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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 3064 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi ritenuti privi del requisito dell’inerenza e aveva negato la detrazione della relativa IVA. Le spese riguardavano lavori esterni, due annessi agricoli e un fabbricato residenziale destinato, secondo la società, all’attività agrituristica. La contribuente ha dedotto in Cassazione omessa pronuncia su alcune eccezioni, vizi di motivazione nella valutazione della strumentalità degli immobili e violazione delle norme sull’incertezza normativa e sulla non punibilità delle violazioni tributarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: la società non aveva riprodotto adeguatamente gli atti del giudizio di merito necessari a dimostrare l’effettiva proposizione delle questioni; la CTR aveva comunque implicitamente deciso le doglianze; era corretta la deduzione dei costi del fabbricato principale solo nella misura di 8/22, corrispondente agli otto posti letto autorizzabili rispetto alle ventidue stanze realizzate; erano legittimamente esclusi i costi relativi agli annessi agricoli, non adeguatamente collegati all’attività agraria e in parte interessati da vincoli o abusi edilizi. È stata inoltre esclusa l’incertezza normativa oggettiva, poiché la contribuente aveva richiamato genericamente norme e asseriti contrasti interpretativi senza dimostrarne i presupposti. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.900 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e omesso o insufficiente esame di fatti decisivi. Il ricorso deve individuare specificamente il vizio dedotto e rispettare gli oneri di allegazione e autosufficienza.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Tuttavia, la denuncia di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente dimostra, riproducendo adeguatamente gli atti, che la questione era stata effettivamente proposta.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Riguarda la disapplicazione delle sanzioni tributarie in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    Prevede cause di non punibilità o di esclusione delle sanzioni quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    Tutela il contribuente in presenza di errori derivanti da obiettive condizioni di incertezza tributaria, ma l’esenzione dalle sanzioni richiede una situazione di incertezza normativa oggettiva, inevitabile e riconoscibile dal giudice.

  • Legge 5 dicembre 1985, n. 730

    Richiamata dalla contribuente quale disciplina nazionale dell’attività agrituristica; il semplice richiamo alla legge, senza specificare i contrasti interpretativi e la concreta incertezza normativa, non è sufficiente a escludere le sanzioni.

  • Legge regionale n. 28 del 1997

    Richiamata quale disciplina regionale dell’attività agrituristica; anche il riferimento generico alla normativa regionale non dimostra, di per sé, l’esistenza di un’incertezza normativa oggettiva.

Massime di principio

  • I costi sostenuti da un’impresa sono deducibili e l’IVA è detraibile solo se è dimostrato il loro concreto collegamento con un’attività economica effettivamente esercitata o immediatamente preparatoria e strumentale ad essa.
  • Per immobili destinati a un’attività futura, come quella agrituristica, la deducibilità può essere limitata alla parte effettivamente utilizzabile e documentata per l’attività, non all’intera struttura realizzata.
  • La mera previsione dell’attività nell’oggetto sociale o l’iscrizione come operatore agrituristico non prova automaticamente l’inerenza dei costi, soprattutto se l’attività non è ancora iniziata o mancano le autorizzazioni necessarie.
  • Costi relativi a immobili abusivi, vincolati o non dimostrati come funzionali all’attività possono essere esclusi dalla deduzione anche se l’immobile è utilizzato di fatto da dipendenti o collaboratori.
  • In Cassazione, chi denuncia omessa pronuncia deve riprodurre gli atti del giudizio di merito nei passaggi essenziali e indicarne la precisa collocazione; il semplice rinvio agli atti o la citazione di osservazioni generiche rende il motivo inammissibile.
  • L’incertezza normativa oggettiva non coincide con la complessità del calcolo dell’imposta, con la difficoltà di ricostruire i costi o con l’esistenza di interpretazioni favorevoli sostenute dal contribuente. Deve riguardare l’inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto o sui destinatari della norma, adeguatamente dimostrata.

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