Cassazione Civile, Ordinanza n. 12031/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Due coniugi avevano promosso un giudizio per ottenere la declaratoria di nullità o inefficacia di un atto di donazione con cui un soggetto aveva trasferito al figlio un terreno sito in Montemarano, assumendo di esserne proprietari in forza di un precedente atto di acquisto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e dichiarato assorbita la riconvenzionale di usucapione. In appello, la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione principale per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione vigente dopo la riforma del 2009, e aveva dichiarato assorbito l'appello incidentale. I ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 46, comma 17, l. n. 69/2009, sostenendo che, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2008, doveva applicarsi il previgente termine annuale, con conseguente tempestività dell'appello; hanno inoltre dedotto vizio motivazionale per mancato esame della data di instaurazione del processo emergente dagli atti e delle difese svolte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati entrambi i motivi, rilevando che la riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi, introdotta dalla l. n. 69/2009, si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Poiché il giudizio di primo grado era iniziato nel 2008, il termine applicabile era quello annuale, oltre la sospensione feriale. Considerando la pubblicazione del dispositivo della sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. il 6 giugno 2018, il termine per proporre appello scadeva il 6 luglio 2019; l'appello notificato il 27 giugno 2019 era quindi tempestivo. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché esamini nel merito l'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
"indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"
Il termine lungo di impugnazione è di sei mesi nel testo vigente, ma per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il previgente termine annuale.
art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69
Ha modificato l'art. 327 c.p.c. riducendo il termine lungo da un anno a sei mesi.
art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69
Le disposizioni della legge che modificano il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, salvo eccezioni non rilevanti nel caso di specie.
art. 281-sexies c.p.c.
Per la sentenza pronunciata con lettura del solo dispositivo, il dies a quo per l'impugnazione va individuato nella pubblicazione del dispositivo stesso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono stati evocati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- La riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi, introdotta dalla l. n. 69/2009, si applica solo ai giudizi di primo grado instaurati dopo il 4 luglio 2009; nei giudizi anteriori continua a valere il termine annuale.
- Quando la sentenza di primo grado è pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione del dispositivo, non dalla successiva redazione o pubblicazione della motivazione.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve verificare d'ufficio la data di instaurazione del giudizio e i dati documentali rilevanti, senza limitarsi alla sola data della sentenza impugnata.
- Se l'appello è stato proposto entro il termine applicabile in ragione della data di instaurazione del processo, la declaratoria di inammissibilità per tardività è erronea e va cassata con rinvio per l'esame del merito.
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