza di fatture soggettivamente inesistenti) e contestava la qualificazione della società come "cartiera", nonché la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento in relazione all'obbligo di denuncia penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito aveva correttamente accertato, sulla base di molteplici elementi indiziari (assenza di strutture, rapporti con società con analogo assetto, misure logistiche e documentali incongruenti, spedizioni non risultanti alla ricorrente), che la società svolgeva il ruolo di "società cartiera" e che le operazioni erano oggettivamente inesistenti. Ne è conseguito che i costi non potevano essere riconosciuti in deduzione ai sensi dell'art. 8 (applicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti). La Corte ha inoltre confermato la corretta esclusione dell'applicazione dello jus superveniens invocato dalla ricorrente (art. 8) e ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini di decadenza in presenza di seri indizi di reato che impongono l'obbligo di denuncia. Il ricorso è stato condannato alle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.L. 4 marzo 2012 n.16, art. 8 (conv. L. 44/2012)

    Comma 1: esclude la deducibilità dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti solo se ricorrono i presupposti dell'inesistenza oggettiva; la norma va letta distinguendo tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Comma 2: disciplina la non concorrenza alla formazione del reddito dei componenti positivi afferenti a spese non effettivamente sostenute in caso di operazioni oggettivamente inesistenti; richiede che il contribuente provi l'eventuale fittizietà anche dei ricavi "correlati".

  • L. n.537/1993, art. 14, comma 4-bis (richiamata nella formulazione modificata dal D.L. n.16/2012)

    Rimando normativo usato per spiegare il regime della deducibilità nei casi di operazioni inesistenti e per distinguere l'effetto tra soggettiva e oggettiva inesistenza.

  • D.P.R. n.917/1986, art. 109

    Norma sul regime di deducibilità dei costi fiscale (richiamata per confronto giuridico rispetto alle limitazioni introdotte per le operazioni inesistenti).

  • D.P.R. n.600/1973, art. 43, comma 3

    Prevede il raddoppio dei termini di accertamento quando sussistono violazioni che impongono denuncia penale: la Corte conferma che il raddoppio opera al ricorrere di seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia, indipendentemente dall'effettiva denuncia o dall'azione penale.

  • D.L. 4 luglio 2006, n.223, art. 37 (commi 24-26)

    Modifica l'art. 43 del DPR 600/1973 introducendo il raddoppio dei termini; interpretata dalla Corte nel senso che il raddoppio dipende dalla sussistenza astratta di reato perseguibile d'ufficio e non dalla formale presentazione della denuncia.

  • L. n.208/2015 (richiamata)

    Richiamata in connessione ai profili temporali del raddoppio dei termini; la Corte chiarisce che non incide sulla regola secondo cui il raddoppio opera se esistono presupposti astratti di reato.

  • D.Lgs. n.74/2000 e art. 331 c.p.p.

    Richiamati per individuare i reati tributari e l'obbligo di denuncia penale del pubblico ufficiale (art. 331 c.p.p.), che giustifica il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi.

  • D.Lgs. n.546/1992, art. 7, comma 4

    Limitazioni probatorie nel giudizio tributario: la sentenza penale irrevocabile non ha effetto vincolante automatico nel giudizio tributario e le valutazioni di fatto restano di competenza del giudice tributario.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione richiamati)

    Norma processuale usata per qualificare i motivi di impugnazione dedotti (violazione di legge, vizio di motivazione, eccesso/omissione di motivazione).

Massime di principio

  • Distinguere sempre fra operazioni "oggettivamente inesistenti" (la cessione non è mai avvenuta o il soggetto è mero schermo) e "soggettivamente inesistenti" (la cessione è avvenuta ma la fattura è emessa da soggetto diverso): l'art. 8 D.L. 16/2012 ha effetti diversi a seconda di questa distinzione.
  • Se le operazioni sono oggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi è esclusa e, ai fini fiscali, il contribuente deve dimostrare che anche i ricavi correlati sono fittizi per evitare la ricostruzione del reddito (onere probatorio a carico del contribuente).
  • Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti (transazioni avvenute concretamente ma fatturate da intermediari), la deducibilità può essere valutata in base ai principi ordinari di effettività, inerenza, competenza e certezza; non è automaticamente esclusa la deducibilità solo per la consapevolezza dell'acquirente.
  • La qualifica di "società cartiera" si fonda su un giudizio di fatto basato su elementi indiziari (assenza di struttura, rapporti con soggetti ripetuti, documentazione incongrua, flussi finanziari sospetti): per contrastarla sono necessari elementi convincenti e specifici, non generiche allegazioni.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento per reati tributari è legittimo se esistono seri indizi che impongono l'obbligo di denuncia; in sede tributaria il contribuente può contestare solo la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia (non l'esistenza del reato in senso sostanziale).
  • Sentenze penali definitive non sono automaticamente decisive in sede tributaria: la loro produzione può essere inammissibile o irrilevante se usata per rivalutazioni di merito nel giudizio di legittimità tributaria.
  • In contenzioso tributario il contribuente deve fornire prova specifica e documentale per superare presunzioni di frode: deduzioni generiche o assenze di elementi non sono sufficienti per ribaltare gli accertamenti basati su un quadro indiziario articolato.

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