Sentenza del 25/01/2016 n. 126 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Diritti camerali - riscossione - cessione d'azienda - onere di preventiva escussione nei confronti del cedente - sussiste - mancato assolvimento - impossibilità di escutere il cessionario - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
YY ha impugnato la cartella di pagamento relativa ai diritti camerali dovuti per l'anno 2006, sostenendo di non essere personalmente obbligato al pagamento, anche perché all'epoca non era ancora socio accomandatario e successivamente aveva cessato l'attività. La controversia riguardava inoltre la responsabilità del cessionario d'azienda e, in particolare, il beneficio della preventiva escussione del cedente prima di poter agire nei confronti del cessionario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformando la decisione di primo grado. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 54/2005, il cessionario risponde in solido dei diritti camerali solo dopo che il cedente sia stato preventivamente escusso senza esito, entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo ceduto. La Camera di commercio, gravata dell'onere della prova, non ha dimostrato di avere previamente e inutilmente agito esecutivamente nei confronti del cedente. Di conseguenza, la cartella notificata al cessionario è stata dichiarata nulla e priva di effetti giuridici. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 7 del D.M. n. 54/2005
Fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto della cessione, il cessionario è responsabile in solido con il cedente per il pagamento del diritto annuale e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti.
La responsabilità solidale del cessionario non consente all'ente di agire immediatamente contro di lui: il cessionario beneficia della preventiva escussione del cedente. L'ente deve quindi dimostrare di avere prima tentato senza successo l'esecuzione nei confronti del cedente; in mancanza, la riscossione nei confronti del cessionario è illegittima.
Massime di principio
- In caso di cessione d'azienda, la responsabilità del cessionario per i debiti camerali è subordinata alla preventiva e infruttuosa escussione del cedente.
- L'onere di provare la preventiva escussione grava sull'ente impositore o sul soggetto che procede alla riscossione, non sul cessionario.
- La mera notifica della cartella al cessionario, senza prova delle iniziative esecutive previamente svolte contro il cedente, non è sufficiente a rendere efficace la pretesa.
- La responsabilità del cessionario è comunque limitata al valore dell'azienda o del ramo d'azienda ceduto e ai periodi indicati dalla normativa applicabile.
- Quando manca la prova di un presupposto procedurale essenziale, l'atto di riscossione nei confronti del cessionario può essere dichiarato nullo e privo di effetti giuridici.
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