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Ordinanza

Ordinanza n. 2120/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 74 del 28/05/2026, recante: 1) divieto di effettuare l’intervento della scia di ripristino prot. n. 9422 del 08/04/2026 - pratica edilizia n. 237/2026; 2) diniego delle pratiche di condono edilizio ex lege n. 47/1985, prot. n. 8436/1986, pratica n. 421, ed ex lege n. 724/1994, prot. n. 7194/1995, pratica n. 258; 3) ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del D.Lvo n. 42/2004 [all. 1]; nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente, tra cui in particolare: -la relazione, in atti al prot. n. 24948 del 06/10/2025, redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal personale dell’UTC congiuntamente al personale del comando Polizia Municipale in data 25 agosto 2025, non conosciuta nei suoi precisi contenuti; -la comunicazione prot. n. 9114 del 02/04/2026, di avvio del procedimento di diniego [all. 2];

Giustizia amministrativa202604215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che vieta l'intervento oggetto di SCIA di ripristino, nega due istanze di condono edilizio e ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale n. 74 del 28 maggio 2026, con la quale il Comune ha vietato l'esecuzione dell'intervento oggetto della SCIA di ripristino, ha respinto le domande di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 e ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti, tra cui una relazione di sopralluogo e la comunicazione di avvio del procedimento di diniego. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso; evidenzia soltanto la complessità e tecnicità delle questioni, ritenendo necessario un approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata esclusivamente nella parte relativa all'ingiunzione di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, così da consentire la decisione di merito re adhuc integra. È stato ritenuto sussistente il periculum in mora, insito nella perdurante efficacia dell'ingiunzione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004, anche in considerazione del fatto che non risultavano documentate specifiche esigenze di incolumità. Il divieto di effettuare l'intervento oggetto della SCIA di ripristino è stato invece mantenuto efficace. La trattazione del merito è stata fissata per il 24 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la decisione sull'istanza di sospensione.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato quale fondamento dell'ingiunzione di demolizione la cui efficacia è stata sospesa in via cautelare.

  • art. 167 d.lgs. n. 42/2004

    È richiamato quale ulteriore fondamento dell'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi la cui efficacia è stata sospesa.

  • l. n. 47/1985

    È richiamata in relazione alla domanda di condono edilizio oggetto di diniego, senza che l'ordinanza cautelare definisca la legittimità del diniego.

  • l. n. 724/1994

    È richiamata in relazione alla seconda domanda di condono edilizio oggetto di diniego, senza che l'ordinanza cautelare definisca la legittimità del diniego.

Massime di principio

  • In presenza di questioni complesse e tecniche che richiedono approfondimento nella fase di merito, il giudice cautelare può adottare una misura interinale limitata, idonea a preservare l'integrità della situazione controversa fino alla decisione definitiva.
  • L'efficacia di un'ingiunzione di demolizione e di ripristino può essere sospesa cautelarmente quando il periculum in mora deriva dalla possibilità di esecuzione della misura repressiva e l'amministrazione non abbia documentato specifiche esigenze di incolumità prevalenti.
  • Il bilanciamento cautelare degli interessi può condurre alla sospensione soltanto di una parte del provvedimento impugnato, mantenendo efficaci le altre statuizioni amministrative non direttamente sospese.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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